Causa C‑564/13 P

Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Articolo 340, primo comma, TFUE — Responsabilità contrattuale dell’Unione — Articolo 272 TFUE — Clausola compromissoria — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti relativi ai progetti Ontogov, FIT e RACWeb — Costi ammissibili e importi anticipati dalla Commissione — Azione di accertamento — Assenza di interesse ad agire reale ed effettivo»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2015

  1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dagli articoli 256 TFUE e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Competenza a conoscere di un’azione di accertamento – Valutazione

    (Artt. 256 TFUE e 272 TFUE)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Azione di accertamento

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

  1.  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 272 TFUE e 256 TFUE, il Tribunale è competente a giudicare, in primo grado, in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa. Ne consegue che l’articolo 272 TFUE costituisce una disposizione specifica che consente di adire il giudice dell’Unione in virtù di una clausola compromissoria stipulata dalle parti per contratti di diritto pubblico o di diritto privato, senza limitazioni riguardo alla natura dell’azione proposta dinanzi al giudice dell’Unione.

    In base alla clausola compromissoria inserita nei contratti di cui trattasi, il Tribunale o la Corte, a seconda dei casi, è competente a conoscere delle controversie tra l’Unione e le parti contraenti per quanto concerne la validità, l’applicazione o l’interpretazione di tali contratti. Ne consegue che detta clausola compromissoria non limita nemmeno la competenza del Tribunale o della Corte riguardo alla natura dell’azione. Tenuto conto del suo tenore letterale, tale clausola compromissoria può quindi costituire il fondamento della competenza del Tribunale o della Corte a conoscere di un’azione di accertamento, come quella in esame, vertente su una controversia tra l’Unione e la ricorrente riguardante la validità, l’applicazione o l’interpretazione di detti contratti.

    (v. punti 22, 23, 25, 26)

  2.  L’interesse ad agire nell’ambito di un’azione di accertamento deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase di proposizione dello stesso, pena l’irricevibilità.

    Un ricorrente non può legittimamente sostenere che, alla data di proposizione della sua azione di accertamento dinanzi al Tribunale, aveva un interesse reale ed effettivo che richiedeva una tutela giuridica, a partire dal momento in cui il servizio competente della Commissione non aveva ancora chiesto il rimborso per le spese anticipate nell’ambito dei contratti in esame. Inoltre, l’ammissibilità dei costi controversi era oggetto di una procedura di audit, la quale costituisce solamente una procedura preventiva e preparatoria, distinta dalla procedura che può eventualmente comportare una riscossione, dato che quest’ultima è effettuata dai servizi operativi della Commissione. Pertanto, era ancora incerto se, e in che misura, detti costi avrebbero potuto effettivamente dar luogo a una domanda di rimborso da parte della Commissione.

    (v. punti 31, 32, 34, 35)


Causa C‑564/13 P

Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion

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Commissione europea

«Impugnazione — Articolo 340, primo comma, TFUE — Responsabilità contrattuale dell’Unione — Articolo 272 TFUE — Clausola compromissoria — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti relativi ai progetti Ontogov, FIT e RACWeb — Costi ammissibili e importi anticipati dalla Commissione — Azione di accertamento — Assenza di interesse ad agire reale ed effettivo»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2015

  1. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Competenza del Tribunale definita esclusivamente dagli articoli 256 TFUE e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria — Competenza a conoscere di un’azione di accertamento — Valutazione

    (Artt. 256 TFUE e 272 TFUE)

  2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso — Azione di accertamento

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

  1.  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 272 TFUE e 256 TFUE, il Tribunale è competente a giudicare, in primo grado, in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa. Ne consegue che l’articolo 272 TFUE costituisce una disposizione specifica che consente di adire il giudice dell’Unione in virtù di una clausola compromissoria stipulata dalle parti per contratti di diritto pubblico o di diritto privato, senza limitazioni riguardo alla natura dell’azione proposta dinanzi al giudice dell’Unione.

    In base alla clausola compromissoria inserita nei contratti di cui trattasi, il Tribunale o la Corte, a seconda dei casi, è competente a conoscere delle controversie tra l’Unione e le parti contraenti per quanto concerne la validità, l’applicazione o l’interpretazione di tali contratti. Ne consegue che detta clausola compromissoria non limita nemmeno la competenza del Tribunale o della Corte riguardo alla natura dell’azione. Tenuto conto del suo tenore letterale, tale clausola compromissoria può quindi costituire il fondamento della competenza del Tribunale o della Corte a conoscere di un’azione di accertamento, come quella in esame, vertente su una controversia tra l’Unione e la ricorrente riguardante la validità, l’applicazione o l’interpretazione di detti contratti.

    (v. punti 22, 23, 25, 26)

  2.  L’interesse ad agire nell’ambito di un’azione di accertamento deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase di proposizione dello stesso, pena l’irricevibilità.

    Un ricorrente non può legittimamente sostenere che, alla data di proposizione della sua azione di accertamento dinanzi al Tribunale, aveva un interesse reale ed effettivo che richiedeva una tutela giuridica, a partire dal momento in cui il servizio competente della Commissione non aveva ancora chiesto il rimborso per le spese anticipate nell’ambito dei contratti in esame. Inoltre, l’ammissibilità dei costi controversi era oggetto di una procedura di audit, la quale costituisce solamente una procedura preventiva e preparatoria, distinta dalla procedura che può eventualmente comportare una riscossione, dato che quest’ultima è effettuata dai servizi operativi della Commissione. Pertanto, era ancora incerto se, e in che misura, detti costi avrebbero potuto effettivamente dar luogo a una domanda di rimborso da parte della Commissione.

    (v. punti 31, 32, 34, 35)