Causa C‑625/13 P
Villeroy & Boch AG
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili – Infrazione unica – Prova – Ammende – Giurisdizione estesa al merito – Termine ragionevole – Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti–Irricevibilità–Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Controllo da parte della Corte dell’osservanza dell’obbligo di motivazione–Inclusione
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Portata dell’obbligo di motivazione–Obbligo per il Tribunale di giustificare le divergenze tra più sentenze relative alla stessa decisione della Commissione–Insussistenza
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
Intese–Divieto–Infrazioni–Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione–Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione–Presupposti–Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo–Valutazione–Necessità di un rapporto di concorrenza tra le imprese partecipanti–Insussistenza
(Art. 101, § 1, TFUE)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale–Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio–Irricevibilità
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Portata dell’obbligo di motivazione
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
Procedimento giurisdizionale–Deduzione di motivi nuovi in corso di causa–Presupposti–Trattamento da parte del Tribunale–Modalità
[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione–Portata dell’onere della prova–Prova fornita mediante un certo numero di indizi e di coincidenze che attestano l’esistenza e la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato–Ammissibilità
(Art. 101, § 1, TFUE)
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Modalità di prova–Prove documentali–Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento–Criteri–Dichiarazioni di altre società parti dell’intesa
(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)
Concorrenza–Regole dell’Unione–Infrazioni–Imputazione–Società controllante e sue controllate–Unità economica–Criteri di valutazione–Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente–Natura relativa–Violazione della presunzione d’innocenza–Insussistenza–Violazione dei principi in dubio pro reo e della legalità dei delitti e delle pene–Insussistenza
(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)
Concorrenza–Impresa–Nozione–Unità economica–Imputazione delle infrazioni–Società controllante e imprese controllate–Responsabilità in solido delle società interessate–Obbligo della Commissione di stabilire le quote dei debitori in solido–Insussistenza
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Sindacato giurisdizionale–Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito–Portata–Obbligo di effettuare un controllo d’ufficio della decisione che infligge un’ammenda–Insussistenza–Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva–Insussistenza
(Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Impugnazione–Competenza della Corte–Controllo della valutazione della gravità dell’infrazione effettuata dalla Commissione ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda–Esclusione–Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3)
Impugnazione–Competenza della Corte–Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato–Esclusione–Contestazione di tale valutazione per motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità–Ammissibilità
(Artt. 256 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Concorrenza–Ammende–Determinazione–Inosservanza del principio del termine ragionevole del procedimento amministrativo e giurisdizionale–Violazione che non giustifica, di per sé, la riduzione dell’importo dell’ammenda
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 39, 96, 107, 135, 138)
L’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze, in linea di principio, non può estendersi sino ad imporre che esso giustifichi la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale è stato investito, ancorché essa riguardi la medesima decisione della Commissione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
(v. punti 42, 61)
Un’impresa che abbia partecipato a un’infrazione unica e complessa alle regole della concorrenza con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Ciò avviene qualora si dimostri che detta impresa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio.
Peraltro, il testo dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si riferisce in generale a tutti gli accordi e le pratiche concordate che, in rapporti orizzontali o verticali, falsano la concorrenza nel mercato comune, indipendentemente dal mercato in cui le parti sono attive, così come dal fatto che solo il comportamento commerciale di una di esse sia interessato dai termini degli accordi in questione.
Ne risulta che il Tribunale può, senza incorrere in un errore di diritto, affermare che una società ha partecipato ad un’infrazione unica alle regole della concorrenza che riguardava un determinato territorio quando è dimostrato che essa è venuta a conoscenza dell’attuazione di pratiche anticoncorrenziali su tale territorio, pratiche che facevano parte di un piano complessivo diretto a restringere la concorrenza, e questo nonostante il fatto che detta società non abbia direttamente attuato tali pratiche.
(v. punti 56, 59, 60)
V. il testo della decisione.
(v. punti 69, 70, 130)
V. il testo della decisione.
(v. punti 72, 73, 137)
V. il testo della decisione.
(v. punti 86, 87)
Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza. Pertanto, per quanto riguarda, in particolare, un’infrazione estesa su più anni, la circostanza che non sia stata fornita la prova diretta della partecipazione di una società a tale infrazione durante un periodo di tempo determinato non impedisce che tale partecipazione durante questo stesso periodo sia constatata, purché tale constatazione si fondi su indizi obiettivi e concordanti, ove l’assenza di dissociazione pubblica di tale società può essere presa in considerazione al riguardo.
(v. punto 111)
La Commissione dimostra sufficientemente sotto il profilo giuridico la partecipazione di un’impresa a un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE quando non si basa semplicemente sulla domanda di clemenza di una delle società parti dell’intesa, ma su un verbale manoscritto di una riunione illecita, redatto da un rappresentante di tale società lo stesso giorno della riunione e che non risale alla presentazione da parte di tale società della domanda di clemenza ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, ma è contestuale ai fatti. Tale prova non necessita di altre prove concordanti.
(v. punto 134)
La giurisprudenza costante secondo cui, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata che abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata, il che consente di imputarle il comportamento illecito di quest’ultima, non viola né il diritto alla presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, né i principi in dubio pro reo e quello della legalità dei delitti e delle pene. Infatti, la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della controllante sulla sua controllata nell’ipotesi di detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale di quest’ultima non si risolve in una presunzione di colpevolezza dell’una o dell’altra di queste società, sicché non viola né il diritto alla presunzione di innocenza né il principio in dubio pro reo. Quanto al principio della legalità dei delitti e delle pene, esso impone che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono, ove tale condizione risulta soddisfatta quando l’amministrato può conoscere, dal tenore della disposizione pertinente e se necessario con l’aiuto dell’interpretazione che ne è fornita dalla giurisprudenza, quali atti e omissioni comportino la sua responsabilità penale.
(v. punti 146, 147, 149)
Benché, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione possa condannare in solido a un’ammenda più società se appartenevano ad una sola ed unica impresa, né il testo di tale disposizione né l’obiettivo del meccanismo di solidarietà consentono di considerare che tale potere sanzionatorio comprenda, al di là della determinazione del rapporto esterno di solidarietà, quello di stabilire le quote dei debitori in solido nei loro rapporti interni.
Al contrario, l’obiettivo del meccanismo della solidarietà consiste nel fatto che esso costituisce uno strumento giuridico supplementare a disposizione della Commissione inteso a rafforzare l’efficacia dell’azione della medesima nella riscossione delle ammende inflitte per infrazioni al diritto della concorrenza, giacché tale meccanismo riduce, per la Commissione in quanto creditore del debito costituito da tali ammende, il rischio di insolvenza; ciò concorre all’obiettivo di dissuasione che è generalmente perseguito dal diritto della concorrenza.
Orbene, la determinazione, nel rapporto interno tra debitori in solido, delle quote di questi ultimi non persegue questo duplice obiettivo. Si tratta, infatti, di una questione che interviene in un momento successivo e che, in linea di principio, non presenta più interesse per la Commissione, una volta che la totalità dell’ammenda le sia stata pagata da uno o più di tali debitori. Pertanto, non si può imporre alla Commissione di determinare siffatte quote.
(v. punti 151‑153)
Per quanto concerne il controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione che infliggono un’ammenda per violazione delle regole della concorrenza, il controllo di legittimità istituito all’articolo 263 TFUE è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata.
Per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione. Orbene, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale, tuttavia, a un controllo d’ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta, in linea di principio, alla parte ricorrente dedurre i motivi a contestazione della decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi.
Tale mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è infatti indispensabile al rispetto di tale principio che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo.
(v. punti 178‑182)
V. il testo della decisione.
(v. punti 183, 187‑189)
V. il testo della decisione.
(v. punti 184, 192)
In materia di concorrenza, una violazione del diritto al rispetto del termine ragionevole a causa della lunghezza del procedimento amministrativo non può, di per sé sola, condurre a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per l’infrazione considerata.
(v. punto 190)