Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 novembre 2014 Paesi Bassi / Commissione
(causa C‑610/13 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione — Spese effettuate dai Paesi Bassi»
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1. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Principi — Conformità delle spese alle norme dell’Unione — Interpretazione restrittiva (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 41, 43, 44) |
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2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inoperante — Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punto 51) |
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3. |
Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999 e n. 1290/2005) (v. punti 58, 59) |
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4. |
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Organizzazioni di produttori — Finanziamento da parte del FEAOG — Riconoscimento di tali organizzazioni da parte delle autorità nazionali — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 2200/96, art. 11) (v. punti 83, 84) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 31 dell’1.2.2014.