Causa C‑615/13 P

ClientEarth

e

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

contro

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

«Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Articolo 8 — Eccezione al diritto di accesso — Tutela dei dati personali — Nozione di “dati personali” — Condizioni di un trasferimento di dati personali — Nome dell’autore di ogni osservazione in merito a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari — Diniego di accesso»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Nozione di dati personali – Nomi delle persone che hanno presentato, a titolo professionale, osservazioni su un progetto a un’agenzia dell’Unione – Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 2, a)]

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Domanda di accesso a dati personali – Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati – Portata – Invocazione del principio di trasparenza – Necessità di addurre considerazioni particolari in relazione al caso di specie

    [Artt. 1 TUE e 11, § 2, TUE; art. 15 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, a), e 8, b)]

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Domanda di accesso a dati personali – Obbligo di accertare l’esistenza di un pregiudizio a interessi legittimi della persona interessata – Portata

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, b)]

  1.  Per quanto riguarda la nozione di «dati personali» di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la circostanza per cui un’informazione si inserisce nel contesto di un’attività professionale non è idonea a privarla della sua qualificazione come insieme di dati personali. A tale proposito, nel caso di osservazioni su un progetto di orientamento formulate dagli esperti esterni a un’agenzia dell’Unione, la comunicazione dei nomi di questi ultimi, che consente di associare a ogni singolo esperto una determinata osservazione, costituisce un’informazione che riguarda persone fisiche identificate e, pertanto, un insieme di dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 45/2001. Parimenti, il fatto che sia l’identità degli esperti in questione sia le osservazioni presentate siano state rese pubbliche sul sito Internet dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare non significa che l’informazione in questione avrebbe perso tale qualificazione.

    Inoltre, le nozioni di «dati personali», ai sensi del suddetto articolo 2, lettera a), e di «dati relativi alla vita privata» non vanno confuse. È, pertanto, inconferente l’argomento secondo il quale l’informazione in questione non rientra nella sfera della vita privata degli esperti interessati. Inoltre, l’opposizione della persona interessata alla divulgazione dell’informazione in parola non è un elemento costitutivo della nozione di dati personali. Di conseguenza, la qualificazione di un’informazione relativa a una persona come dato personale non dipende dall’esistenza di un’opposizione siffatta.

    (v. punti 27‑33)

  2.  Qualora una domanda sia diretta a ottenere l’accesso a dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, sono pienamente applicabili le disposizioni di tale regolamento, in particolare l’articolo 8, lettera b). Dalla stessa formulazione di detto articolo 8, lettera b), emerge che esso subordina il trasferimento di dati personali al ricorrere di due condizioni cumulative. In tale contesto, incombe anzitutto a colui che chiede il trasferimento dimostrarne la necessità. Se la dimostra, spetta allora all’istituzione interessata verificare se non sussistano ragioni per presumere che il trasferimento in questione possa pregiudicare gli interessi legittimi dell’interessato. In assenza di ragioni di tale sorta, occorre procedere al trasferimento richiesto, mentre, nel caso contrario, l’istituzione interessata deve effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco per pronunciarsi sulla domanda di accesso.

    Per quanto attiene a una domanda di accesso ai nomi degli esperti che hanno formulato osservazioni su un progetto di orientamento all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la necessità del trasferimento di tali dati è dimostrata da un argomento avvalorato e basato sul fatto che la divulgazione di tale informazione era, in un contesto caratterizzato da un clima di sfiducia nei confronti dell’EFSA, necessaria per garantire la trasparenza del processo di adozione di un atto destinato ad avere ripercussioni sulle attività di operatori economici, segnatamente, per valutare in che modo ciascuno degli esperti intervenuti in tale processo ha potuto, con il proprio parere scientifico, influire sul contenuto di tale atto. La trasparenza del processo seguìto da un’autorità pubblica per l’adozione di un atto di tale natura contribuisce infatti a conferire a tale autorità una maggiore legittimità agli occhi dei destinatari del suddetto e ad aumentare la loro fiducia verso detta autorità, nonché ad accrescere la responsabilità di quest’ultima verso i cittadini in un sistema democratico. A tale riguardo, ottenere i nomi degli esperti risulta necessario per consentire di verificare in concreto l’imparzialità di ciascun esperto nell’adempimento della sua missione scientifica a servizio dell’EFSA.

    Per contro, l’invocazione, al fine di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati in quesitone, della sussistenza di un requisito generale di trasparenza derivante dagli articoli 1 TUE, 11, paragrafo 2, TUE e 15 TFUE non è sufficiente per dimostrare la necessità di divulgare l’informazione in questione, poiché non può, in generale, riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali.

    (v. punti 44, 46, 47, 50‑53, 55‑58)

  3.  Per quanto riguarda il secondo requisito previsto dall’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, per il trasferimento dei dati personali, l’autorità interessata è tenuta a valutare se la divulgazione richiesta possa ledere concretamente ed effettivamente l’interesse protetto.

    A tale proposito, un’affermazione secondo la quale la divulgazione dei nomi degli esperti che hanno formulato osservazioni su un progetto di orientamento a un’agenzia dell’Unione avrebbe comportato un potenziale pregiudizio per la vita privata e per l’integrità di detti esperti rappresenta una considerazione generale non supportata da altri elementi del caso di specie. Al contrario, tale divulgazione avrebbe consentito, di per sé, di dissipare i sospetti di parzialità o avrebbe offerto agli esperti eventualmente interessati l’opportunità di contestare, eventualmente mediante i mezzi di ricorso disponibili, la fondatezza di tali accuse di parzialità. Se una simile affermazione, non sorretta da prove, venisse ammessa, essa potrebbe applicarsi, in generale, a ogni situazione nella quale un’autorità dell’Unione europea riceve il parere di esperti prima dell’adozione di un atto avente conseguenze sulle attività di operatori economici che esercitano nel settore, qualunque esso sia, interessato da tale atto. Una soluzione di questo tipo sarebbe contraria al requisito dell’interpretazione restrittiva delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti in possesso delle istituzioni, requisito che impone che sia accertata la sussistenza di un possibile pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse protetto.

    (v. punti 69, 70)


Causa C‑615/13 P

ClientEarth

e

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

contro

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

«Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Articolo 8 — Eccezione al diritto di accesso — Tutela dei dati personali — Nozione di “dati personali” — Condizioni di un trasferimento di dati personali — Nome dell’autore di ogni osservazione in merito a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari — Diniego di accesso»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Nozione di dati personali – Nomi delle persone che hanno presentato, a titolo professionale, osservazioni su un progetto a un’agenzia dell’Unione – Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 2, a)]

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Domanda di accesso a dati personali – Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati – Portata – Invocazione del principio di trasparenza – Necessità di addurre considerazioni particolari in relazione al caso di specie

    [Artt. 1 TUE e 11, § 2, TUE; art. 15 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, a), e 8, b)]

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Domanda di accesso a dati personali – Obbligo di accertare l’esistenza di un pregiudizio a interessi legittimi della persona interessata – Portata

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, b)]

  1.  Per quanto riguarda la nozione di «dati personali» di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la circostanza per cui un’informazione si inserisce nel contesto di un’attività professionale non è idonea a privarla della sua qualificazione come insieme di dati personali. A tale proposito, nel caso di osservazioni su un progetto di orientamento formulate dagli esperti esterni a un’agenzia dell’Unione, la comunicazione dei nomi di questi ultimi, che consente di associare a ogni singolo esperto una determinata osservazione, costituisce un’informazione che riguarda persone fisiche identificate e, pertanto, un insieme di dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 45/2001. Parimenti, il fatto che sia l’identità degli esperti in questione sia le osservazioni presentate siano state rese pubbliche sul sito Internet dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare non significa che l’informazione in questione avrebbe perso tale qualificazione.

    Inoltre, le nozioni di «dati personali», ai sensi del suddetto articolo 2, lettera a), e di «dati relativi alla vita privata» non vanno confuse. È, pertanto, inconferente l’argomento secondo il quale l’informazione in questione non rientra nella sfera della vita privata degli esperti interessati. Inoltre, l’opposizione della persona interessata alla divulgazione dell’informazione in parola non è un elemento costitutivo della nozione di dati personali. Di conseguenza, la qualificazione di un’informazione relativa a una persona come dato personale non dipende dall’esistenza di un’opposizione siffatta.

    (v. punti 27‑33)

  2.  Qualora una domanda sia diretta a ottenere l’accesso a dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, sono pienamente applicabili le disposizioni di tale regolamento, in particolare l’articolo 8, lettera b). Dalla stessa formulazione di detto articolo 8, lettera b), emerge che esso subordina il trasferimento di dati personali al ricorrere di due condizioni cumulative. In tale contesto, incombe anzitutto a colui che chiede il trasferimento dimostrarne la necessità. Se la dimostra, spetta allora all’istituzione interessata verificare se non sussistano ragioni per presumere che il trasferimento in questione possa pregiudicare gli interessi legittimi dell’interessato. In assenza di ragioni di tale sorta, occorre procedere al trasferimento richiesto, mentre, nel caso contrario, l’istituzione interessata deve effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco per pronunciarsi sulla domanda di accesso.

    Per quanto attiene a una domanda di accesso ai nomi degli esperti che hanno formulato osservazioni su un progetto di orientamento all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la necessità del trasferimento di tali dati è dimostrata da un argomento avvalorato e basato sul fatto che la divulgazione di tale informazione era, in un contesto caratterizzato da un clima di sfiducia nei confronti dell’EFSA, necessaria per garantire la trasparenza del processo di adozione di un atto destinato ad avere ripercussioni sulle attività di operatori economici, segnatamente, per valutare in che modo ciascuno degli esperti intervenuti in tale processo ha potuto, con il proprio parere scientifico, influire sul contenuto di tale atto. La trasparenza del processo seguìto da un’autorità pubblica per l’adozione di un atto di tale natura contribuisce infatti a conferire a tale autorità una maggiore legittimità agli occhi dei destinatari del suddetto e ad aumentare la loro fiducia verso detta autorità, nonché ad accrescere la responsabilità di quest’ultima verso i cittadini in un sistema democratico. A tale riguardo, ottenere i nomi degli esperti risulta necessario per consentire di verificare in concreto l’imparzialità di ciascun esperto nell’adempimento della sua missione scientifica a servizio dell’EFSA.

    Per contro, l’invocazione, al fine di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati in quesitone, della sussistenza di un requisito generale di trasparenza derivante dagli articoli 1 TUE, 11, paragrafo 2, TUE e 15 TFUE non è sufficiente per dimostrare la necessità di divulgare l’informazione in questione, poiché non può, in generale, riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali.

    (v. punti 44, 46, 47, 50‑53, 55‑58)

  3.  Per quanto riguarda il secondo requisito previsto dall’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, per il trasferimento dei dati personali, l’autorità interessata è tenuta a valutare se la divulgazione richiesta possa ledere concretamente ed effettivamente l’interesse protetto.

    A tale proposito, un’affermazione secondo la quale la divulgazione dei nomi degli esperti che hanno formulato osservazioni su un progetto di orientamento a un’agenzia dell’Unione avrebbe comportato un potenziale pregiudizio per la vita privata e per l’integrità di detti esperti rappresenta una considerazione generale non supportata da altri elementi del caso di specie. Al contrario, tale divulgazione avrebbe consentito, di per sé, di dissipare i sospetti di parzialità o avrebbe offerto agli esperti eventualmente interessati l’opportunità di contestare, eventualmente mediante i mezzi di ricorso disponibili, la fondatezza di tali accuse di parzialità. Se una simile affermazione, non sorretta da prove, venisse ammessa, essa potrebbe applicarsi, in generale, a ogni situazione nella quale un’autorità dell’Unione europea riceve il parere di esperti prima dell’adozione di un atto avente conseguenze sulle attività di operatori economici che esercitano nel settore, qualunque esso sia, interessato da tale atto. Una soluzione di questo tipo sarebbe contraria al requisito dell’interpretazione restrittiva delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti in possesso delle istituzioni, requisito che impone che sia accertata la sussistenza di un possibile pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse protetto.

    (v. punti 69, 70)