Causa C‑671/13

Procedimenti instaurati da «Indėlių ir investicijų draudimas » VĮ

e

Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Direttive 94/19/CE e 97/9/CE — Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Strumenti di risparmio e di investimento — Strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE — Esclusione dalla garanzia — Effetto diretto — Condizioni per avvalersi della direttiva 97/9/CE»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015

  1. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Istituti di credito — 33890 / Sistemi di garanzia dei depositi — Direttiva 94/19 — Facoltà per gli Stati membri di escludere taluni depositanti o depositi dalla garanzia — Presupposti — Possibilità di escludere dalla garanzia soltanto i certificati che possiedono tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario — Insussistenza

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, artt. 1, punto 1, e 7, § 2, e allegato I, punto 12, e 2004/39, allegato I, sezione C)

  2. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Istituti di credito — Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Direttive 94/19 e 97/9 — Strumenti rientranti contemporaneamente in entrambe le direttive — Facoltà per gli Stati membri di escludere taluni depositanti o depositi dalle garanzie previste da tali direttive — Normativa nazionale che comporta l’esclusione dei crediti nei confronti di un ente creditizio dai sistemi di tutela delle direttive 94/19 e 97/9 — Inammissibilità

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, art. 7, § 2, e allegato I, punto 12, e 97/9, considerando 9 e art. 4, § 2)

  3. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Servizi di investimento — Sistemi di indennizzo degli investitori — Direttiva 97/9 — Presupposti d’applicazione — Normativa nazionale che subordina l’indennizzo ad una condizione non prevista nella direttiva — Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/9, artt. 2, § 2, e 4, § 2, e allegato I)

  4. Atti delle istituzioni — Direttive — Effetto diretto — Presupposti — Conseguenze

    (Art. 288, comma 3, TFUE)

  5. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Servizi di investimento — Sistemi di indennizzo degli investitori — Direttiva 97/9 — Presupposti d’applicazione — Effetto diretto — Portata

    (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/9)

  1.  L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14, ed il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva i certificati di deposito emessi da un ente creditizio, se hanno carattere di titoli cedibili, il che spetta al giudice nazionale determinare, senza che sia necessario assicurarsi che tali certificati presentino tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

    A tale riguardo, né l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19, né il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva prevedono, per l’esclusione dalla garanzia dei depositi, che gli strumenti in questione debbano presentare tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, la definizione del termine «deposito» ai fini di tale direttiva comprende, da un lato, i saldi creditori, risultanti dai fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali e, dall’altro, i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio. Emerge pertanto dalla formulazione di tale disposizione che la nozione di deposito, ai fini di tale direttiva, non è definita con riferimento alle caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39. Allo stesso modo, da detta disposizione emerge che ciò che caratterizza il secondo tipo di deposito è il fatto di essere rappresentato da un titolo che può essere ceduto, consentendo in tal modo la circolazione del diritto di credito in esso contenuto.

    (v. punti 33, 35, 36, 40, dispositivo 1)

  2.  La direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14, e la direttiva 97/9, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, devono essere interpretate nel senso che, qualora i crediti nei confronti di un ente creditizio possano rientrare sia nella nozione di deposito, ai sensi di tale direttiva 94/19, sia in quella di strumento, ai sensi della direttiva 97/9, ma il legislatore nazionale si sia avvalso della facoltà, prevista al punto 12 dell’allegato I di detta direttiva 94/19, di escludere tali crediti dal sistema di tutela previsto da quest’ultima direttiva, tale esclusione non può avere come conseguenza che detti crediti siano del pari esclusi dal sistema di tutela previsto dalla direttiva 97/9, in assenza dei presupposti previsti all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima.

    A tale riguardo, tenuto conto delle definizioni delle nozioni di deposito e di strumento contenute, rispettivamente, nelle direttive 94/19 e 97/9, un medesimo titolo di debito può rientrare contemporaneamente in entrambe tali nozioni e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tali due direttive. Ebbene, i sistemi di garanzia previsti da tali due direttive rispondono a condizioni distinte, in particolare per quanto attiene all’esclusione. Infatti, mentre l’articolo 7, paragrafo 2, e l’allegato I della direttiva 94/19 prevedono esclusioni fondate sulla tipologia di depositanti o sulla tipologia di depositi, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 prevede esclusioni unicamente in funzione della tipologia di investitori. In tali condizioni, sebbene il diritto dell’Unione non si opponga certamente a che uno Stato membro scelga di trasporre le direttive 94/19 e 97/9 con un unico atto legislativo, occorre tuttavia, come sottolineato al considerando 9 della direttiva 97/9, che il regime istituito da tale atto risponda ai requisiti di entrambe le direttive.

    (v. punti 43‑45, 47, dispositivo 2)

  3.  Gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore. Infatti, una siffatta condizione non è in alcun modo richiesta dalla direttiva 97/9 affinché gli investitori possano beneficiare del sistema di tutela previsto da quest’ultima. Peraltro, gli investitori titolari di tali strumenti non sono menzionati tra quelli che, in forza dell’allegato I della direttiva 97/9, possono essere esclusi da tale sistema.

    (v. punti 51, 52, dispositivo 3)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 56, 57)

  5.  La direttiva 97/9, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, nei limiti in cui ritiene che tale direttiva venga fatta valere nei confronti di un organismo che soddisfa le condizioni affinché ad esso si possano opporre le disposizioni di detta direttiva, è tenuto a non applicare una norma nazionale che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto dalla medesima direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

    Infatti, la direttiva 97/9 è, in quanto relativa alla delimitazione delle ipotesi protette, sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da essere fatta valere direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di detto Stato membro. Di conseguenza, nel caso di un ricorso presentato contro un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra singoli, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria alla direttiva 97/9 e, successivamente, non applicare la condizione dell’utilizzo dei fondi senza il consenso dell’investitore, al momento della definizione dell’ambito degli investimenti che rientrano nel sistema di protezione previsto da tale direttiva.

    (v. punti 58‑61, dispositivo 4)