Causa C‑616/13 P
Productos Asfálticos (PROAS) SA
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Intese — Articolo 81 CE — Mercato spagnolo del bitume stradale — Ripartizione del mercato e coordinamento dei prezzi — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea — Durata eccessiva del procedimento dinanzi alla Commissione europea — Impugnazione sulle spese»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Infrazioni qualificate come molto gravi già soltanto in base alla loro natura – Obbligo di dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)
Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Controllo di legittimità – Portata e limiti – Competenza estesa al merito strettamente limitata alla determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Insussistenza di errore del Tribunale
(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte del rifiuto del Tribunale di disporre misure istruttorie – Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare gli elementi di informazione – Portata
(Art. 256, § 1, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 66, § 1)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)
Concorrenza – Ammende – Determinazione – Inosservanza del principio del termine ragionevole del procedimento amministrativo e giurisdizionale – Violazione che non giustifica, di per sé, la riduzione dell’importo dell’ammenda
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)
Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze – Responsabilità extracontrattuale – Composizione del collegio giudicante
(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256, § 1, TFUE, 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Criteri di valutazione
(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256, § 1, TFUE, 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 33, 34)
Nei procedimenti ai sensi degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, la portata della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale è strettamente limitata, a differenza del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, alla determinazione dell’importo dell’ammenda. Nell’esercizio di tale competenza, il Tribunale non commette un errore di valutazione laddove ritenga che la Commissione abbia validamente fissato l’importo di base dell’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle norme sulla concorrenza, senza dover prendere in considerazione l’impatto concreto dell’intesa sul mercato considerato.
Inoltre, il solo fatto che il Tribunale abbia avallato, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito con riferimento all’ammenda inflitta a detta impresa, vari elementi della valutazione compiuta dalla Commissione nella decisione che ha inflitto l’ammenda, e la cui legittimità è stata precedentemente constatata, non può configurare un omesso esercizio, da parte del medesimo, del proprio controllo esteso al merito.
(v. punti 43, 44, 48, 51)
V. il testo della decisione.
(v. punto 52)
V. il testo della decisione.
(v. punti 66, 67)
V. il testo della decisione.
(v. punto 74)
In materia di concorrenza, una violazione del diritto al rispetto del termine ragionevole a causa della lunghezza del procedimento amministrativo e giurisdizionale non può, di per sé sola, condurre a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per l’infrazione considerata.
(v. punto 74)
V. il testo della decisione.
(v. punti 81, 82)
Una domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte di giustizia nel contesto di un’impugnazione, ma dev’essere proposta dinanzi al Tribunale stesso; un ricorso per risarcimento del danno costituisce un rimedio effettivo.
Ciò detto, qualora sia manifesto, senza necessità che le parti producano ulteriori elementi a tal riguardo, che il Tribunale ha violato in modo sufficientemente grave i propri obblighi di decidere la causa entro un termine ragionevole, la Corte può procedere a tale accertamento.
Ricorre una violazione di tale principio qualora la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia quasi cinque anni e nove mesi – che comprende, in particolare, un periodo di quasi quattro anni e due mesi decorso, senza alcun atto procedurale, tra la fine della fase scritta e l’udienza –, non può trovare spiegazione né nella natura né nella complessità della causa, e neppure nel contesto di quest’ultima.
(v. punti 81, 83, 84)
V. il testo della decisione.
(v. punto 88)