SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 luglio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) — Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto di informazione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Normativa di uno Stato membro che consente agli istituti di credito di rispondere negativamente ad una richiesta di informazioni relative ad un conto bancario (segreto bancario)»

Nella causa C‑580/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 17 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2013, nel procedimento

Coty Germany GmbH

contro

Stadtsparkasse Magdeburg,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per la Coty Germany GmbH, da M. Fiebig, Rechtsanwalt;

per la Stadtsparkasse Magdeburg, da N. Gross, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da F. Bulst e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e rettifica in GU L 195, pag.16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Coty Germany GmbH (in prosieguo: la «Coty Germany»), una società titolare di diritti di proprietà intellettuale, e la Stadtsparkasse Magdeburg (in prosieguo: la «Stadtsparkasse»), un istituto di credito, in merito al rifiuto di quest’ultima di fornire alla Coty Germany informazioni relative ad un conto bancario.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 2, 10, 13, 15, 17 e 32 della direttiva 2004/48 hanno il seguente tenore:

«2)

La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all’inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d’espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet.

(...)

10)

L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

13)

È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato (...)

(...)

15)

La presente direttiva dovrebbe far salvi il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [(GU L 281, pag.31)], la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [(GU 2000, L 13, pag. 12)] e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno [(GU L 178, pag. 1)].

(...)

17)

Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(...)

32)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)]. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, [della Carta]».

4

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/48:

«La presente direttiva non riguarda:

a)

le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE, o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare».

5

L’articolo 8 della direttiva 2004/48, intitolato «Diritto d’informazione», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure

d)

sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a)

accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;

b)

disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c)

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

d)

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la [propria] partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, oppure,

e)

disciplinano la protezione [della] riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali».

6

La direttiva 95/46, all’articolo 2, intitolato «Definizioni», così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)

“trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

(...)».

Il diritto tedesco

7

La legge sulla tutela dei marchi (Markengesetz), del 25 ottobre 1994, (BGBl. 1994‑I, pag. 3082), come modificata dalla legge del 19 ottobre 2013 (BGBl. 2013‑I, pag. 3830; in prosieguo: il «Markengesetz»), all’articolo 19, intitolato «Diritto d’informazione», dispone quanto segue:

«1.   Il titolare di un marchio o di un nome commerciale può, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e 17, esigere che l’autore della violazione fornisca senza indugio informazioni sull’origine e sulla rete di distribuzione delle merci o di prestazione di servizi dotati di un’indicazione illecita.

2.   In caso di violazione manifesta o qualora il titolare del marchio o del nome commerciale abbia agito nei confronti dell’autore della violazione, il diritto può essere fatto valere (fatto salvo il disposto del paragrafo 1) anche nei confronti di ogni persona che, su scala commerciale,

1)

detenga merce oggetto di violazione di un diritto,

2)

abbia utilizzato servizi oggetto di violazione di un diritto,

3)

abbia fornito servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto, oppure

4)

secondo le informazioni fornite da uno dei soggetti di cui ai punti 1, 2 o 3, abbia partecipato alla produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o alla fornitura di tali servizi,

a meno che tale persona sia autorizzata, in virtù degli articoli da 383 a 385 del codice di procedura civile [(Zivilprozessordnung)], ad astenersi dal deporre nel procedimento contro l’autore della violazione. In caso di rivendicazione in via giudiziaria del diritto d’informazione in conformità con la prima frase, il giudice può, su richiesta, sospendere il procedimento in corso contro l’autore della violazione fino alla soluzione della controversia relativa al diritto d’informazione. La persona tenuta a fornire le informazioni può richiedere che il soggetto leso le rimborsi le spese sostenute per fornire tali informazioni.

(...)».

8

L’articolo 383 del codice di procedura civile, nella sua versione pubblicata il 5 dicembre 2005 (BGBl. 2005‑I, pag. 3202), intitolato «Rifiuto di deporre per motivi personali», al paragrafo 1 così prevede:

«Hanno la facoltà di astenersi dal deporre:

(...)

6.

le persone alle quali, per motivi inerenti al loro ufficio, professione o attività, siano stati confidati fatti che, per loro natura o a norma di legge, sono riservati. Tale facoltà è riconosciuta unicamente per i fatti coperti dall’obbligo di riservatezza».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

La Coty Germany produce e distribuisce profumi ed è licenziataria esclusiva del marchio comunitario Davidoff Hot Water, registrato con il numero 968661 per articoli di profumeria.

10

Nel gennaio 2011 la Coty Germany ha acquistato, tramite una piattaforma di aste su Internet, un flacone di profumo recante il marchio Davidoff Hot Water. Essa ha versato il prezzo del prodotto sul conto bancario della Stadtsparkasse indicatole dal venditore.

11

Dopo avere constatato di aver acquistato un prodotto contraffatto, la Coty Germany ha chiesto alla suddetta piattaforma di aste di fornirle il nome reale del titolare dell’account utente sulla piattaforma di aste dal quale era stato venduto il profumo, in quanto la vendita era stata effettuata utilizzando uno pseudonimo. La persona indicata ha ammesso di essere titolare dell’account, ma ha negato di essere il venditore del prodotto in questione e, avvalendosi della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni, ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni.

12

La Coty Germany si è rivolta alla Stadtsparkasse perché questa le fornisse, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del Markengesetz, nome e indirizzo del titolare del conto bancario sul quale aveva versato l’importo corrispondente al prezzo della merce contraffatta acquistata. La Stadtsparkasse, opponendo il segreto bancario, ha rifiutato di trasmetterle tali informazioni.

13

La Coty Germany ha adito il Landgericht Magdeburg (Tribunale di primo grado di Magdeburg), il quale ha ingiunto alla Stadtsparkasse di fornire i dati richiesti.

14

L’Oberlandesgericht Naumburg (Corte d’appello di Naumburg), adito in appello dalla Stadtsparkasse, ha invalidato la sentenza pronunciata in primo grado ritenendo che la richiesta di comunicazione delle informazioni interessate fosse priva di fondamento alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, prima frase, punto 3, del Markengesetz.

15

L’Oberlandesgericht Naumburg ha infatti affermato che, sebbene i servizi forniti dalla Stadtsparkasse, nel caso specifico la tenuta di un conto corrente, fossero stati utilizzati per esercitare attività di violazione di un diritto, in quanto istituto bancario la Stadtsparkasse aveva la facoltà, in forza dell’articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del Markengesetz, in combinato disposto con l’articolo 383, paragrafo 1, del codice di procedura civile, di astenersi dal deporre in un procedimento civile.

16

Detto giudice ha ritenuto che tale conclusione non fosse inficiata dall’interpretazione che deve darsi alle suddette disposizioni alla luce della direttiva 2004/48.

17

La Coty Germany ha proposto un ricorso di «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) ribadendo le proprie conclusioni. Nutrendo dubbi circa l’interpretazione da darsi alla direttiva 2004/48, e in particolare all’articolo 8 di questa, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che tale norma osta a una normativa nazionale che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, consenta a un istituto di credito di rifiutarsi di fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, su nome e indirizzo del titolare di un conto, invocando il segreto bancario».

Sulla ricevibilità

18

La Stadtsparkasse eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, adducendo che la controversia di cui è investito il giudice del rinvio non è disciplinata dalla direttiva 2004/48, ma esclusivamente dal diritto nazionale, in quanto la richiesta di informazioni di cui trattasi nel procedimento principale non è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, bensì in un caso di violazione manifesta dei diritti collegati ad un marchio comunitario. Ebbene, una simile fattispecie non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/48.

19

Al riguardo, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, deve rilevarsi che una richiesta di informazioni presentata nell’ambito di un procedimento relativo a una violazione manifesta dei diritti connessi ad un marchio effettivamente rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48.

20

Tale conclusione è corroborata dal considerando 13 della direttiva 2004/48, secondo cui è necessario definire il campo di applicazione di questa nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. Si deve pertanto ritenere che detta direttiva sia applicabile anche ad un procedimento relativo ad una violazione dei diritti collegati ad un marchio comunitario.

21

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto essere considerata ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione la quale, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consenta ad un istituto bancario di eccepire il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva medesima, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto.

23

In primo luogo, dal testo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48 risulta che gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite da ogni persona che sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto.

24

Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 17 della stessa direttiva, in base al quale le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla suddetta direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, del carattere intenzionale o non intenzionale della violazione commessa.

25

In secondo luogo, dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48 emerge che l’articolo 8, paragrafo 1, della medesima si applica fatte salve le altre disposizioni regolamentari che disciplinano la protezione della riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali.

26

È pacifico che un istituto bancario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48. È altrettanto pacifico che la comunicazione, da parte di un istituto bancario, del nome e dell’indirizzo di uno dei suoi clienti costituisca un trattamento di dati personali, come tale definito dall’articolo 2, lettere a) e b), della direttiva 95/46.

27

Una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosca ad un istituto bancario la facoltà di non comunicare le informazioni richieste nell’ambito di un procedimento civile, eccependo il segreto bancario, può quindi rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48.

28

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della medesima impongono il rispetto di diversi diritti. Infatti, è necessario che siano rispettati, da un lato, il diritto d’informazione e, dall’altro, il diritto alla tutela dei dati personali.

29

Il diritto d’informazione di cui dovrebbe beneficiare il ricorrente nell’ambito di un procedimento relativo ad una violazione del suo diritto di proprietà mira quindi, nel settore interessato, a rendere applicabile e a concretizzare il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta e ad assicurare in tal modo l’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, in cui rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato dall’articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, il primo di tali diritti fondamentali è strumento necessario per la protezione del secondo.

30

Il diritto alla tutela dei dati personali, del quale godono le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, fa parte del diritto fondamentale di ogni persona di ricevere tutela dei dati personali che la riguardano, garantito dall’articolo 8 della Carta e dalla direttiva 95/46.

31

Per quanto riguarda i diritti summenzionati, dal considerando 32 della direttiva 2004/48 risulta che quest’ultima riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta.Tale direttiva mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

32

Allo stesso tempo, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/48 e dai suoi considerando 2 e 15, la tutela della proprietà intellettuale non dovrebbe ostacolare, in particolare, la tutela dei dati personali e, quindi, la direttiva 2004/48 non può, segnatamente, porsi in contrasto con la direttiva 95/46.

33

Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale qui in esame solleva la questione della necessaria conciliazione tra le esigenze connesse alla tutela di diversi diritti fondamentali: da una parte, il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altra, il diritto alla tutela dei dati personali (v., in tal senso, sentenza Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 65).

34

Al riguardo, in primo luogo, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto dell’Unione richiede che gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Poi, in sede di attuazione delle misure di trasposizione di dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione (v. sentenza Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 70).

35

In secondo luogo, si deve rilevare che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta precisa segnatamente che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una misura che comporti una violazione grave di un diritto tutelato dalla Carta deve considerarsi non conforme all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali che devono essere conciliati (v., in merito ad un’ingiunzione, sentenze Scarlet Extended, C‑70/10, EU:C:2011:771, punti 48 e 49, nonché Sabam, C‑360/10, EU:C:2012:85, punti 46 e 47).

36

Nel caso in esame, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale consente ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto, fermo restando che, anche se l’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva certamente non riconosce un autonomo diritto d’informazione che i singoli possano direttamente esercitare presso l’autore della violazione o le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva in esame, esso impone tuttavia agli Stati membri l’obbligo di garantire che tale informazione possa essere conseguita nell’ambito di un’istruttoria giudiziaria.

37

Risulta che la disposizione del diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, considerata isolatamente, consente un simile rifiuto in maniera illimitata, dal momento che la sua formulazione testuale non contempla alcuna condizione né precisazione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

38

In tal modo, una siffatta disposizione del diritto nazionale, considerata isolatamente, è atta a ledere il diritto d’informazione riconosciuto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 e dunque, come emerge dal punto 29 della presente sentenza, è idonea a violare il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale.

39

In proposito, l’illimitata ed incondizionata facoltà di eccepire il segreto bancario è tale da impedire che i procedimenti previsti dalla direttiva 2004/48 e le misure adottate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quando queste intendono ingiungere la comunicazione delle informazioni necessarie in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, possano tener debitamente conto delle caratteristiche specifiche di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, del carattere intenzionale o non intenzionale della violazione commessa.

40

Ne consegue che una simile facoltà è atta a comportare una grave violazione, nell’ambito dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, dell’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà intellettuale, e ciò a vantaggio del diritto delle persone contemplate dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, alla tutela dei dati personali che le riguardano, mediante l’obbligo, per un istituto bancario, di rispettare il segreto bancario.

41

Da quanto precede risulta che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, considerata isolatamente, è idonea a comportare una violazione grave del diritto fondamentale di ricorso effettivo e, in definitiva, del diritto fondamentale di proprietà intellettuale, di cui beneficiano i titolari di tali diritti, e che essa non rispetta, pertanto, l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali al cui bilanciamento procede l’articolo 8 della direttiva 2004/48.

42

Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se eventualmente esistano, nel diritto interno interessato, altri mezzi o strumenti di ricorso che consentano alle autorità giudiziarie competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni sull’identità delle persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, conformemente al considerando 17 di tale direttiva.

43

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.