Causa C‑686/13

X AB

contro

Skatteverket

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Titoli di partecipazione — Normativa di uno Stato membro che esenta da imposta le plusvalenze e, correlativamente, esclude la deducibilità delle minusvalenze — Cessione da parte di una società residente di titoli posseduti in una controllata non residente — Minusvalenza risultante da perdita valutaria»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 giugno 2015

  1. Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che esenta da imposta le plusvalenze ed esclude la deducibilità delle minusvalenze risultanti da una perdita valutaria sulla cessione di titoli di partecipazione tra una società e la sua controllata non residente — Vincolo d’interdipendenza tra società caratterizzato dall’esercizio di una sicura influenza — Inapplicabilità delle disposizioni che disciplinano la libera circolazione dei capitali

    (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE)

  2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Cessione dei titoli di partecipazione tra una società e la sua controllata non residente — Normativa nazionale che esenta da imposta le plusvalenze ed esclude la deducibilità delle minusvalenze risultanti da una perdita valutaria — Ammissibilità

    (Art. 49 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 17‑19, 23, 24)

  2.  L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro la quale, in linea di principio, esenti dall’imposta sulle società le plusvalenze realizzate su titoli di partecipazione ed escluda correlativamente la deducibilità delle minusvalenze realizzate su tali titoli, anche qualora tali minusvalenze risultino da una perdita valutaria.

    Allo stato attuale del diritto dell’Unione in materia di fiscalità diretta, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento non possono essere interpretate infatti nel senso che esse impongono agli Stati membri di adeguare il proprio sistema tributario al fine di tener conto degli eventuali rischi valutari cui le società si trovino esposte per effetto della persistenza, sul territorio dell’Unione, di una pluralità di monete tra le quali non esiste un tasso di cambio fisso ovvero di normative nazionali che consentano di esprimere il capitale delle società in divise di Stati terzi.

    (v. punti 34, 41 e dispositivo)