Causa C‑609/13 P
Duravit AG e altri
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Regolamento (CE) n.°1/2003 – Articolo 31 – Obbligo di motivazione»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017
Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Sindacato giurisdizionale–Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito–Portata
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita–Ammissibilità–Presupposti
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
Impugnazione–Competenza della Corte–Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato–Esclusione
(Artt. 256 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale–Decisione che si fonda su elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione–Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)
Intese–Pratica concordata–Nozione–Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato–Tentativo di accordo
(Art. 101, § 1, TFUE)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Portata dell’obbligo di motivazione–Obbligo per il Tribunale di giustificare le divergenze tra più sentenze relative alla stessa decisione della Commissione–Insussistenza
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Rispetto dei diritti della difesa–Accesso al fascicolo–Portata
(Art. 101, § 1, TFUE)
Procedimento giurisdizionale–Misure di organizzazione del procedimento–Quesiti scritti posti alle parti–Risposta scritta che serve a chiarire determinati punti di discussione da dibattere nel corso dell’udienza–Ammissibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)
Procedimento giurisdizionale–Provvedimenti istruttori–Audizione di testimoni–Potere discrezionale del Tribunale–Incidenza del principio del diritto a un equo processo
Intese–Divieto–Infrazioni–Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione–Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione–Presupposti–Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo–Valutazione–Necessità di un rapporto di concorrenza tra le imprese partecipanti–Insussistenza
(Art. 101, § 1, TFUE)
La competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 riguarda unicamente la sanzione inflitta e non la decisione controversa nel suo insieme. Inoltre, né la competenza estesa al merito né il controllo di legittimità equivalgono a un controllo d’ufficio e non impongono quindi al Tribunale di procedere d’ufficio a una nuova completa istruzione del fascicolo, a prescindere dalle censure sollevate dalla ricorrente.
La competenza estesa al merito è del resto esercitata secondo un procedimento di tipo contraddittorio. Quindi, fatta eccezione per i motivi di ordine pubblico, il Tribunale non è chiamato a compiere un esame d’ufficio indipendente dai precisi motivi invocati dinanzi ad esso e ad adottare una decisione discrezionale autonoma sull’ammenda fissata dalla Commissione, ma deve pronunciarsi sui motivi che gli sono stati presentati.
(v. punti 31, 36, 42, 43)
V. il testo della decisione.
(v. punto 47)
V. il testo della decisione.
(v. punto 49)
V. il testo della decisione.
(v. punti 56‑62)
La nozione di pratica concordata, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, costituisce una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica al rischio della concorrenza. Così, i criteri del coordinamento e della collaborazione costitutivi di una pratica concordata, ai sensi della stessa disposizione, devono essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato FUE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire nel mercato interno.
La suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato. Ne consegue che la presa di contatto, consistente nel tentativo di mettersi d’accordo sui prezzi, costituisce una pratica concordata vietata da tale articolo.
(v. punti 70‑73)
L’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze, in linea di principio, non può estendersi sino ad imporre che esso giustifichi la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale è stato investito, ancorché essa riguardi la medesima decisione della Commissione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
(v. punto 90)
Non sussiste violazione del diritto di accesso al fascicolo qualora la Commissione si riferisca, nella sua decisione che constata un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a note relative a una riunione che, in primo luogo, sono state rese accessibili agli interessati prima del procedimento giurisdizionale, in secondo luogo, sono state menzionate nella comunicazione degli addebiti precedente alla decisione della Commissione e, in terzo luogo, sono state oggetto di dibattito dinanzi al Tribunale. Del resto, il fatto che tale decisione faccia riferimento non alle suddette note nella loro interezza, ma soltanto a una pagina o a un loro allegato, non può integrare una violazione dei diritti della difesa. Tali riferimenti sono infatti sufficienti per identificare il documento di cui trattasi.
(v. punti 101, 103)
Un’argomentazione non può essere considerata tardiva se interviene per iscritto a fronte di una richiesta del Tribunale e serve a chiarire determinati punti di discussione prima che essi siano dibattuti in udienza.
(v. punto 104)
Il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause delle quali è investito. Anche se una domanda di audizione di testimoni, presentata da una parte, indica con precisione i fatti sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’audizione dei testimoni citati. Tale potere discrezionale del Tribunale si concilia con il diritto fondamentale a un processo equo e in particolare con l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infatti, quest’ultima disposizione non impone la convocazione di ogni testimone, ma mira ad una totale parità delle armi che garantisca che il procedimento contenzioso, considerato nel suo insieme, abbia offerto all’accusato un’adeguata e sufficiente occasione di contestare i sospetti che gravavano su di lui.
(v. punti 108‑110)
V. il testo della decisione.
(v. punti 117‑125, 134‑139)