SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 settembre 2015 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Durata della partecipazione a un’intesa illecita — Cessazione della partecipazione — Interruzione della partecipazione — Assenza di contatti collusivi dimostrati durante un determinato periodo — Proseguimento dell’infrazione — Onere della prova — Dissociazione pubblica — Percezione da parte degli altri partecipanti all’intesa dell’intenzione di dissociarsi — Obbligo di motivazione — Principi di presunzione di innocenza, di parità di trattamento, di tutela giurisdizionale effettiva e di personalità delle pene»

Nella causa C‑634/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 novembre 2013,

Total Marketing Services SA, succeduta a Total Raffinage Marketing, rappresentata da A. Vandencasteele, C. Lemaire e S. Naudin, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da P. Van Nuffel e A. Biolan, in qualità di agenti, assistiti da N. Coutrelis, avocat,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), D. Šváby e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Total Marketing Services SA, succeduta alla Total Raffinage Marketing, in precedenza Total France SA (in prosieguo: la «Total France»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (sintesi pubblicata nella GU 2009, C 295, pag. 17; in prosieguo: la «decisione controversa») e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata.

Fatti e decisione controversa

2

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato le seguenti constatazioni:

«1

Con la decisione [controversa], la Commissione [europea] ha constatato che [la Total France] e la sua società controllante che la detiene al 100%, la Total SA, avevano violato, insieme ad altre imprese, l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)[, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)], partecipando ad un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

2

I destinatari della decisione [controversa] sono, oltre [alla Total France] e alla sua società controllante Total SA (in prosieguo, denominate congiuntamente: il “gruppo Total” o “Total”), le seguenti società: (...)

3

Le cere di paraffina sono prodotte in raffineria a partire dal petrolio greggio. Esse sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché nei settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione [controversa]).

4

La paraffina molle è la materia prima necessaria per la fabbricazione delle cere di paraffina. È fabbricata nelle raffinerie come sottoprodotto della produzione di oli di base a partire dal petrolio greggio. Essa viene altresì venduta ai consumatori fina[li], ad esempio ai produttori di pannelli di truciolato (punto 5 della decisione [controversa]).

5

La Commissione ha avviato la sua indagine dopo [che una società] l’ha informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa (…) (punto 72 della decisione [controversa]).

6

Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 (CE) e 82 (CE) (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della (...) Total [France] (punto 75 della decisione [controversa]).

7

Il 29 maggio 2007, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti [ai destinatari della decisione controversa], tra cui la Total France (punto 85 della decisione [controversa]). Con lettera del 14 agosto 2007, la Total France ha risposto alla comunicazione degli addebiti.

8

Il 10 e l’11 dicembre 2007, la Commissione ha organizzato un’audizione orale alla quale ha partecipato la Total France (punto 91 della decisione [controversa]).

9

Nella decisione [controversa], in base alle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e di paraffine molli nel SEE, avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, avente ad oggetto il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative alle cere di paraffina (in prosieguo: la “parte principale dell’infrazione”). Per quanto riguarda […] la Total, l’infrazione relativa alle cere di paraffina verteva altresì sulla ripartizione dei clienti o dei mercati (in prosieguo: la “seconda parte dell’infrazione”). Inoltre, l’infrazione commessa dalla […] Total riguardava anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco (in prosieguo: la “parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli”) (punti 2, 95, 328 e articolo 1 della decisione [controversa]).

10

Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione delle riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti “riunioni tecniche” o talora riunioni “Blauer Salon” nonché in occasione delle “riunioni paraffine molli”, dedicate specificamente alle questioni relative alle paraffine molli.

11

Secondo la decisione [controversa], alcuni dipendenti della Total France avevano partecipato direttamente all’infrazione per tutta la sua durata. La Commissione ha quindi considerato la Total France responsabile per la sua partecipazione all’intesa (punti 555 e 556 della decisione [controversa]). Inoltre, tra il 1990 e la fine dell’infrazione, la Total France è stata detenuta, direttamente o indirettamente, dalla Total SA per oltre il 98%. La Commissione ha considerato che, su tale base, si poteva presumere che la Total SA esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della Total France, in quanto le due società facevano parte di una medesima impresa (punti da 557 a 559 della decisione [controversa]). In risposta ad un quesito orale posto in udienza, relativo all’imputazione della responsabilità alla sua società controllante, [la Total France] ha rinviato all’interezza delle informazioni comunicate dalla Total SA nella causa connessa T‑548/08, Total SA/Commissione, decisa in data odierna. In detta causa, la Total SA ha precisato, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che la Total France era da essa direttamente o indirettamente detenuta al 100% durante il periodo controverso.

12

L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende irrogate in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 […] (in prosieguo: gli “orientamenti del 2006”), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate al precedente punto 2.

(...)

15

[In applicazione degli orientamenti del 2006], la Commissione è pervenuta all’importo di base adattato dell’ammenda di EUR 128163000.

16

In mancanza di una riduzione dell’importo dell’ammenda (...), l’importo di base adattato di EUR 128163000 equivale all’importo totale dell’ammenda (punto 785 della decisione [controversa]).

17

La decisione [controversa] contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, (CE) e – a partire dal 1o gennaio 1994 ‑ l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata continuata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1o gennaio 1994, nel SEE:

(...)

Total France (...): dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005 e

Total SA: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005.

Per le seguenti imprese, l’infrazione riguarda, per i periodi indicati, anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco:

Total France (...): dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004 e

Total SA: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004.

(...)

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono irrogate le seguenti ammende:

(...)

Total France (…) in solido con Total SA: EUR 128163000.

(…)».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

3

A sostegno delle conclusioni del suo ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2008, la ricorrente aveva dedotto undici motivi. Un dodicesimo motivo era stato dedotto in udienza dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ha respinto tutti i motivi dedotti ad eccezione dell’ottavo, che verteva sull’illegittimità del metodo di calcolo previsto dal punto 24 degli orientamenti del 2006. Il Tribunale ha considerato che la Commissione, nel determinare il coefficiente moltiplicatore che riflette la durata della partecipazione della Total France all’infrazione, aveva violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, equiparando un periodo di partecipazione di 7 mesi e 28 giorni (per le cere di paraffina) e di 6 mesi e 12 giorni (per le paraffine molli) alla partecipazione di un intero anno. Di conseguenza, il Tribunale ha ridotto l’importo totale dell’ammenda irrogata alla ricorrente da EUR 128163000 a EUR 125459842. Per contro, nella sentenza emessa lo stesso giorno nella causa Total/Commissione (T‑548/08, EU:T:2013:434), il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso proposto dalla società controllante Total SA e non ha ridotto nella stessa misura l’ammenda irrogata a quest’ultima.

Conclusioni delle parti

4

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente escluso la cessazione della partecipazione della ricorrente all’infrazione dopo il 12 maggio 2004;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente escluso qualsiasi differenza ingiustificata di trattamento tra la ricorrente e la Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, la Repsol Petróleo SA e la Repsol YPF SA (in prosieguo: la «Repsol»), per quanto riguarda la durata della loro partecipazione all’infrazione;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente escluso l’interruzione della partecipazione della ricorrente all’infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 27 giugno 2001;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sul motivo vertente sull’omesso esame delle prove del comportamento concorrenziale della ricorrente sul mercato;

statuire definitivamente, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, a tale titolo, annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda la ricorrente e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente;

nel caso in cui la Corte non dovesse statuire definitivamente nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte e,

infine, conformemente all’articolo 69 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.

5

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Sull’impugnazione

6

L’impugnazione si fonda su quattro motivi:

Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alla constatazione della partecipazione della ricorrente all’infrazione successivamente alla riunione dell’11 e 12 maggio 2004 e fino al 28 aprile 2005

7

Al punto 370 della sentenza impugnata, il Tribunale ha citato il punto 602 della decisione controversa, il quale stabilisce:

«[La ricorrente] afferma di non aver partecipato ad alcuna riunione tecnica dopo quella dell’11 e 12 maggio 2004 e aggiunge che, secondo una comunicazione interna, il suo rappresentante annullò il suo viaggio per la riunione del 3 e 4 novembre 2004, su parere del suo superiore. La Commissione osserva che non vi è alcuna prova di un eventuale ritiro dall’intesa. Nei casi di infrazioni complesse, il fatto che un’impresa non sia presente ad una riunione o non concordi con quanto discusso nel corso della riunione non significa che detta impresa abbia cessato di partecipare ad un’infrazione in corso. Per porre fine all’infrazione, l’impresa deve apertamente dissociarsi dall’intesa. (…) [La ricorrente] non ha prodotto prove circostanziate che dimostrino l’adozione da parte sua, in modo completamente autonomo, di una strategia unilaterale sul mercato né che essa abbia chiaramente e apertamente preso le distanze dalle attività dell’intesa. Al contrario, le prove a disposizione della Commissione dimostrano che [la ricorrente] ricevette gli inviti formali a partecipare alle tre riunioni tecniche successive (ossia le ultime tre riunioni tecniche organizzate prima che fossero effettuati gli accertamenti). La Commissione osserva che il rappresentante [della ricorrente] ha confermato che avrebbe partecipato alla riunione del 3 e 4 novembre 2004, anche se risulta che abbia in seguito cancellato il viaggio. Analogamente, per quanto riguarda la riunione del 23 e 24 febbraio 2005, [Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited, organizzatrice di tale riunione (in prosieguo: la “Sasol”)] aveva già prenotato una camera per il rappresentante [della ricorrente] presso l’albergo in cui si [era] tenuta la riunione, prenotazione che [era] stata successivamente annullata. La Commissione conclude quindi che, per la Sasol e gli altri partecipanti, era chiaro che [la ricorrente] aveva partecipato all’intesa fino alla fine. La Commissione osserva inoltre che le discussioni in occasione delle riunioni non erano fondamentalmente diverse da quelle delle riunioni precedenti, ma che i partecipanti hanno continuato a discutere gli aumenti di prezzo senza menzionare un qualsiasi tentativo [della ricorrente] di abbandonare l’intesa (v. punti 175, 176 e 177) e che non era inusuale che, durante l’intesa, alcune imprese non partecipassero a talune riunioni. Entrambi tali fattori dimostrano che il comportamento [della ricorrente] non era stato percepito come un ritiro dall’intesa, dopo la riunione del maggio 2004. La comunicazione interna del rappresentante [della ricorrente] riguardante i suoi motivi personali per non partecipare ad una riunione non può, in ogni caso, essere considerata una dissociazione pubblica. Poiché nessun’altra informazione suggerisce [che essa] si sia dissociata dall’intesa, la Commissione considera che la partecipazione [della ricorrente] all’intesa non è cessata prima degli accertamenti».

8

Ai punti da 372 a 379 della sentenza impugnata, il Tribunale ha avallato la posizione della Commissione riguardo al criterio della dissociazione pubblica e della percezione di questa dissociazione da parte degli altri partecipanti all’intesa e ha constatato che la ricorrente non si era dissociata pubblicamente dall’intesa secondo la percezione degli altri partecipanti.

9

Inoltre, ai punti da 377 a 379 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato il messaggio interno di posta elettronica del 3 novembre 2004, inviato dal rappresentante della ricorrente alle riunioni tecniche ad un altro impiegato della ricorrente, in cui si legge quanto segue: «Tenuto conto dell’obiettivo del meeting in Austria, condivido la raccomandazione di Thibault. Annullo il mio viaggio a Vienna (partenza inizialmente prevista per questo pomeriggio)». Il Tribunale ha concluso che un tale messaggio interno di posta elettronica, non comunicato agli altri partecipanti, non può costituire una pubblica dissociazione. Inoltre, al punto 380 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che il mero fatto che la ricorrente non avesse partecipato alle ultime riunioni tecniche non dimostra affatto che essa non avesse utilizzato le informazioni sui prezzi applicati dai suoi concorrenti da essa ricevute durante le decine di riunioni tecniche precedenti alle quali aveva partecipato e che non avesse tratto vantaggio dagli accordi per la ripartizione dei mercati e dei clienti stabiliti durante tali riunioni. Allo stesso punto, il Tribunale ha concluso che la ricorrente non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare che essa aveva cessato di dare attuazione all’intesa il 12 maggio 2004.

Argomenti delle parti

10

La ricorrente sostiene che, dopo la riunione tecnica dell’11 e 12 maggio 2004, essa non ha partecipato ad alcuna delle tre riunioni organizzate a partire da tale data e fino alle ispezioni effettuate dalla Commissione il 28 e 29 aprile 2005, il che costituisce un’assenza per un periodo ininterrotto di un anno, periodo che supera ampiamente gli intervalli abituali di tre mesi per lo svolgimento di riunioni collusive. Inoltre, nessuna concertazione illecita, di qualsiasi tipo, tra la ricorrente e gli altri partecipanti all’intesa sarebbe stata dimostrata o addotta durante tale periodo. Inoltre, il messaggio interno di posta elettronica, menzionato al punto 9 della presente sentenza, stabilirebbe che l’assenza del suo rappresentante alle riunioni successive a quelle dei mesi di maggio 2004 non sarebbe casuale, ma risulterebbe dalle indicazioni dei suoi superiori gerarchici connesse all’oggetto di tali riunioni.

11

Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il requisito della dissociazione pubblica si fonderebbe sulla premessa essenziale che un’entità che ha partecipato a una riunione anticoncorrenziale è considerata aver approvato il contenuto di quest’ultima, a meno che essa non ne prenda apertamente le distanze (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 81 e 82 nonché giurisprudenza ivi citata). Emergerebbe, inoltre, da consolidata giurisprudenza del Tribunale, riguardante l’allegazione della prova della durata della partecipazione di un’entità a un’intesa, che spetta alla Commissione provare non solo l’esistenza dell’intesa, ma anche la sua durata, e che, in assenza di elementi di prova idonei a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, spetta ad essa invocare, quanto meno, elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che possa ragionevolmente ammettersi che tale infrazione si è protratta ininterrottamente nel periodo compreso tra due date precise.

12

La ricorrente ne evince che, in mancanza di prove di contatti o manifestazioni collusive tra un’entità e gli altri partecipanti a un’intesa, a partire da una certa data e per un periodo determinato, la Commissione non può fondare la constatazione della continuità della partecipazione di tale entità all’intesa sull’affermazione di una mancata dissociazione. Avallando questo approccio della Commissione, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova della durata della partecipazione a un’infrazione, gravante sulla Commissione, e avrebbe pertanto commesso un errore di diritto.

13

Sottolineando che tale motivo di impugnazione verte non sulla durata di un’interruzione della partecipazione a un’intesa, ma sulla continuazione della partecipazione fino alla fine dell’intesa, la Commissione afferma che, con tale motivo, la ricorrente si limita a ripetere gli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale in merito alla valutazione di elementi di fatto, cosicché tale motivo deve essere dichiarato, in via principale, irricevibile.

14

In subordine, la Commissione rileva che la durata della partecipazione a un’infrazione è una questione di fatto la cui prova deve essere fornita caso per caso in funzione delle circostanze del caso di specie. Nel caso in questione, la prova della continuità della partecipazione della ricorrente all’infrazione emergerebbe dalla congiunzione di due elementi indissolubilmente legati, vale a dire, da un lato, il fatto che essa ha continuato ad essere invitata alle riunioni tecniche, il che presuppone che l’autore dell’invito abbia continuato a percepirla come facente parte dell’intesa, e, dall’altro, il fatto che essa non si è dissociata dall’intesa. Pertanto, né la Commissione né il Tribunale si sarebbero fondati esclusivamente sulla mancata dissociazione pubblica della ricorrente.

15

In sintesi, la Commissione sostiene che la giurisprudenza della Corte e del Tribunale conferma che la mancata dissociazione pubblica costituisce un elemento di particolare importanza nel caso in cui siano constatati altri indizi che lasciano supporre una continuazione della partecipazione all’intesa e che, in ogni caso, la percezione degli altri partecipanti all’intesa è essenziale. Al punto 602 della decisione controversa, la Commissione, lungi dal basarsi esclusivamente sulla mancata dissociazione pubblica della ricorrente, avrebbe fatto riferimento a indizi che dovevano essere valutati nel loro insieme. Il Tribunale avrebbe valutato sovranamente il valore che occorreva attribuire a tali elementi.

Giudizio della Corte

16

È assodato che la ricorrente non ha partecipato alle ultime tre riunioni collusive dell’intesa che si sono tenute tra il 12 maggio 2004 e il 29 aprile 2005.

17

Dopo aver citato alla lettera, al punto 370 della sentenza impugnata, il punto 602 della decisione controversa, il Tribunale ha confermato, ai punti da 372 a 374 di tale sentenza, la fondatezza della posizione della Commissione espressa in tale punto, secondo cui la ricorrente aveva continuato a partecipare all’infrazione oltre il mese di maggio 2004.

18

Il Tribunale ha dichiarato che è possibile concludere per la cessazione definitiva dell’appartenenza di un’impresa all’intesa solo se quest’impresa ha preso pubblicamente le distanze dal contenuto dell’intesa e ha aggiunto che il criterio di valutazione determinante a tale proposito è la comprensione che hanno gli altri partecipanti all’intesa delle intenzioni di detta impresa.

19

Pertanto, come giudicato dal Tribunale, anche qualora non sia contestato che un’impresa non partecipi più alle riunioni collusive di un’intesa, l’impresa è tenuta a prendere pubblicamente le distanze da quest’ultima affinché si possa considerare che essa ha cessato di parteciparvi, in quanto la prova di tale dissociazione deve essere valutata secondo la percezione degli altri partecipanti a tale intesa.

20

È importante evidenziare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è necessaria la dissociazione pubblica affinché un’impresa che ha partecipato a riunioni collusive possa dimostrare che la sua partecipazione era priva di qualunque intento anticoncorrenziale. A tal fine, l’impresa in questione deve dimostrare che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare a tali riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 81 e 82 nonché giurisprudenza ivi citata).

21

La Corte ha altresì giudicato che la partecipazione di un’impresa a una riunione anticoncorrenziale crea una presunzione di illiceità di tale partecipazione, presunzione che tale impresa deve rovesciare mediante la prova di una dissociazione pubblica che deve essere percepita come tale dagli altri partecipanti all’intesa (v., in tal senso, sentenza Comap/Commissione, C‑290/11 P, EU:C:2012:271, punti da 74 a 76 e giurisprudenza ivi citata).

22

Pertanto, la giurisprudenza della Corte richiede una dissociazione pubblica solo nel contesto della partecipazione di un’impresa a riunioni anticoncorrenziali, come mezzo di prova indispensabile per rovesciare la presunzione ricordata al punto precedente, senza tuttavia richiedere in ogni circostanza una tale dissociazione che ponga fine alla partecipazione all’infrazione.

23

Infatti, relativamente alla partecipazione non a riunioni anticoncorrenziali individuali, ma a un’infrazione estesa su più anni, deriva dalla giurisprudenza della Corte che la mancata dissociazione pubblica costituisce solamente uno degli elementi, tra altri, da prendere in considerazione per stabilire se un’impresa ha effettivamente continuato a partecipare a un’infrazione o, invece, ha smesso di farlo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 75).

24

Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, ai punti da 372 a 374 della sentenza impugnata, che la dissociazione pubblica costituisce l’unico mezzo di cui dispone una società coinvolta in un’intesa per provare la cessazione della sua partecipazione a tale intesa, anche nel caso in cui tale società non abbia partecipato ad alcune riunioni collusive.

25

Tuttavia, tale errore di diritto commesso dal Tribunale non può comportare l’annullamento delle conclusioni della sentenza impugnata riguardanti la partecipazione della ricorrente all’infrazione tra il 12 maggio 2004 e il 29 aprile 2005.

26

Occorre rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale, nella maggior parte dei casi, deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (v. sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 57, nonché Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 70).

27

Per quanto riguarda, in particolare, un’infrazione estesa su più anni, la Corte ha giudicato che la circostanza che non sia stata fornita la prova diretta della partecipazione di una società a tale infrazione durante un periodo di tempo determinato non impedisce che tale partecipazione durante tale periodo sia constatata, purché tale constatazione si fondi su indizi obiettivi e concordanti (v., in tal senso, sentenze Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punti 97 e 98, nonché Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 72).

28

Infatti, anche se la dissociazione pubblica non è l’unico mezzo di cui dispone una società coinvolta in un’intesa per provare la cessazione della sua partecipazione a tale intesa, nondimeno, una tale dissociazione costituisce un fatto importante idoneo a dimostrare la cessazione di un comportamento anticoncorrenziale. La mancata dissociazione pubblica costituisce una situazione di fatto di cui la Commissione può servirsi al fine di provare il proseguimento del comportamento anticoncorrenziale di una società. Tuttavia, nel caso in cui, durante un periodo di tempo significativo, si siano tenute plurime riunioni collusive senza la partecipazione dei rappresentanti della società interessata, la Commissione deve altresì fondare la propria valutazione su altri elementi di prova.

29

Nel caso di specie, il Tribunale, ai punti da 377 a 379, ha giustamente rilevato che il messaggio interno di posta elettronica del 3 novembre 2004 inviato dal rappresentante della ricorrente a un altro impiegato di quest’ultima non poteva costituire una prova della dissociazione pubblica.

30

Orbene, si deve constatare che il rigetto di tale motivo del ricorso di primo grado non è giustificato dalla sola mancata dissociazione pubblica della ricorrente. Infatti, dal punto 602 della decisione controversa, citato al punto 370 della sentenza impugnata, emerge che sussistevano altri elementi di fatto rilevati dalla Commissione e non contestati dalla ricorrente, quali la conferma iniziale della partecipazione del rappresentante della ricorrente alla riunione del 3 e 4 novembre 2004 e la prenotazione iniziale per quest’ultimo, da parte dell’organizzatrice delle riunioni collusive, di una camera d’albergo per la riunione del 23 e 24 febbraio 2005.

31

Pertanto, tali elementi di fatto, congiuntamente alla mancanza di dissociazione pubblica della ricorrente e alla percezione dell’organizzatrice delle riunioni collusive, costituivano indizi concordanti che consentivano di concludere per il proseguimento della partecipazione della ricorrente all’intesa.

32

Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione non può essere accolto in quanto inoperante.

Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alla constatazione della mancata interruzione della partecipazione della ricorrente all’infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001

33

Al punto 159 della decisione controversa, la Commissione ha indicato che, secondo le dichiarazioni rese dalla Shell, la Total France è stata accusata, durante le riunioni del 25 e 26 maggio 2000, dalle altre partecipanti a tale riunione, di vendere a prezzi troppo bassi.

34

Il punto 603 della decisione controversa è redatto nei seguenti termini:

«La Total France (…) afferma di aver interrotto la sua partecipazione tra il 2000 e il 2001 e che un segnale di tale dissociazione consiste nel fatto che il proprio rappresentante aveva abbandonato, adirato, la riunione [del 25 e 26 maggio 2000] (…). La Commissione osserva (…) che nulla indica che la Total si sia pubblicamente dissociata dall’intesa. Il fatto che [X, rappresentante della Total France] abbia abbandonato la riunione non costituisce infatti, di per sé, una dissociazione pubblica in quanto la stessa Total si astiene dal sostenere che [X] abbia annunciato la sua intenzione di interrompere la partecipazione della Total all’intesa. La collera di [X] dimostra piuttosto che egli non era soddisfatto degli accordi conclusi. La ricomparsa della Total dopo meno di un anno conferma che la sua intenzione non era di interrompere la propria partecipazione all’intesa. Di conseguenza, la Commissione non considera la breve assenza temporanea della Total un’interruzione della sua partecipazione all’intesa».

35

Il Tribunale ha concluso, in sostanza, ai punti 401 e 402 della sentenza impugnata, che non era stato dimostrato che, al momento della riunione tenutasi il 25 e 26 maggio 2000, il rappresentante della ricorrente avesse preso le distanze dall’infrazione, secondo la percezione degli altri partecipanti a tale riunione.

Argomenti delle parti

36

La ricorrente sostiene che, come risulta chiaramente dalla dichiarazione resa dinanzi alla Commissione da un’impresa che faceva parte dell’intesa, il suo rappresentante ha abbandonato brutalmente e in stato di esasperazione la riunione del 25 e 26 maggio 2000 e non ha più partecipato ad alcuna delle tre riunioni seguenti fino a quando il suo nuovo rappresentante ha assistito a quella del 26 e 27 giugno 2001. La conclusione a cui è giunto il Tribunale, vale a dire che la ricorrente non avrebbe fornito la prova di una dissociazione pubblica, integrerebbe una violazione del principio della presunzione di innocenza. Il Tribunale avrebbe pertanto commesso al riguardo un errore di diritto e ciò a maggior ragione per il fatto che il suo approccio nei confronti della ricorrente sarebbe stato opposto a quello seguito nei confronti di un’altra impresa partecipante a tale intesa.

37

La Commissione afferma, in via principale, che tale motivo è irricevibile. Infatti, esso sarebbe un motivo di fatto poiché verterebbe sia sulla valutazione della durata della partecipazione all’intesa sia sulla nozione di dissociazione pubblica, entrambe situazioni fattuali. La ricorrente porrebbe semplicemente in discussione l’interpretazione dei fatti accolta dal Tribunale.

38

In subordine, la Commissione afferma che tale motivo è infondato dal momento che essa non si è limitata a prendere in considerazione la mancata dissociazione pubblica per constatare la continuità della partecipazione all’intesa controversa tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001, come emerge al punto 603 della decisione controversa. Il Tribunale avrebbe confermato tale analisi, basandosi non su questa sola mancanza di dissociazione, ma altresì sull’esame delle circostanze in cui il rappresentante della ricorrente ha abbandonato la riunione del 25 e 26 maggio 2000. La Commissione conclude che la durata della partecipazione di un’impresa a un’intesa è una questione di fatto e che, nel caso di specie, l’assenza di elementi di prova di contatti anticoncorrenziali o di partecipazione a tali contatti per un periodo di un anno non può essere sufficiente, di per sé, per dimostrare l’interruzione di tale intesa.

Giudizio della Corte

39

Occorre constatare che tale motivo di impugnazione si fonda su due argomenti vertenti, da un lato, sul fatto che il comportamento del rappresentante della ricorrente durante le riunioni del 25 e 26 maggio 2000 dimostra che quest’ultima intendeva dissociarsi pubblicamente dall’intesa controversa e, dall’altro, sul fatto che la ricorrente non ha partecipato ad alcuna delle tre riunioni collusive organizzate tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001.

40

Per quanto riguarda la questione se il comportamento del rappresentante della ricorrente durante la riunione del 25 e 26 maggio 2000 fosse idoneo a provare una dissociazione pubblica, è importante rilevare che tale comportamento è stato oggetto d’esame da parte della Commissione al punto 603 della decisione controversa e che tale esame è stato sottoposto al controllo giurisdizionale del Tribunale. A tale proposito, come emerge dai punti 398 e 401 della sentenza impugnata, dopo aver valutato le circostanze in cui si era svolta tale riunione e preso in considerazione la percezione del comportamento del rappresentante della ricorrente avuta dagli altri partecipanti a detta riunione, il Tribunale è giunto alla conclusione, al punto 402 di tale sentenza, che tale comportamento non dimostrava una dissociazione pubblica dall’intesa anticoncorrenziale. Orbene, una tale valutazione fattuale non può, conformemente alla giurisprudenza, essere sottoposta al sindacato della Corte in sede di impugnazione.

41

Per quanto riguarda la questione se la mancata partecipazione della ricorrente alle tre riunioni collusive tenutesi tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001 costituisca una prova dell’interruzione del coinvolgimento di quest’ultima nell’intesa, si deve constatare che il Tribunale, facendo riferimento alle conclusioni che aveva tratto al punto 372 della sua sentenza, ha commesso, al punto 402 di quest’ultima, lo stesso errore di diritto rilevato al punto 24 della presente sentenza, nell’ambito dell’esame del primo motivo di impugnazione, ritenendo che spettasse alla ricorrente provare che essa si era dissociata da tale intesa secondo la percezione degli altri partecipanti, nonostante il fatto che essa non avesse partecipato a tali riunioni.

42

Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, già menzionata al punto 27 della presente sentenza, il fatto che non sia stata fornita la prova diretta della partecipazione di una società a un’intesa durante un determinato periodo non impedisce di ritenere, nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, che la partecipazione a tale intesa abbracciasse anche tale periodo, qualora essa si basi su indizi obiettivi e concordanti.

43

Nel caso di specie, la mancata dissociazione pubblica della ricorrente non è l’unico elemento per cui si deve ritenere illecito il comportamento della ricorrente anche durante il periodo in questione.

44

Infatti, dai punti 398 e 401 della sentenza impugnata, emerge che l’abbandono brutale della riunione del 25 e 26 maggio 2000 da parte del rappresentante della ricorrente era dovuto a motivi personali e non poteva essere considerato una manifestazione della volontà della stessa Total France di dissociarsi dall’intesa e che corrispondeva altresì alla percezione di tale vicenda avuta da altri partecipanti a tale riunione. Inoltre, dopo la sostituzione di tale rappresentante da parte di un altro impiegato, la Total France ha ricominciato a partecipare alle riunioni collusive e tale circostanza era idonea a corroborare l’idea secondo cui il comportamento del suddetto rappresentante era legato all’esistenza di un conflitto di tipo personale.

45

Di conseguenza, parallelamente alla mancata dissociazione pubblica, esistevano indizi obiettivi e concordanti che non permettevano di concludere per l’interruzione della partecipazione della ricorrente all’intesa durante il periodo in questione.

46

Pertanto, il terzo motivo di impugnazione non può essere accolto in quanto inoperante.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, snaturamento degli elementi di prova e carenza di motivazione

47

Al punto 386 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva considerato che la partecipazione all’intesa della Repsol era cessata il 4 agosto 2004 poiché, per la riunione che doveva tenersi quello stesso giorno, la Repsol non aveva ricevuto da parte della Sasol, organizzatrice delle riunioni, nessun invito ufficiale contenente l’ordine del giorno, il che dimostra che la Sasol dubitava che la Repsol continuasse a partecipare all’intesa.

48

Al punto 387 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che la cessazione dell’invio alla Repsol degli inviti ufficiali alle riunioni contenenti l’ordine del giorno dimostra che la percezione della Sasol era cambiata, che essa non era più sicura della partecipazione della Repsol all’intesa dopo il 4 agosto 2004 e che tale elemento era sufficiente per considerare che, secondo la percezione che avevano gli altri partecipanti all’intesa, la Repsol si era dissociata da quest’ultima. Invece, ai punti da 388 a 390 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che non si potesse dire lo stesso per la ricorrente, la quale ha continuato a ricevere gli inviti ufficiali alle riunioni contenenti l’ordine del giorno e ha concluso che la Commissione aveva trattato in modo diverso situazioni diverse e, di conseguenza, non aveva violato il principio di parità di trattamento.

Argomenti delle parti

49

La ricorrente rileva che tale analisi del Tribunale si fonda, in primo luogo, su un errore di fatto. Infatti, dal fascicolo che la Commissione ha presentato al Tribunale emergerebbe che, per la riunione del 3 e 4 agosto 2004, la Repsol aveva ricevuto, come la ricorrente, oltre ad un invito senza ordine del giorno, lo stesso invito detto «ufficiale» che includeva l’ordine del giorno. La Repsol sarebbe stata altresì destinataria di un invito per le riunioni del 3 e 4 novembre 2004. Pertanto, la conclusione a cui è giunto il Tribunale si baserebbe su uno snaturamento delle prove. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe richiesto una prova della dissociazione pubblica alla ricorrente, e non alla Repsol, il cui ritiro dall’intesa sarebbe stato riconosciuto anche senza dissociazione. Orbene, la sentenza impugnata non addurrebbe elementi atti a giustificare tale differenza di trattamento, il che costituirebbe una violazione del principio di parità di trattamento.

50

La Commissione afferma in via principale che tale motivo di impugnazione è inconferente poiché, anche ipotizzando che il Tribunale abbia commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la Repsol, un tale errore non riguarderebbe la ricorrente e non potrebbe quindi essere idoneo a comportare la riduzione della durata dell’infrazione constatata in capo a quest’ultima, questione che rientrerebbe esclusivamente nell’ambito del primo motivo.

51

In subordine, la Commissione ammette che, per quanto riguarda la riunione del 3 e 4 agosto 2004, essa ha ritenuto che la Repsol facesse ancora parte dell’intesa alla data in cui tale riunione si è svolta e che l’assenza del suo rappresentante al momento di detta riunione non costituisse un indizio di ritiro dall’intesa. Per quanto concerne la riunione del 3 e 4 novembre 2004, la Commissione riconosce altresì che la Repsol aveva ricevuto lo stesso invito della ricorrente, contenente l’ordine del giorno, senza tuttavia essere considerata ancora parte dell’intesa. Tuttavia, anche ipotizzando che una tale constatazione derivi da uno snaturamento delle prove, tale snaturamento non avrebbe alcuna conseguenza poiché, su questo stesso invito comune, si menzionava che il rappresentante della ricorrente aveva una camera prenotata, a differenza di quello della Repsol, circostanza che secondo la Commissione costituisce una notevole differenza.

Giudizio della Corte

52

Si deve constatare che, ai punti 386 e 387 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato i fatti riguardanti la durata della partecipazione della Repsol all’intesa. Infatti, come emerge dal fascicolo e come riconosciuto dalla Commissione, quest’ultima ha ritenuto che, per quanto riguarda la riunione del 3 e 4 agosto 2004, la Repsol partecipava ancora all’intesa e l’assenza del suo rappresentante non poteva quindi costituire un indizio del ritiro e che, per quanto riguarda la riunione del 3 e 4 novembre 2004, la Repsol aveva ricevuto lo stesso tipo di invito della ricorrente. Pertanto, quanto esposto ai citati punti della sentenza impugnata è inficiato da uno snaturamento degli elementi di fatto.

53

Inoltre, è altresì importante osservare che, al punto 387 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato esclusivamente sul dubbio dell’organizzatrice delle riunioni collusive riguardante la volontà della Repsol di partecipare a tali riunioni dopo il 4 agosto 2004 e ha concluso che tale elemento fosse sufficiente per considerare che la Repsol si era distanziata dall’intesa secondo la percezione che avevano gli altri partecipanti. Pertanto, il Tribunale non ha sottoposto la Repsol allo stesso requisito probatorio di dissociazione pubblica al quale ha sottoposto la ricorrente, il che dimostra un’applicazione incoerente di tale esigenza e integra una disparità di trattamento.

54

Tuttavia, e in ogni caso, ancorché si sia constatato, nell’ambito dell’esame del primo e terzo motivo di impugnazione, che l’approccio del Tribunale in relazione al requisito della dissociazione pubblica fosse viziato da errore di diritto, gli errori così commessi non possono essere utilmente fatti valere dalla ricorrente.

55

Infatti, il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità (v. in tal senso, sentenza The Rank Group, C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, poiché, nell’ambito dell’esame del primo motivo di impugnazione, la constatazione della durata della partecipazione della ricorrente all’intesa è stata giudicata corretta, il trattamento favorevole, eventualmente ingiustificato, riservato alla Repsol non può portare alla riduzione di tale durata.

56

Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, personalità delle pene nonché dell’obbligo di motivazione

57

Il punto 696 della decisione controversa è redatto nei seguenti termini:

«Un certo numero di imprese sostiene di non aver applicato gli accordi e sottolinea di aver inviato o ricevuto una quantità ridotta di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi. Talune imprese sostengono che il loro comportamento sul mercato non è stato influenzato dagli accordi. In primo luogo, la Commissione non ritiene che tali semplici asserzioni costituiscano una prova sufficiente della mancata attuazione, ai sensi degli orientamenti del 2006. In secondo luogo, la Commissione osserva che l’invio o la ricezione di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi non è stato l’unico strumento di attuazione, attuazione che si è verificata principalmente attraverso regolari (tentativi di) aumenti di prezzo comunicati sul mercato, a volte documentati dalle prove delle riunioni tecniche».

58

In risposta al quinto motivo del ricorso di primo grado, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e su una violazione degli orientamenti del 2006, per quanto riguarda la mancanza di attuazione delle asserite pratiche illecite, mancanza che costituisce una circostanza attenuante in forza del paragrafo 29 di tali orientamenti, il Tribunale, ai punti 406 e 407 della sentenza impugnata, dopo aver ripreso alla lettera il punto 696 della decisione controversa, ha rinviato alle sue osservazioni riguardanti l’esame del secondo motivo di ricorso e ha concluso che le affermazioni della Commissione relative all’attuazione dell’intesa da parte della ricorrente erano corroborate da elementi di prova sufficienti.

Argomenti delle parti

59

La ricorrente sostiene che il Tribunale si è astenuto dal pronunciarsi sul motivo vertente sulla mancata considerazione delle prove economiche del fatto che essa si era comportata secondo le regole della concorrenza, e dall’esaminare la pertinenza e il contenuto di tali prove. Infatti, la ricorrente avrebbe presentato alla Commissione, e in seguito al Tribunale, un’analisi economica approfondita relativa all’intero periodo dell’infrazione, a dimostrazione del fatto che essa non aveva mai attuato gli accordi che sarebbero stati conclusi durante le riunioni tecniche. Tale analisi sarebbe stata ignorata non solo nella decisione controversa, ma anche nella sentenza impugnata, in quanto i punti 406 e 407 di quest’ultima non si pronuncerebbero sugli argomenti della ricorrente. In tale contesto, quest’ultima rileva che le considerazioni del Tribunale nell’ambito dell’esame del secondo motivo del ricorso, a cui rinvia il punto 407 di tale sentenza, riguardano l’attuazione dell’intesa a livello globale e non il comportamento individuale di ciascuna delle imprese coinvolte.

60

La Commissione afferma in via principale che tale motivo di impugnazione è irricevibile dato che la ricorrente non indica in modo preciso gli elementi della sentenza impugnata contestati né adduce argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Inoltre, attraverso tale motivo, la ricorrente mirerebbe in realtà a ottenere un riesame integrale, da parte della Corte, del quinto motivo del ricorso di primo grado.

61

In subordine, la Commissione afferma che il Tribunale ha dedicato i punti da 405 a 408 della sentenza impugnata all’esame di tale quinto motivo e osserva che tali punti rinviano all’analisi effettuata dal Tribunale nell’ambito dell’esame del secondo motivo del ricorso di primo grado. Orbene, ai punti da 243 a 259 di tale sentenza, che fanno parte dell’esame di tale secondo motivo, il Tribunale avrebbe confermato il ragionamento della Commissione secondo il quale la ricorrente non aveva fornito le prove che dimostravano che essa aveva adottato un comportamento concorrenziale sul mercato. Inoltre, ai punti da 163 a 190 della sentenza impugnata, che fanno altresì parte dell’esame del suddetto secondo motivo, il Tribunale, basandosi su prove concrete, avrebbe respinto l’argomento della ricorrente secondo cui quest’ultima non avrebbe attuato l’intesa sui prezzi.

Giudizio della Corte

62

Con il suo quarto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale si è astenuto dal pronunciarsi sul suo quinto motivo del ricorso in primo grado vertente sulla mancata presa in considerazione delle prove del suo comportamento asseritamente concorrenziale e, in particolare, su di un’analisi economica approfondita che copra tutto il periodo dell’infrazione.

63

Si deve constatare che tale argomento si fonda su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata e, più precisamente, del ragionamento del Tribunale di cui ai punti 406 e seguenti di tale sentenza. Infatti, dopo aver citato alla lettera, al punto 406 della sentenza impugnata, il punto 696 della decisione controversa, in cui la Commissione faceva riferimento, in modo generale, al fatto che «un certo numero di imprese» affermava di non aver attuato gli accordi presi nell’ambito dell’intesa controversa, il Tribunale ha rinviato, al punto 407 di tale sentenza, agli argomenti sviluppati relativamente all’esame della seconda e quarta parte del secondo motivo del ricorso di primo grado.

64

Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sosteneva la mancata prova dell’attuazione degli accordi in materia di fissazione dei prezzi.

65

È giocoforza constatare che, ai punti da 166 a 185 della sentenza impugnata, dedicati all’esame di tale argomentazione, il Tribunale ha esaminato i mezzi di prova dedotti dalla Commissione relativi altresì alla partecipazione individuale della ricorrente all’attuazione di detti accordi, quali lettere contenenti comunicazioni sui prezzi scambiate tra i partecipanti all’intesa che annunciavano il rialzo dei prezzi, lettere rivolte ai clienti, a seguito degli accordi conclusi durante la riunione collusiva precedente, contenenti spiegazioni dei prezzi, nonché dichiarazioni rese a tal proposito da partecipanti all’intesa e che si riferivano inoltre a conversazioni telefoniche tra rappresentanti delle imprese implicate nell’intesa al fine di assicurare la corretta attuazione degli accordi presi.

66

Dopo aver rilevato, al punto 189 della sentenza impugnata, che la Commissione disponeva di informazioni relative a più di 50 riunioni anticoncorrenziali tra il 1992 e il 2005 e che essa aveva prodotto 343 lettere contenenti comunicazioni sui prezzi della ricorrente destinate a informare i suoi clienti di futuri aumenti delle tariffe, il Tribunale ha concluso, al punto 190 di tale sentenza che la Commissione aveva correttamente constatato l’attuazione dell’intesa da parte della ricorrente.

67

Con la quarta parte di questo secondo motivo del ricorso di primo grado, la ricorrente affermava di aver adottato un comportamento sul mercato conforme alle regole della concorrenza.

68

Orbene, si deve altresì constatare che, ai punti da 233 a 259 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in maniera circostanziata l’argomento della ricorrente, compresa l’esposizione di un’analisi economica della sua politica dei prezzi. Oltre all’esame concreto di tali argomenti, il Tribunale ha tenuto conto in maniera particolare del fatto che la ricorrente aveva partecipato alla maggior parte delle oltre 50 riunioni anticoncorrenziali tenutesi tra il 1992 e il 2005, che essa aveva ammesso di aver regolarmente aumentato i suoi prezzi, il che costituisce di per sé un indizio di un’applicazione degli accordi adottati durante tali riunioni e che essa aveva inviato al riguardo 343 lettere informative ai suoi clienti. Esso è così giunto alla constatazione che le circostanze invocate dalla ricorrente non consentivano di concludere che, durante il periodo di tredici anni nel corso del quale quest’ultima aveva aderito agli accordi illeciti, essa si fosse effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato.

69

Di conseguenza, la censura della ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il suo comportamento individuale, ma avrebbe esaminato la sua situazione insieme a quella degli altri partecipanti nell’ambito dell’attuazione dell’intesa a livello globale, è infondata.

70

Alla luce di tali considerazioni, anche il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto.

71

Dal momento che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta.

Sulle spese

72

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, essa deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Total Marketing Services SA è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.