SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 marzo 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Garanzia statale associata ad un mutuo — Decisione 2011/346/UE — Questioni vertenti sulla validità — Ricevibilità — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Motivazione — Pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Grave turbamento dell’economia di uno Stato membro»

Nella causa C‑667/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal do Comércio de Lisboa (Portogallo), con decisione del 17 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2013, nel procedimento

Estado português

contro

Banco Privado Português SA, in liquidazione,

Massa Insolvente do Banco Privado Português SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Banco Privado Português SA, in liquidazione, e la Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, da M. Ferreira Santos e R. Leandro Vasconcelos, advogadas;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e A. Cunha, in qualità di agenti, assistiti da M. Pena Machete e G. Reino Pires, advogados;

per la Commissione europea, da M. França, L. Flynn e M. Afonso, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di decisione pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità della decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP (GU 2011, L 159, pag. 95), e, dall’altro lato, sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1).

2

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Estado português (Stato portoghese) e, dall’altro, il Banco Privado Português SA (in prosieguo: il «BPP»), in liquidazione, e la Massa Insolvente do Banco Privado Português SA (massa dei creditori del BPP), in merito all’iscrizione del credito di tale Stato al passivo della liquidazione, per un importo di EUR 24 462 921,24, maggiorato degli interessi dovuti, che rappresenta l’importo del recupero dell’aiuto che avrebbe illegalmente concesso al BPP associando ad un mutuo di EUR 450 milioni, erogato a favore di tale banca, una garanzia statale (in prosieguo: la «garanzia»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 659/1999

3

L’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 definisce gli aiuti illegali come i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

4

L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», così dispone:

«1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione].

2.   All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.   Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione]».

La decisione del 13 marzo 2009

5

Con decisione C (2009) 1892 final, del 13 marzo 2009, relativa all’aiuto di Stato NN 71/08 – Portugal, Auxílio estatal ao Banco Privado Português – BPP (GU C 174, pag. 1, in prosieguo: la «decisione del 13 marzo 2009»), la Commissione ha deciso, come misura di emergenza, di non sollevare obiezioni riguardo all’aiuto accordato dall’Estado português sotto forma di garanzia, a copertura di un mutuo di EUR 450 milioni concesso da sei banche portoghesi al BPP il 5 dicembre 2008. Tale garanzia è stata autorizzata in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE, ora articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo di sei mesi, ossia fino al 5 giugno 2009.

6

Dal punto 34 di tale decisione risulta che la valutazione dell’aiuto da parte della Commissione è stata effettuata senza pregiudizio della valutazione che la stessa avrebbe effettuato se la misura fosse prorogata oltre la scadenza di cui al punto precedente.

7

Il punto 39 di detta decisione così recita:

«Nonostante il valore elevato delle controgaranzie presentate, la remunerazione della garanzia (…) continua ad essere sostanzialmente inferiore a quanto normalmente ritenuto adeguato nel caso di banche in difficoltà. La Commissione ritiene che tale remunerazione possa essere considerata adeguata, in via eccezionale, al fine di assicurare la sopravvivenza del [BPP], anche se solo per un breve periodo di recupero. Peraltro, l’accettazione di tale livello di remunerazione è condizionato alla presentazione di un piano di ristrutturazione. La Commissione confida nel fatto che i costi dell’intervento pubblico in favore del BPP si riflettano, nel lungo termine, nel piano di ristrutturazione volto a ristabilire la [sua] redditività (…) e che l’impatto concorrenziale dell’aiuto concesso venga preso in considerazione nell’ambito delle misure compensatorie. In tale contesto, la Commissione inoltre ricorda e prende favorevolmente atto dell’impegno assunto dalle autorità portoghesi di presentare un piano di ristrutturazione entro il termine di sei mesi dalla data di concessione della misura di aiuto al [BPP], ossia fino al 5 giugno 2009».

8

La Commissione ricorda, al punto 41 della decisione del 13 marzo 2009, che qualsiasi eventuale proroga dell’aiuto, la cui durata è limitata a sei mesi, deve esserle notificata per l’approvazione.

La decisione 2011/346

9

I punti 9, 12, 13 e da 19 a 24 della decisione 2011/346 sono formulati segue:

«(9)

Il BPP è un’istituzione finanziaria avente sede in Portogallo, che presta servizi di private banking, corporate advisor e private equity (…). Il BPP svolge le sue attività in Portogallo, in Spagna e in minor misura in Brasile e in Sudafrica.

(…)

(12)

Il 24 novembre 2008 il BPP ha informato il Banco Central Português (“Banca del Portogallo”) che correva il rischio di non essere in grado di adempiere ai suoi obblighi in materia di pagamenti. Il BPP è stato quindi autorizzato a sospendere tutti i pagamenti con decorrenza dal 1o dicembre 2008.

(13)

Il 5 dicembre 2008 il BPP ha ricevuto un mutuo di 450 milioni [di euro] corredato da una garanzia (…). Il mutuo e la garanzia bastavano appena a coprire le passività del BPP iscritte in bilancio al 24 novembre 2008. Il mutuo sarebbe stato utilizzato soltanto per rimborsare i titolari di conti e altri creditori, senza poter coprire i debiti delle altre entità del gruppo.

(…)

(19)

Nell’ambito dell’esame, da parte della Commissione, della misura di aiuto di urgenza, il Portogallo si era impegnato a presentare un piano di ristrutturazione del BPP entro sei mesi dall’intervento statale (ossia entro il 5 giugno 2009).

(20)

Nella decisione del 13 marzo 2009 la Commissione ha approvato la misura per un periodo di sei mesi con decorrenza dalla data di concessione della garanzia (…), ossia fino al 5 giugno 2009. Secondo la Commissione, era necessario presentare il piano di ristrutturazione entro il 5 giugno 2009 poiché il livello di remunerazione era eccezionalmente basso.

(21)

In caso di proroga della validità della garanzia oltre il periodo iniziale di sei mesi, le autorità portoghesi si erano impegnate a inviare alla Commissione una notifica specifica.

(22)

Il Portogallo non ha rispettato tali impegni.

(…)

(23)

Con messaggio elettronico del 23 giugno 2009 il Portogallo ha informato la Commissione di aver deciso di prorogare la garanzia (…) per un altro periodo di sei mesi (decreto 13364-A/2009 del ministero delle finanze, del 5 giugno 2009). Tuttavia, il Portogallo non ha notificato la proroga né ha chiesto l’approvazione della Commissione.

(24)

Poiché nella sua decisione la Commissione aveva approvato l’aiuto soltanto fino al 5 giugno 2009, l’aiuto di urgenza è divenuto illegale dal 6 giugno 2009».

10

Per quanto riguarda la qualifica della garanzia come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, i punti da 57 a 60 della decisione 2011/346 enunciano quanto segue:

«(57)

Nella decisione del 13 marzo 2009 (…) si è (…) concluso che la garanzia (…) ha consentito al BPP di ottenere il mutuo a condizioni finanziarie migliori di quelle che normalmente avrebbero ottenuto sul mercato altre imprese in situazioni analoghe nell’ipotesi, improbabile come hanno ammesso le autorità portoghesi, che simili mutui fossero disponibili. In tal senso, nella decisione [del 13 marzo 2009] si è già concluso che la remunerazione di 20 punti base era alquanto inferiore al livello da fissare attenendosi alla raccomandazione del 20 ottobre 2008 della Banca centrale europea. Nonostante la cospicua entità delle garanzie effettive, la Commissione ha concluso che la remunerazione della garanzia (…) era considerevolmente inferiore a quanto sarebbe ritenuto adeguato, in generale, per banche in difficoltà. Tale remunerazione è stata considerata adeguata soltanto per la fase di urgenza, a condizione che fosse presentato un piano di ristrutturazione entro il 5 giugno 2009.

(58)

Al contrario degli altri istituti del settore bancario che non hanno beneficiato di una garanzia (…), il BPP ha ottenuto un vantaggio economico, poiché la remunerazione richiesta per la garanzia (…) era manifestamente inferiore al livello del mercato.

(59)

Non può essere accettata l’argomentazione presentata dalle autorità portoghesi secondo la quale il BPP ha cessato di operare nel mercato dal 1o dicembre 2008. Dato che la licenza bancaria del BPP è stata revocata dalla Banca del Portogallo il 15 aprile 2010, il BPP poteva entrare o rientrare nel mercato in tempi brevi. In effetti, tra il dicembre 2008 e l’aprile 2009 sono stati presentati piani di riassetto del BPP, il che attesta il potenziale della banca di continuare ad esercitare un’attività economica grazie alla misura di urgenza. Tenuto conto delle attività del BPP e della sua posizione nei mercati finanziari nazionale e internazionale, il vantaggio conferitogli è tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Soltanto dal 15 aprile 2010, con la revoca della licenza bancaria, il BPP ha perduto ogni possibilità di riaccedere al mercato e di incidere potenzialmente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

(60)

In base alle considerazioni sin qui esposte, la Commissione ha concluso che la garanzia (…) ha conferito al BPP un vantaggio economico, mediante l’utilizzo di risorse statali attribuibili al Portogallo. Questo vantaggio è tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, la misura in esame si configura come aiuto di Stato».

11

Per quanto concerne l’esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, i punti 65, 67, 68 e da 70 a 72 di tale decisione sono formulati nei termini seguenti:

«(65)

La Commissione ha già riconosciuto che l’attuale crisi dei mercati finanziari può provocare una grave perturbazione nell’economia di uno Stato membro e che le misure di sostegno a favore delle banche possono esser ritenute atte a porre rimedio a tale perturbazione. Quest’analisi è stata confermata nella [comunicazione della Commissione – L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU 2008, C 270, pag. 8, in prosieguo: la «comunicazione relativa alle banche»)]. (…)

(…)

(67)

Benché non fosse stato presentato il piano di ristrutturazione, e nonostante i vari solleciti e persino l’invio di un’ingiunzione di fornire informazioni (…), il Portogallo ha prorogato la garanzia a due riprese senza inviarne notifica preliminare alla Commissione e senza ottenerne l’approvazione.

(68)

(…) La decisione [del 13 marzo 2009] subordina gli effetti derivanti dall’approvazione della garanzia (…) al rispetto dell’impegno assunto dalle autorità portoghesi di presentare il piano di ristrutturazione entro sei mesi. Le autorità portoghesi non hanno rispettato tale impegno.

(…)

(70)

Considerati gli impegni che avevano determinato la decisione sull’aiuto di urgenza, (…) il fatto è che il piano di ristrutturazione non è stato presentato entro il termine stabilito nella decisione [del 13 marzo 2009], il che significa che non si è concretato il presupposto sul quale si era basata l’approvazione della misura di aiuto.

(71)

Si è già detto che la remunerazione della garanzia era inferiore al livello normalmente richiesto, ai sensi della comunicazione relativa alle banche, per poter esser considerata un aiuto compatibile e che nella decisione [del 13 marzo 2009] la Commissione aveva autorizzato questo livello di remunerazione soltanto nel presupposto che il Portogallo presentasse un piano di ristrutturazione oppure che si procedesse alla liquidazione del BPP, in modo da ridurre al minimo la distorsione di concorrenza. Poiché entro il 5 giugno 2009 non è stato presentato il piano suddetto, la Commissione conclude che già la garanzia (…) e poi le sue proroghe dopo il 5 giugno 2009 non sono compatibili con il mercato interno.

(72)

Nonostante che il Portogallo non abbia presentato il piano di ristrutturazione del BPP, le informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi attestano che il procedimento di liquidazione, iniziato il 15 aprile 2010 con la revoca della licenza bancaria del BPP, porterà alla liquidazione del BPP. D’altro canto, agli azionisti del BPP non sarà concessa nessuna compensazione oltre agli eventuali importi derivanti dal procedimento stesso di liquidazione. Sulla scorta di queste informazioni, la Commissione ritiene che in futuro non vi sarà un rischio di distorsione della concorrenza provocato dal BPP. Tuttavia, tale conclusione non consente di non tener conto dell’incompatibilità della misura attuata dal Portogallo tra il 5 dicembre 2008 e 15 aprile 2010».

12

L’articolo 1 della decisione 2011/346 dichiara «[l]’aiuto statale in forma di garanzia associata a un mutuo di 450 milioni di EUR, concesso illegalmente dal Portogallo a favore del [BPP], in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], (…) incompatibile con il mercato comune».

13

In forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, «[i]l Portogallo procederà a recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1».

14

L’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione, dispone che: «[i]l recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 sarà immediato ed effettivo».

Il diritto portoghese

15

L’articolo 91, paragrafo 2, del Codice che disciplina l’insolvenza e la ristrutturazione delle imprese (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), approvato con il decreto legge n. 53/2004, del 18 marzo 2004 (in prosieguo: il «CIRE»), così dispone:

«Qualsiasi obbligazione che non sia ancora esigibile alla data della dichiarazione di insolvenza, per la quale non sono dovuti interessi remunerativi o per la quale sono dovuti interessi inferiori al tasso d’interesse legale, si considera ridotta all’importo che, se aumentato degli interessi calcolati sul medesimo importo, rispettivamente al tasso legale o ad un tasso corrispondente alla differenza tra il tasso legale e il tasso convenzionale, per il periodo di anticipazione della scadenza, corrisponderebbe all’importo dell’obbligazione in questione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Il 9 settembre 2010, l’Estado português ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, ai sensi delle disposizioni del CIRE, una domanda per l’insinuazione e l’ammissione al passivo della liquidazione del suo credito derivante dal recupero ordinato dalla decisione 2011/346.

17

La Massa Insolvente do Banco Privado Português SA si è opposta a tale domanda dinanzi al giudice del rinvio, affermando il carattere illegittimo della decisione 2011/346, che priva pertanto di qualsiasi fondamento giuridico il credito dell’Estado português.

18

A tale proposito, il 9 settembre 2011 le convenute nel procedimento principale hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, volto all’annullamento della decisione 2011/346, il quale è stato da quest’ultimo respinto il 12 dicembre 2014 (sentenza Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commissione, T‑487/11, EU:T:2014:1077).

19

Nel frattempo, data la pendenza del ricorso dinanzi al Tribunale, il giudice del rinvio aveva sospeso il procedimento in attesa di una decisione che confermasse o negasse la legittimità della decisione 2011/346. L’Estado português ha tuttavia impugnato tale decisione di sospensione dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona), che ha ordinato il proseguimento della causa rammentando la possibilità, per il giudice del rinvio, di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

20

Il giudice del rinvio dubita della validità della decisione 2011/346. In primo luogo, per quanto riguarda la qualifica di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della garanzia, tale giudice ricorda che le condizioni di applicazione di tale disposizione non prevedono che gli scambi tra gli Stati membri debbano semplicemente poter essere pregiudicati dalla misura in questione, ma che essi lo siano effettivamente. Orbene, la motivazione della decisione 2011/346 non consentirebbe di concludere che la Commissione abbia constatato che la garanzia ha effettivamente pregiudicato gli scambi tra gli Stati membri. Peraltro, secondo detto giudice, le circostanze di fatto non permettono necessariamente di dedurre l’esistenza di tale pregiudizio. Tale giudice rammenta, al riguardo, che, come risulta dal punto 77 della decisione 2011/346, la garanzia è stata concessa al BPP a copertura di un mutuo che è stato utilizzato per rimborsare i creditori, i cui crediti erano esigibili o le cui linee di credito stavano per scadere, e che il BPP ha cessato di essere operativo sul mercato dal 1o dicembre 2008.

21

In secondo luogo, in merito alla valutazione della compatibilità dell’aiuto, il giudice del rinvio rammenta che la decisione del 13 marzo 2009 aveva concluso che la garanzia poteva essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo di sei mesi a partire dalla data in cui tale garanzia è stata fornita, ossia il 5 dicembre 2008, sino al 5 giugno 2009, in quanto l’inosservanza dei propri obblighi finanziari, da parte del BPP, può avere delle gravi ripercussioni negative sul settore finanziario portoghese. Ai sensi della decisione 2011/346, la Commissione ha tuttavia concluso per l’incompatibilità dell’aiuto, poiché l’Estado português non ha presentato alcun piano di ristrutturazione prima della scadenza del predetto termine di sei mesi, sul quale si fondava l’approvazione della misura di aiuto. Il giudice del rinvio ritiene che la decisione 2011/346 non specifichi i motivi per i quali il fatto che l’Estado português non abbia presentato un piano di ristrutturazione del BPP pregiudica la valutazione della compatibilità dell’aiuto interessato, contenuta nella decisione del 13 marzo 2009, segnatamente nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009.

22

In terzo luogo, secondo il giudice del rinvio vi sono contraddizioni nella parte della motivazione della decisione 2011/346, così come tra la parte della motivazione e il dispositivo, per quanto riguarda il momento a partire dal quale la garanzia è considerata illegale. Risulterebbe infatti dal punto 24 di tale decisione che l’aiuto è diventato illegale a partire dal 6 giugno 2009. Il punto 72 di detta decisione specificherebbe tuttavia che l’aiuto era incompatibile con il mercato interno tra il 5 dicembre 2008 ed il 15 aprile 2010. Il dispositivo della decisione 2011/346 dichiarerebbe unicamente che l’aiuto è incompatibile con il mercato interno. La questione relativa al momento a partire dal quale detta garanzia debba essere considerata illegale determinerebbe il calcolo dell’importo dell’aiuto.

23

In quarto luogo, infine, il giudice del rinvio sostiene che l’applicazione al caso di specie dell’articolo 91, paragrafo 2, del CIRE potrebbe comportare la riduzione dell’importo che dovrebbe essere rimborsato all’Estado português. Occorrerebbe pertanto chiarire se l’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 osti a che, qualora ricorrano i rispettivi presupposti, l’importo da recuperare da parte dello Stato possa essere ridotto in applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, del CIRE.

24

In tale contesto, il Tribunal do Comércio de Lisboa (Tribunale commerciale di Lisbona) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti quattro questioni pregiudiziali:

«1)

Se la decisione [2011/346] sia viziata per mancanza di motivazione perché:

a)

non indica la ragione per la quale la garanzia prestata dall’Estado português pregiudica gli scambi tra gli Stati membri.

b)

non chiarisce i motivi per i quali l’aiuto concesso in forma di garanzia che in un primo momento è stato considerato rientrare nell’ipotesi di cui all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, è stato successivamente dichiarato incompatibile con il mercato [interno].

2)

Se la decisione [2011/346] sia viziata da contraddizione tra la parte della motivazione e quella del dispositivo per quanto riguarda il momento a partire dal quale l’aiuto è divenuto illegale: se il 5 dicembre 2008 o il 5 giugno 2009.

3)

Se la decisione [2011/346] sia contraria al disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto l’aiuto non ha inciso sugli scambi tra Stati membri, considerando in particolare, la finalità del mutuo e l’uso effettivo che ne è stato fatto nonché la circostanza che il beneficiario dal 1o dicembre 2008 ha cessato di essere attivo.

4)

Se la decisione [2011/346] sia contraria al disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE in quanto l’aiuto è stato destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e, pertanto, è compatibile con il mercato [interno]».

25

In via subordinata, il Tribunal do Comércio de Lisboa pone anche la seguente questione interpretativa:

«Se i paragrafi 1 e 2 [dell’articolo 14] del regolamento n. 659/1999 ostino a che al caso di specie sia applicata la riduzione dell’importo da recuperare, quando la medesima norma si applica, in modo non discriminatorio, a tutti i creditori della società insolvente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

26

La domanda di pronuncia pregiudiziale contiene cinque questioni, delle quali le prime quattro vertono sulla validità della decisione 2011/346 e la quinta sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 659/1999. Occorre esaminare separatamente la ricevibilità, da un lato, delle prime quattro questioni e, dall’altro, della quinta questione.

Sulla ricevibilità delle questioni relative alla validità della decisione 2011/346

27

Il governo portoghese sostiene che le questioni relative alla validità della decisione 2011/346 sono irricevibili. Riferendosi alla sentenza TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), tale governo sostiene che non avendo proposto un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale, quest’ultima ha acquisito carattere definitivo nei suoi confronti, e pertanto la sua validità non potrebbe più essere messa in discussione dinanzi a un giudice nazionale. Inoltre, la decisione 2011/346 non sarebbe stata oggetto di una domanda di sospensione dell’esecuzione. Tale decisione dovrebbe quindi essere eseguita in modo tale da consentire il recupero immediato ed effettivo dell’aiuto.

28

A tale riguardo, si deve ricordare che, nella sentenza TWD Textilwerke Deggendorf (EU:C:1994:90, punto 17), la Corte ha escluso la possibilità che il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della Commissione direttamente indirizzata soltanto allo Stato membro in cui era residente tale beneficiario, che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine perentorio all’uopo prescritto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, possa utilmente contestare la legittimità della decisione dinanzi ai giudici nazionali (v., anche, sentenze Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 30, e Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 55). La Corte ha, infatti, ritenuto che adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell’aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev’essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione (sentenza Nachi Europe, EU:C:2001:101, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

29

La situazione di fatto su cui si basa tale giurisprudenza non corrisponde a quella di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, il beneficiario dell’aiuto di cui trattasi in quest’ultimo procedimento – che ha presentato, nel termine stabilito dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso per l’annullamento della decisione 2011/346 dinanzi al Tribunale, dando luogo alla sentenza Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commissione (EU:T:2014:1077) – non può considerarsi intenzionato ad eludere il carattere definitivo di tale decisione perché ne contesta la validità dinanzi al giudice del rinvio.

30

Inoltre, dato che la soluzione adottata dalla Corte al punto 18 della sentenza TWD Textilwerke Deggendorf (EU:C:1994:90) si fonda sul rischio che venga eluso il carattere definitivo di un atto dell’Unione, tale soluzione si applica soltanto nei confronti della parte che sostiene l’illegittimità di un atto dell’Unione europea dinanzi ad un giudice nazionale, mentre contro tale atto avrebbe potuto – senza alcun dubbio – proporre un ricorso di annullamento in forza dell’articolo 263 TFUE, ma non lo ha fatto nel termine stabilito. Pertanto, la circostanza che l’Estado português, che non contesta la legittimità della decisione 2011/346 dinanzi al giudice nazionale, non abbia proposto un ricorso per l’annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale è irrilevante ai fini della valutazione della ricevibilità delle questioni inerenti la validità di detta decisione.

31

Infine, dalla sentenza TWD Textilwerke Deggendorf (EU:C:1994:90) non risulta che la ricevibilità di una questione pregiudiziale vertente sulla validità di un atto dell’Unione sia subordinata al fatto che quest’ultimo sia stato oggetto di una domanda di sospensione dell’esecuzione fondata sull’articolo 278 TFUE. Tale sentenza non si riferisce infatti al carattere esecutivo dell’atto dell’Unione di cui è contestata la validità, ma si fonda sul rischio che il carattere definitivo di tale atto venga eluso.

32

Pertanto, le prime quattro questioni pregiudiziali, vertenti sulla validità della decisione 2011/346, sono ricevibili.

Sulla ricevibilità della questione relativa all’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 659/1999

33

Secondo la Commissione, la decisione di rinvio non motiva la rilevanza di tale questione e pertanto la ritiene irricevibile.

34

In proposito, occorre rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della collaborazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell’emanazione della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, C‑24/13, EU:C:2014:40, punto 39).

35

Tuttavia, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v. sentenza Kamberaj, EU:C:2012:233, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, EU:C:2014:40, punto 40).

36

A questo riguardo, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta di interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza Kamberaj, EU:C:2012:233, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, EU:C:2014:40, punto 41).

37

Nel caso di specie, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 659/1999, al fine di poter valutare la compatibilità dell’articolo 91, paragrafo 2, del CIRE con tali disposizioni.

38

Tuttavia, da nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte emerge che l’articolo 91, paragrafo 2, del CIRE è applicabile alla controversia principale. Tale disposizione si riferisce infatti ai crediti non ancora esigibili «alla data della dichiarazione di insolvenza, per [i quali] non sono dovuti interessi remunerativi o per [i quali] sono dovuti interessi inferiori al tasso d’interesse legale».

39

Ebbene, il credito dell’Estado português di cui trattasi nel procedimento principale era esigibile prima dell’avvio del procedimento di liquidazione del BPP, il 15 aprile 2010. Infatti, come rammentato dal punto 24 della decisione 2011/346, l’aiuto di Stato di cui al procedimento principale doveva in ogni caso essere considerato illegale, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a partire dal 6 giugno 2009, in quanto la decisione del 13 marzo 2009 aveva dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno soltanto per un periodo di sei mesi, ossia fino al 5 giugno 2009.

40

Inoltre, il giudice del rinvio si esprime soltanto in termini ipotetici sull’applicabilità al procedimento principale dell’articolo 91, paragrafo 2, del CIRE.

41

Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che la quinta questione pregiudiziale non verta su un’interpretazione del diritto dell’Unione rispondente a un’effettiva necessità del giudice del rinvio per potersi pronunciare (v. ordinanze Abt e a., C‑194/10, EU:C:2011:182, punto 37, nonché Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, EU:C:2014:40, punto 44).

42

Di conseguenza, la quinta questione pregiudiziale, vertente sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 659/1999, è irricevibile.

Nel merito

Sulla prima parte della prima questione e sulla terza questione

43

Con le suddette questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se la qualifica di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della garanzia sia sufficientemente motivata, tenuto conto del fatto che la decisione 2011/346 non indica la ragione per la quale tale garanzia incide sugli scambi tra gli Stati membri. Dall’altro lato, tale giudice intende sapere se la Commissione abbia potuto legittimamente affermare che la garanzia incide su tali scambi, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tenuto conto della finalità del prestito cui tale garanzia era associata e tenuto conto del fatto che il BPP aveva cessato l’attività dal 1o dicembre 2008.

44

Come risulta da costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in causa e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

45

Dato che la qualifica di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che sussistano tutti i presupposti menzionati in tale disposizione (sentenze Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 38 e giurisprudenza ivi citata, nonché Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 19) la decisione della Commissione che adotta tale qualifica deve esporre i motivi per i quali tale istituzione ritiene che la misura statale interessata soddisfi tutti i detti presupposti.

46

Per quanto attiene alla questione se la decisione 2011/346 sia sufficientemente motivata in diritto riguardo al presupposto dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre ricordare che la Commissione non è tenuta a dimostrare che la misura statale abbia un’incidenza effettiva su tali scambi, né tantomeno che essa crei un’effettiva distorsione della concorrenza. La Commissione è unicamente tenuta a dimostrare che detta misura sia idonea a produrre tali effetti (v., in tal senso, sentenze Unicredito Italiano, C‑148/04, EU:C:2005:774, punto 54; Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 140; Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 76, nonché Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 65).

47

Nel caso di specie, occorre rilevare che la Commissione ha menzionato elementi atti a dimostrare che il vantaggio di cui ha beneficiato il BPP era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. A tale proposito la Commissione si riferisce, al punto 58 della decisione 2011/346, al rafforzamento della posizione concorrenziale del BPP nei confronti degli altri istituti del settore bancario. La Commissione ricorda, inoltre, al punto 59 di detta decisione, le attività del BPP e la posizione di quest’ultimo nei mercati finanziari nazionali e internazionali. Il punto 9 della medesima decisione precisa che il BPP opera in due Stati membri e presta servizi di private banking, corporate advisor e private equity.

48

Alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 44 a 46 della presente sentenza, va detto che la decisione 2011/346 è sufficientemente motivata in diritto in quanto fa apparire in forma chiara e non equivoca la ragione per la quale l’istituzione da cui promana l’atto ha giudicato, al punto 60 della decisione 2011/346, che il presupposto relativo all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sussiste nel caso di specie.

49

Per quanto riguarda la questione se la Commissione abbia potuto legittimamente affermare che la garanzia incideva sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, risulta dal punto 46 della presente sentenza che, per qualificare una misura nazionale come «aiuto di Stato», è sufficiente verificare se tale misura sia idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

50

A tale riguardo occorre rilevare che la finalità del prestito cui la garanzia era associata, il quale, come risulta dal punto 13 della decisione 2011/346, poteva servire soltanto a rimborsare i titolari di conti e gli altri creditori del BPP, non esclude che la garanzia sia idonea ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

51

Infatti, per quanto riguarda il criterio dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, è stato statuito che quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi tra Stati membri, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto. A tale riguardo, il fatto che un settore economico, come quello dei servizi finanziari, sia stato oggetto di un importante processo di liberalizzazione a livello dell’Unione, che ha accentuato la concorrenza che poteva già risultare dalla libera circolazione di capitali prevista dal Trattato, evidenzia un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sugli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., EU:C:2006:8, punti 141, 142 e 145, primo trattino).

52

Ebbene, la garanzia ha conferito un vantaggio al BPP, il quale, come risulta dal punto 57 della decisione 2011/346, ha potuto ottenere il mutuo a condizioni finanziarie migliori di quelle che normalmente avrebbero ottenuto sul mercato altre imprese in situazioni analoghe, nell’ipotesi improbabile che simili mutui fossero disponibili. Ciò premesso, è stato giustamente rilevato, al punto 59 di tale decisione, che detto vantaggio è idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, tenuto conto delle attività del BPP e della sua posizione sui mercati nazionali ed internazionali. Infatti, come osserva la Commissione, senza l’iniezione di capitali che ha potuto essere realizzata grazie alla garanzia, i clienti del BPP avrebbero probabilmente optato per una banca concorrente dal momento che il BPP avrebbe mostrato segni di difficoltà finanziaria.

53

La presunta cessazione dell’attività commerciale del BPP non è atta ad inficiare tale osservazione della Commissione, riportata al punto 59 della decisione 2011/346.

54

Infatti, anche volendo supporre che tale cessazione di attività sia stata dimostrata, il BPP avrebbe potuto riprendere la sua normale attività commerciale sino alla revoca della propria licenza bancaria, avvenuta il 15 aprile 2010. Pertanto, la Commissione ha legittimamente rilevato, al punto 59 della decisione 2011/346, che soltanto dal 15 aprile 2010 il BPP ha perduto ogni possibilità di riaccedere al mercato e, in tal modo, di incidere potenzialmente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

55

Ne consegue che dall’esame della prima parte della prima questione e da quello della terza questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/346.

Sulla seconda parte della prima questione e sulla seconda questione

56

Il giudice del rinvio chiede se la decisione 2011/346 sia viziata per mancanza di motivazione dato che l’aiuto che era stato inizialmente dichiarato compatibile con il mercato interno è stato, in tale decisione, dichiarato incompatibile con esso. Peraltro, tale giudice si domanda se detta decisione non si fondi su motivi contraddittori in quanto afferma, da un lato, al punto 24, che l’aiuto è diventato illegale dal 6 giugno 2009 e, dall’altro, ai punti 71 e 72, che il medesimo aiuto deve essere considerato incompatibile con il mercato interno a partire dal 5 dicembre 2008.

57

A tale riguardo, giova ricordare che l’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Ai sensi dell’ultima frase di tale disposizione, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione. Il divieto sancito da detta disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia avuto un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento previsto al paragrafo 2 della stessa disposizione (v., in tal senso, sentenze Francia/Commissione, C‑301/87, EU:C:1990:67, punto 17, nonché CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punti da 33 a 36).

58

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce così un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenze Lorenz, 120/73, EU:C:1973:152, punto 2; CELF e ministre de la Culture et de la Communication, EU:C:2008:79, punto 37, nonché Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 25).

59

Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una misura di aiuto attuata in violazione degli obblighi dettati dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, è illegittima. Tale interpretazione trova peraltro conferma nell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 (v. sentenza Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

60

La Commissione è tenuta a esaminare la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto progettato, anche nel caso in cui lo Stato membro violi il divieto di esecuzione delle misure di aiuto e che l’aiuto sia, pertanto, illegale. Ebbene, la Corte ha già dichiarato che la decisione della Commissione sulla compatibilità di un aiuto non incide sull’illegalità di quest’ultimo derivante dalla violazione del divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE e svuoterebbe quest’ultimo della sua efficacia pratica (v., in tal senso, sentenze Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C‑354/90, EU:C:1991:440, punto 16, nonché CELF e ministre de la Culture et de la Communication, EU:C:2008:79, punto 40).

61

Alla luce di tali circostanze, il fatto che la decisione 2011/346 indichi date diverse a partire dalle quali l’aiuto di Stato deve essere considerato, da un lato, illegale e, dall’altro, incompatibile con il mercato interno, non rivela alcuna contraddizione nella motivazione che la sottende.

62

Inoltre, i punti 20, 21, 57 e da 67 a 71 della decisione 2011/346 espongono in modo adeguato le ragioni per le quali la garanzia è dichiarata incompatibile con il mercato interno, anche se la decisione del 13 marzo 2009 aveva constatato che l’aiuto era compatibile con quest’ultimo a determinate condizioni.

63

Infatti, dai punti 20, 21, 57, 67, 68 e 70 della decisione 2011/346 risulta che la decisione del 13 marzo 2009 aveva carattere provvisorio ed era stata adottata tenendo conto degli impegni assunti dalle autorità portoghesi, da un lato, di non prorogare la validità della garanzia oltre il 5 giugno 2009 senza la previa notifica e approvazione della Commissione e, dall’altro lato, di presentare un piano di ristrutturazione del BPP entro sei mesi, ossia entro il 5 giugno 2009. Ebbene, il punto 67 della decisione 2011/346 rileva che le autorità portoghesi hanno prorogato la garanzia due volte senza inviarne notifica preliminare alla Commissione né ottenerne l’approvazione, e che il piano di ristrutturazione del BPP non è stato presentato nemmeno dopo che la Commissione ha inviato a tal fine un’ingiunzione alla Repubblica portoghese. Pertanto, dopo aver ricordato le condizioni alle quali era subordinata l’approvazione delle misure di aiuto ed aver constatato che tali condizioni non erano state rispettate, la Commissione è giunta alla conclusione, al punto 71 della decisione 2011/346, che la garanzia era incompatibile con il mercato interno.

64

Ne consegue che anche dall’esame della seconda parte della prima questione e della seconda questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione 2011/346.

Sulla quarta questione

65

Con la quarta questione il giudice del rinvio intende sapere se la decisione 2011/346 violi l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dato che essa dichiara incompatibile con il mercato interno un aiuto destinato «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro», ai sensi di detta disposizione. Il giudice del rinvio domanda inoltre se, in forza di tale disposizione, la garanzia debba essere considerata compatibile con il mercato interno.

66

A tale riguardo, occorre ricordare che gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non sono ex lege compatibili con il mercato interno, ma possono essere considerati compatibili con detto mercato dalla Commissione. Tale valutazione rientra nella competenza esclusiva di tale istituzione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Deutsche Lufthansa, EU:C:2013:755, punto 28).

67

L’esercizio del potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE implica complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v., in tal senso, sentenze Deufil/Commissione, 310/85, EU:C:1987:96, punto 18, e Italia/Commissione, C‑372/97, EU:C:2004:234, punto 83). La Corte, quindi, controllando la legittimità dell’esercizio di tale potere, non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione (v., in tal senso, sentenze Spagna/Commissione, C‑169/95, EU:C:1997:10, punto 34, nonché Unicredito Italiano, EU:C:2005:774, punto 71).

68

Le convenute nel procedimento principale sostengono che dai punti da 64 a 76 della decisione 2011/346 risulta che la Commissione ha concluso per l’incompatibilità della garanzia con il mercato interno sulla base del mancato rispetto di motivi puramente procedurali, ossia la circostanza che la Repubblica portoghese ha prorogato la garanzia due volte senza averne inviato notifica preliminare alla Commissione né averne ottenuto l’approvazione, ed il fatto che tale Stato membro non ha presentato il piano di ristrutturazione del BPP entro il termine di sei mesi stabilito dalla decisione del 13 marzo 2009. La Commissione avrebbe in tal modo omesso di valutare se l’aiuto di cui trattasi fosse destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

69

A tale riguardo, occorre ricordare che, in merito alla valutazione, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, delle garanzie statali concesse alle istituzioni finanziarie nell’ambito della crisi finanziaria mondiale, la Commissione ha circoscritto l’esercizio del proprio potere discrezionale adottando la comunicazione relativa alle banche. La Commissione non può pertanto discostarsi dalle norme contenute in tale comunicazione, pena un’eventuale sanzione a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 211).

70

Ebbene, dalla comunicazione relativa alle banche risulta che la concessione di una garanzia statale deve essere considerata come una misura d’urgenza e, pertanto, deve essere necessariamente temporanea (punti 13 e 24). Una siffatta garanzia deve anche essere accompagnata da misure di ristrutturazione o dalla liquidazione del beneficiario (punti da 29 a 31).

71

Nella propria decisione del 13 marzo 2009, la Commissione ha applicato i criteri della comunicazione relativa alle banche. Come emerge dal punto 39 di tale decisione, la Commissione ha approvato la garanzia per un periodo di sei mesi, ossia fino al 5 giugno 2009, a condizione che venisse presentato dalla Repubblica portoghese un piano di ristrutturazione entro la medesima data, conformemente all’impegno assunto da tale Stato membro. La Commissione ha precisato, al punto 34 di detta decisione, che la sua valutazione dell’aiuto è stata effettuata senza pregiudizio della valutazione che la stessa avrebbe effettuato se la misura fosse stata prorogata oltre tale periodo di sei mesi, ed ha ricordato, al punto 41 della stessa decisione, che qualsiasi proroga della garanzia dovrebbe essergli previamente notificata.

72

Allo stesso modo, nel rispetto della comunicazione relativa alle banche, la Commissione ha ritenuto, ai punti 67, 70 e 71 della decisione 2011/346, che alla scadenza del periodo di sei mesi di cui alla decisione del 13 marzo 2009, i criteri pertinenti che avevano portato tale istituzione a rilasciare l’autorizzazione provvisoria dell’aiuto di cui trattasi non erano più soddisfatti in quanto, contrariamente agli impegni da loro assunti, le autorità portoghesi, da un lato, avevano omesso di presentare un piano di ristrutturazione del BPP nel termine impartito e, dall’altro, avevano prorogato la validità della garanzia due volte oltre il termine massimo di sei mesi, senza tuttavia notificare formalmente tali proroghe alla Commissione.

73

Infatti, dal punto 39 della decisione del 13 marzo 2009 e dal punto 71 della decisione 2011/346 risulta che la Commissione poteva autorizzare il livello di remunerazione della garanzia, che era notevolmente inferiore al livello normalmente richiesto ai sensi della comunicazione relativa alle banche, soltanto per un breve periodo e nel presupposto che la Repubblica portoghese presentasse, entro sei mesi, un piano di ristrutturazione oppure che si procedesse alla liquidazione del BPP, in modo da ridurre al minimo la distorsione della concorrenza.

74

Contrariamente a quanto sostengono le convenute nel procedimento principale, la limitazione temporale di un aiuto concesso sotto forma di garanzia statale e l’obbligo che ne deriva di notificare qualsiasi sua proroga, nonché l’obbligo per il beneficiario di detta garanzia di presentare un piano di ristrutturazione, costituiscono non soltanto delle semplici formalità, bensì delle condizioni necessarie affinché tale aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno e degli strumenti destinati a garantire che l’aiuto d’urgenza concesso ad un’impresa in difficoltà non vada oltre quanto necessario per la realizzazione dell’obiettivo comune interessato, che consiste, nella fattispecie, nell’evitare un grave turbamento dell’economia nazionale.

75

Pertanto, anche dall’esame della quarta questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/346.

76

Alla luce di quanto sopra, risulta che dall’esame delle questioni sollevate dal giudice del rinvio non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/346.

Sulle spese

77

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

Dall’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal do Comércio de Lisboa (Portogallo) non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.