SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 gennaio 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Principio della parità di trattamento — Esercizio della competenza estesa al merito»

Nella causa C‑638/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2013,

Roca SARL, con sede in Saint-Ouen-l’Aumône (Francia), rappresentata da P. Vidal Martínez, abogada,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo.

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Roca SARL chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Roca/Commissione (T‑412/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:444), con la quale quest’ultimo ha parzialmente annullato la decisione C(2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la Commissione europea ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente senza tener conto della sua collaborazione, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflittale a EUR 6298000 e ha respinto il ricorso quanto al resto.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1/2003

2

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, prevede che:

«2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE] o [102 TFUE] (…)

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

3

L’articolo 31 di tale regolamento dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

Orientamenti del 2006

4

Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), indicano, al punto 2, che, per quanto attiene alla determinazione delle ammende, «la Commissione deve prendere in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione» e che «l’ammenda inflitta non deve superare i limiti indicati all’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del [regolamento n. 1/2003]».

5

Il punto 13 di tali orientamenti prevede quanto segue:

«Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (…)».

6

Il punto 20 dei citati orientamenti così recita:

«La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti».

7

Il punto 21 degli orientamenti è redatto nei seguenti termini:

«In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite».

8

Secondo il punto 22 degli orientamenti del 2006:

«Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite».

9

Il punto 23 di tali orientamenti dispone quanto segue:

«Per la loro stessa natura, gli accordi (…) orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

10

Il punto 25 di tali orientamenti sancisce:

«Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22».

11

Il punto 29 degli orientamenti in parola stabilisce quanto segue.

«L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali:

quando l’impresa interessata fornisce la prova di aver posto fine alle attività illecite immediatamente dopo i primi interventi della Commissione. Questo non si applica agli accordi o alle pratiche di natura segreta (in particolare i cartelli);

quando l’impresa fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa per negligenza;

quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base.

quando l’impresa collabora efficacemente con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge;

quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge (…)».

Fatti e decisione controversa

12

I fatti della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 29 della sentenza impugnata, e possono essere riassunti come segue.

13

La Roca, una società di diritto francese, aveva quale attività principale la distribuzione nel mercato francese di articoli sanitari in ceramica e di rubinetteria. All’epoca dei fatti che hanno integrato l’infrazione, essa apparteneva ad un gruppo di società operanti nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria (in prosieguo: il «gruppo Roca»), la cui società controllante era la Roca Sanitario SA, che deteneva la totalità del suo capitale.

14

Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che fabbrica box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende, in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla collaborazione»), o, in mancanza, di una riduzione dell’importo delle ammende che potevano essere loro inflitte.

15

Il 9 e il 10 novembre 2004 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006 la Commissione ha inviato talune richieste di informazioni alle citate società e associazioni, ivi compreso alla Roca e alla Laufen Austria AG.

16

Il 17 gennaio 2006 la Roca ha chiesto, a suo nome e a nome del gruppo cui appartiene la Laufen Austria, nei limiti in cui essa ha ripreso le attività di tale gruppo in Francia, di usufruire dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sulla collaborazione o, in mancanza, della riduzione dell’importo dell’ammenda che poteva esserle inflitta.

17

Con lettera dell’8 dicembre 2006 la Commissione ha informato la ricorrente che aveva deciso di concederle, a determinate condizioni, una riduzione di tale importo.

18

Il 26 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che veniva notificata alla ricorrente. Quest’ultima è stata sentita nel corso di un’audizione svoltasi dal 12 al 14 novembre 2007.

19

Il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, in cui ha dichiarato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE»), nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria. Secondo la Commissione, tale infrazione, alla quale hanno partecipato 17 imprese, si è svolta nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004. Essa avrebbe preso la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate nel territorio belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco.

20

I prodotti oggetto dell’intesa sarebbero le ceramiche sanitarie e la rubinetteria rientranti in uno dei tre sottogruppi di prodotti seguenti, ossia gli articoli di rubinetteria, i box doccia e i loro accessori, nonché gli articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»).

21

La Commissione ha rilevato in particolare l’esistenza di associazioni nazionali di categoria i cui membri svolgevano un’attività che abbracciava l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che essa ha denominato «organismi di coordinamento», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri che svolgevano un’attività riguardante almeno due di questi tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni multi-prodotto», nonché di associazioni specializzate composte di membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi. Infine, essa ha constatato la presenza di un gruppo centrale di imprese che avevano partecipato all’intesa in diversi Stati membri nonché nell’ambito di organismi di coordinamento o di associazioni multi-prodotto.

22

Per quanto attiene alla partecipazione del gruppo Roca all’infrazione accertata, la Commissione ha ritenuto che quest’ultimo fosse stato al corrente dell’infrazione relativa ai tre sottogruppi di prodotti. Tuttavia, per quanto attiene all’estensione geografica dell’intesa, la Commissione ha ritenuto che il gruppo Roca non potesse essere considerato al corrente della sua portata complessiva, ma dovesse essere ritenuto unicamente colpevole dei comportamenti collusivi realizzatisi in Francia e in Austria. La partecipazione della ricorrente stessa si sarebbe limitata al territorio francese e agli articoli di rubinetteria e in ceramica.

23

La Commissione ha pertanto dichiarato, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, che la Laufen Austria, la Roca Sanitario e la Roca avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando ad un accordo continuato o a pratiche concertate nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria in Francia e in Austria.

24

Per stabilire l’importo dell’ammenda irrogata a ciascuna impresa, la Commissione si è fondata sugli orientamenti del 2006.

25

In una prima fase, la Commissione ha determinato l’importo di base dell’ammenda. Vi ha proceduto precisando che esso si basava, per ciascuna impresa, sulle vendite per Stato membro, moltiplicate per il numero di anni di partecipazione all’infrazione accertata in ciascuno Stato membro e per il sottogruppo di prodotti interessato, in modo da tenere conto del fatto che talune imprese esercitavano la loro attività solo in alcuni Stati membri o che tali attività riguardavano unicamente alcuni dei tre sottogruppi di prodotti.

26

Una volta fornita tale precisazione la Commissione ha fissato al 15% del valore delle vendite il tasso del coefficiente connesso alla gravità dell’infrazione accertata, ai sensi dei punti da 20 a 23 degli orientamenti del 2006 (in prosieguo: il «coefficiente “gravità dell’infrazione”»). A tale titolo essa ha tenuto conto di quattro criteri di valutazione di tale infrazione, vale a dire le quote di mercato combinate, nonché la natura, l’estensione geografica e l’attuazione di essa.

27

La Commissione ha inoltre stabilito il coefficiente relativo alla durata dell’infrazione constatata – che va applicato all’importo di base dell’ammenda determinato a carico della ricorrente, sul fondamento delle disposizioni del punto 24 degli orientamenti del 2006 – in 1,83, cifra corrispondente a una partecipazione all’infrazione nel territorio francese, per gli articoli di rubinetteria, nel corso del periodo compreso tra il 10 dicembre 2002 e il 9 novembre 2004, e in 0,66, cifra corrispondente a una partecipazione all’infrazione nel territorio francese, per gli articoli in ceramica, per il periodo dal 25 febbraio al 9 novembre 2004.

28

Infine, onde conferire alla decisione controversa un effetto deterrente, la Commissione, basandosi sul disposto del punto 25 degli orientamenti del 2006 e in considerazione dei quattro criteri di valutazione contemplati al punto 26 della presente sentenza, ha aumentato l’importo di base dell’ammenda, applicando al valore delle vendite un coefficiente aggiuntivo (in prosieguo: l’“importo supplementare”) al tasso del 15%.

29

Il risultato è stato, per quanto riguarda il gruppo Roca, un importo di base dell’ammenda pari a EUR 3000000 per i comportamenti collusivi relativi agli articoli di rubinetteria nel mercato francese e un importo di base dell’ammenda pari a EUR 35700000 per i comportamenti collusivi relativi agli articoli in ceramica, di cui EUR 3700000 per il mercato francese e EUR 32000000 per il mercato austriaco.

30

In una seconda fase, la Commissione ha esaminato l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti atte a giustificare un adeguamento dell’importo di base dell’ammenda. Essa non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante nei confronti della ricorrente.

31

In una terza fase la Commissione ha applicato, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il limite del 10% del fatturato. L’importo dell’ammenda fissato per il gruppo Roca a seguito dell’applicazione di tale limite era pari a EUR 38700000.

32

In una quarta fase, la Commissione ha considerato che il gruppo Roca, cui apparteneva la ricorrente, non poteva beneficiare di una riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione del 2002 sulla collaborazione. A suo avviso, da un lato, non si poteva ritenere che le prove prodotte da tale gruppo costituissero un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione. Dall’altro, il gruppo in parola non avrebbe dato prova di un vero spirito di collaborazione durante il procedimento amministrativo.

33

Alla luce di quanto precede, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 10 dicembre 2002 al 9 novembre 2004, ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria in Francia ed Austria.

34

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione controversa, per reprimere questa infrazione la Commissione ha inflitto in solido alla ricorrente e alla Roca Sanitario un’ammenda pari a EUR 6700000.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

35

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2010, la Roca ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

36

Per corroborare la sua domanda di annullamento parziale della decisione controversa, la Roca ha dedotto in giudizio cinque motivi. Il primo motivo verteva sull’applicazione del limite del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Il secondo motivo era legato alla valutazione che la Commissione aveva svolto in merito alla gravità dell’infrazione commessa dalla Roca. Il terzo motivo riguardava una violazione del principio di proporzionalità per quanto attiene alla scelta dell’anno di riferimento per la fissazione dell’importo di base dell’ammenda. Il quarto motivo era tratto da una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto non era stato preso in considerazione il contesto economico attuale di crisi quale circostanza attenuante. Il quinto motivo atteneva al fatto che la collaborazione prestata dalla ricorrente non era stata presa in considerazione, da un lato, nel contesto della comunicazione del 2002 sulla collaborazione e, dall’altro, quale circostanza attenuante.

37

In aggiunta, la Roca ha domandato in subordine al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda inflittale. Per giustificare tale domanda, la Roca ha addotto un errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione quando aveva esaminato gli elementi probatori che essa le aveva fornito. La Roca ha peraltro fatto valere la sua collaborazione con la Commissione e la minor gravità della sua partecipazione all’infrazione rispetto alle altre partecipanti.

38

Innanzitutto, il Tribunale ha respinto i motivi dedotti dalla ricorrente ed intesi all’annullamento della decisione controversa. Poi, ha parzialmente accolto la domanda di riforma dell’ammenda irrogata, riducendone l’importo del 6%, in base al rilievo che la Commissione non aveva correttamente valutato il valore degli elementi apportati dalla Roca in forza della comunicazione del 2002 sulla collaborazione.

Conclusioni delle parti

39

La Roca chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata;

ridurre l’importo dell’ammenda inflittale, e

condannare la Commissione alle spese.

40

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Roca alle spese.

Sull’impugnazione

41

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo censura il Tribunale per aver violato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità, per essere venuto meno al suo obbligo di motivazione e per aver snaturato i fatti laddove ha tratto la conclusione che la ricorrente fosse al corrente della circostanza che l’infrazione riguardava i tre sottogruppi di prodotti e ha omesso di tener conto del fatto che l’infrazione commessa dalla ricorrente concerneva solo due sottogruppi di prodotti. Il secondo motivo addebita al Tribunale di avere violato i principi di individualità della sanzione e di responsabilità personale, di proporzionalità, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, nonché l’obbligo di motivazione, respingendo la domanda di riduzione dell’importo di base dell’ammenda, domanda presentata in considerazione del fatto che la partecipazione della ricorrente all’infrazione imputatale era meno grave.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

42

Con il primo motivo, la Roca denuncia che il Tribunale ha violato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità, non ha ottemperato all’obbligo di motivazione e ha snaturato i fatti dinanzi ad esso prodotti, in primo luogo, dichiarando a torto, al punto 131 della sentenza impugnata, che la Roca, in virtù della sua appartenenza al gruppo Roca, era venuta a conoscenza della circostanza che l’infrazione cui partecipava riguardava i tre sottogruppi di prodotti; in secondo luogo, omettendo a torto, e senza illustrarne la motivazione, di tener conto della minor gravità della partecipazione della Roca all’infrazione, la quale verteva solo su due sottogruppi di prodotti, rispetto a quella d’imprese che coprivano i tre sottogruppi di prodotti e, in terzo luogo, non riducendo, di riflesso, l’ammenda inflittale.

43

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio della Corte

44

Per quanto attiene alla censura tratta da uno snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale, al punto 131 della sentenza impugnata, ha dichiarato che, in virtù della sua appartenenza al gruppo Roca, la Roca era venuta a conoscenza della portata concreta dell’infrazione, che riguardava i tre sottogruppi di prodotti, occorre rammentare che, in considerazione della natura eccezionale di una censura di snaturamento dei fatti e degli elementi probatori, l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte impongono, segnatamente, al ricorrente di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (ordinanza del 7 maggio 2015, Adler Modemärkte/UAMI, C‑343/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:310, punto 43 e giurisprudenza citata).

45

Orbene, da un lato, occorre rilevare che, con la constatazione operata al punto 131 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha affatto snaturato la decisione controversa, bensì si è fondato sul suo punto 870.

46

Dall’altro, la ricorrente non ha dimostrato che il Tribunale avesse snaturato i fatti e gli elementi probatori versati nel fascicolo. A questo proposito, spettava alla ricorrente dimostrare di non essere a conoscenza della portata concreta dell’infrazione addebitata. Orbene, essa si limita, in fase di impugnazione, a sostenere siffatta asserzione, senza apportare alcun elemento probatorio per avvalorarla.

47

Pertanto, la Roca versa in errore quando afferma che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi probatori laddove ha ritenuto che essa fosse stata a conoscenza della portata concreta dell’infrazione in oggetto in virtù della sua appartenenza al gruppo Roca.

48

Ne consegue altresì che le censure vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, che poggiano sull’errata premessa che il Tribunale abbia a torto dichiarato che la Roca era al corrente della portata concreta dell’infrazione in questione, devono essere respinte in quanto infondate.

49

Il primo motivo deve dunque essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

50

La ricorrente addebita al Tribunale di avere violato, in particolare ai punti da 116 a 145 nonché ai punti da 247 a 249 della sentenza impugnata, i principi di individualità della sanzione e di responsabilità personale, di proporzionalità, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, nonché il suo obbligo di motivazione.

51

La Roca sostiene in sostanza, in primo luogo, che i punti da 116 a 145 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto. Il Tribunale non avrebbe infatti tratto le debite conseguenze dalla sua conclusione che la gravità della partecipazione all’infrazione imputata alla Roca era minore rispetto alle altre partecipanti all’intesa modulando, ad esempio, i coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» e riducendo l’importo di base dell’ammenda. A questo riguardo la sentenza impugnata non opererebbe distinzioni, salvo per quanto attiene all’estensione geografica delle partecipazioni all’infrazione, tra la gravità del comportamento della Roca, che non avrebbe contribuito né alla genesi dell’intesa in esame né al suo mantenimento, e la gravità dei comportamenti ascritti alle imprese che costituiscono il «nocciolo duro» delle imprese partecipanti, secondo la natura dei loro rispettivi comportamenti. In ossequio al principio di non discriminazione il Tribunale avrebbe dovuto, applicando, a carico della Roca, coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» meno elevati di quelli applicati alle suddette imprese, diminuire l’importo di base dell’ammenda inflitta, e ciò a maggior ragione in quanto esso stesso avrebbe riconosciuto, ai punti 139, 247 e 248 della sentenza impugnata, che la minore gravità del comportamento imputato alla Roca avrebbe dovuto concretizzarsi in un’applicazione di siffatti coefficienti. Orbene, a sua detta il Tribunale non ha tenuto conto della minore gravità della partecipazione della Roca all’infrazione rispetto alle altre partecipanti né modificando tali coefficienti, né a titolo di circostanze attenuanti.

52

In secondo luogo, la gravità minore della partecipazione della Roca all’infrazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione, se non altro, quale circostanza attenuante, ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006. Orbene, ai punti da 141 a 143 della sentenza impugnata il Tribunale, basandosi su un’interpretazione troppo restrittiva, nonché errata, di tale disposizione, avrebbe escluso qualsiasi riduzione d’ammenda basata su tale motivo.

53

In terzo luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento e non ha ottemperato al proprio obbligo di motivazione quando, al punto 135 della sentenza impugnata, ha asserito che la Commissione non si era discostata dal metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda predisposto dagli orientamenti del 2006.

54

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. Peraltro, sebbene essa consideri che il Tribunale ha respinto legittimamente gli argomenti della ricorrente fondati sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, essa reputa, in sostanza, che sia inesatta la premessa da cui ha mosso il Tribunale, secondo la quale i coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» applicati alla ricorrente, che ha partecipato solo al ramo francese dell’infrazione, avrebbero dovuto essere diversi da quelli impiegati per altri membri dell’intesa in esame che hanno partecipato all’infrazione sul territorio di sei Stati membri e per tre sottogruppi di prodotti. La Commissione invita pertanto la Corte a procedere ad una sostituzione di motivazione.

Giudizio della Corte

55

Si deve ricordare, preliminarmente, che il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati per suffragare la domanda di revoca dell’ammenda o di riduzione del suo importo (v., in particolare, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244, nonché del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punto 74).

56

Orbene, quando la Roca, mediante il suo secondo motivo di ricorso, lamenta che il Tribunale, sia quando ha esercitato il suo sindacato sulla legittimità della decisione controversa, ai punti da 116 a 145 della sentenza impugnata, sia nell’esercizio della sua competenza estesa al merito nella fissazione dell’importo dell’ammenda, ai punti da 247 a 249 di tale sentenza, non ha tenuto conto del fatto che la partecipazione della ricorrente all’infrazione contestata era meno grave di quella delle imprese che costituivano il «nocciolo duro» dell’intesa, occorre sottolineare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale, che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto dell’Unione (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 245, nonché dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punto 87).

57

Peraltro, occorre parimenti rammentare che, per determinare l’importo delle ammende, si deve tener conto della durata dell’infrazione e di tutti i fattori che possono incidere ai fini della valutazione della sua gravità (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 240, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 98).

58

Tra i fattori che possono essere considerati nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da quest’ultima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell’Unione europea (Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 242, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 100).

59

In primo luogo, al punto 131 della sentenza impugnata il Tribunale ha confermato la sussistenza di fatto degli elementi costitutivi dell’infrazione ravvisati dalla Commissione. Nel farlo, esso ha dichiarato che la Roca ha partecipato a un’infrazione consistente nell’attuare un coordinamento di aumenti di prezzi futuri e che, in virtù della sua partecipazione al gruppo Roca, essa era al corrente della portata dell’infrazione tanto sotto il profilo materiale quanto sotto il profilo geografico. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la Commissione, conformemente ai punti da 21 a 23 e 25 degli orientamenti del 2006, poteva legittimamente considerare che fossero adeguati coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» del 15%.

60

Sul punto, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della circostanza che essa non apparteneva al «nocciolo duro» dell’intesa in quanto, soprattutto, essa non aveva contribuito alla genesi e al mantenimento della stessa.

61

Orbene, anche ammettendo che tali circostanze siano fondate, esse non sono tuttavia affatto idonee a dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15% non siano adeguati o siano eccessivamente elevati, poiché tale percentuale era giustificata già in ragione della natura dell’infrazione in oggetto, ossia l’attuazione di un coordinamento di aumenti di prezzo. Questo genere di infrazione, infatti, si annovera tra le restrizioni di concorrenza più gravi ai sensi dei punti 23 e 25 degli orientamenti del 2006 e un siffatto tasso del 15% corrisponde al livello più basso della forcella delle sanzioni previste per tali infrazioni da detti orientamenti (v., in questo senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 124125, e dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 125).

62

Pertanto, il Tribunale ha correttamente considerato, ai punti 131 e 246 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato il principio di proporzionalità quando aveva fissato i coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15%, nonostante l’estensione geografica ridotta della partecipazione della ricorrente all’infrazione in questione.

63

In secondo luogo, quando la Roca censura il Tribunale perché, sebbene avesse accertato che la sua partecipazione all’infrazione era meno grave rispetto a quelle delle altre partecipanti, esso le ha applicato detti coefficienti, violando così il principio della parità di trattamento, occorre dichiarare, come in sostanza sostiene la Commissione, che la motivazione figurante ai punti 138 e 139 nonché 247 e 248 della sentenza impugnata – secondo cui, da un lato, un’infrazione che coinvolga i territori di sei Stati membri e tre sottogruppi di prodotti deve essere considerata più grave rispetto ad un’infrazione, come quella in oggetto, commessa sul territorio di un solo Stato membro e, dall’altro lato, le imprese che hanno partecipato a tale prima infrazione avrebbero dovuto, già per questo motivo, subire un’ammenda calcolata sulla base di coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» superiori a quelli applicati alla ricorrente – è viziata da errore di diritto.

64

In effetti, per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», dai punti 22 e 25 degli orientamenti del 2006 si evince che occorre tener conto di un certo numero di fattori, in particolare di quelli individuati al punto 22 di tali orientamenti. Se, per valutare la gravità dell’infrazione e, in seguito, fissare l’importo dell’ammenda da erogare, si può considerare, segnatamente, l’estensione geografica dell’infrazione, la mera circostanza che un’infrazione copra un’estensione geografica maggiore rispetto ad un’altra non implica obbligatoriamente che la prima infrazione, considerata nel suo complesso, e soprattutto avuto riguardo della sua natura, debba essere qualificata come più grave rispetto alla seconda e come idonea a giustificare, in tal modo, la fissazione di coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo addizionale» superiori rispetto a quelli applicati per il calcolo dell’ammenda che punisce tale seconda infrazione (v., in questo senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 178).

65

Ciò premesso, occorre rammentare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la costante giurisprudenza, questo principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 51).

66

Il Tribunale è tenuto a rispettare tale principio non solo nell’ambito dell’esercizio del controllo di legittimità della decisione della Commissione che infligge ammende, ma anche nell’esercizio della competenza estesa al merito. Infatti, l’esercizio di tale competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77).

67

Orbene, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, le differenze tra le imprese che hanno partecipato a una medesima intesa, in particolare quanto all’estensione geografica delle loro rispettive partecipazioni, non devono obbligatoriamente essere prese in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, in virtù del detto principio, in occasione della fissazione dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», ma possono essere prese in considerazione in un’altra fase del calcolo dell’ammenda, come ad esempio quando l’importo di base viene modulato in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti, in forza dei punti 28 e 29 degli orientamenti del 2006 (v., in questo senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punti da 96 a 100, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 104105).

68

Come ha osservato la Commissione, siffatte differenze possono altresì trasparire dal valore delle vendite impiegato per calcolare l’importo di base dell’ammenda, dal momento che questo valore riflette, per ciascuna impresa partecipante, il peso della sua partecipazione all’infrazione in oggetto, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, che consente di prendere come punto di partenza per il calcolo delle ammende un importo che rifletta la portata economica dell’infrazione e il peso dell’impresa in essa (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 76).

69

Di conseguenza, essendo pacifico che l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente è stato determinato in funzione del valore delle vendite di prodotti appartenenti ai due sottogruppi di prodotti, composti da articoli in ceramica e di rubinetteria, realizzate dalla ricorrente sul territorio francese, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento quando, ai punti 138 e 139 nonché 247 e 248 della sentenza impugnata, ha fissato al 15% di tale valore il tasso dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare».

70

Nonostante da quanto precede risulti che la motivazione del Tribunale, ai punti 138 e 139 nonché 247 e 248 della sentenza impugnata, è viziata da errori di diritto, occorre rammentare che, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale traspare una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, tale violazione non è atta a comportare l’annullamento di detta decisione e occorre procedere a una sostituzione di motivazione (v., in questo senso, sentenze del 9 giugno 1992, Lestelle/Commissione, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28, nonché del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 187 e giurisprudenza citata).

71

Orbene, quest’ultima circostanza si verifica nel caso di specie, come si evince dalla motivazione enunciata ai punti da 64 a 69 della presente sentenza, che occorre sostituire alla motivazione accolta dal Tribunale.

72

Pertanto, occorre respingere il secondo motivo nella parte in cui si addebita al Tribunale di essere incorso in errori di diritto e, segnatamente, di avere violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento perché il Tribunale, non avendo applicato alla ricorrente coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» meno elevati rispetto a quelli applicati alle imprese colpevoli di una partecipazione più grave all’infrazione, non avrebbe tenuto conto, nella sentenza impugnata, della minore gravità della partecipazione della ricorrente all’infrazione.

73

Per quanto riguarda la censura vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe adempiuto il suo obbligo di motivazione e avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento laddove ha dichiarato, al punto 183 della sentenza impugnata, che la Commissione non si era discostata dal metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda previsto dagli orientamenti del 2006, occorre rilevare che il Tribunale ha proceduto alla descrizione di tale metodo, ai punti 121 e 122 della sentenza impugnata, in termini generali, nonché alla descrizione della sua applicazione da parte della Commissione al caso di specie, ai punti da 124 a 126 di tale sentenza.

74

Pertanto, tale censura non può sortire successo.

75

Infine, per quanto attiene alla censura secondo cui il Tribunale non ha tenuto conto, quali circostanze attenuanti nell’accezione del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006, della minor gravità della partecipazione della ricorrente all’infrazione rispetto a quella delle altre partecipanti, è pacifico che la Roca si è limitata ad addurre, dinanzi al Tribunale, il carattere limitato della sua partecipazione all’infrazione accertata.

76

Orbene, in forza del punto 29 degli orientamenti del 2006, la ricorrente, per godere di una riduzione dell’importo dell’ammenda per siffatte circostanze attenuanti, avrebbe dovuto dimostrare di non aver, di fatto, dato applicazione agli accordi illeciti in oggetto adottando un comportamento concorrenziale sul mercato, prova che la ricorrente non ha prodotto, come ha constatato il Tribunale al punto 143 della sentenza impugnata.

77

Ad ogni modo una tale valutazione degli elementi probatori non può, salvo il caso di snaturamento, che non è stato addotto nel caso di specie, essere rimessa in discussione nel contesto di un’impugnazione (v., in questo senso, sentenza del 13 gennaio 2011, Media-Saturn-Holding/UAMI, C‑92/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:15, punto 27; del 10 luglio 2014, Grecia/Commissione, C‑391/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2061, punti 2829, nonché del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 40).

78

Se ne evince che la censura attinente all’esame da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti ai sensi del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006 deve essere respinta.

79

Dal complesso delle considerazione che precedono risulta che occorre respingere il secondo motivo, nonché, per l’effetto, l’impugnazione nel suo insieme.

Sulle spese

80

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

81

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Roca SARL è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: lo spagnolo.