Causa C‑562/13

Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

contro

Moussa Abdida

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Bruxelles)

«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 19, paragrafo 2, e 47 — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Persona ammissibile alla protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera b) — Tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine — Articolo 3 — Disposizioni più favorevoli — Richiedente affetto da una grave malattia — Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 13 — Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo — Articolo 14 — Garanzie in attesa del rimpatrio — Necessità primarie»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Cittadino oggetto di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115 – Normativa nazionale che non conferisce effetto sospensivo al ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro – Esecuzione di detta decisione che può esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute – Inammissibilità – Mancata presa in carico delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie siano effettivamente forniti fino all’esito del ricorso – Inammissibilità

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 5, 12, § 1, 13, § 1, e 14, § 1, b)]

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l’esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l’allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.

Infatti, per quanto attiene, in primo luogo, alle caratteristiche del ricorso che può essere proposto avverso tale decisione di rimpatrio, dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, della stessa, risulta che un cittadino di paese terzo deve disporre di un mezzo di ricorso effettivo per impugnare una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Tuttavia, la predetta direttiva non impone che il ricorso previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della stessa abbia necessariamente un effetto sospensivo.

Le caratteristiche di tale ricorso devono tuttavia essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e ai sensi del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo.

A tale proposito, in casi del tutto eccezionali, in cui l’allontanamento di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia verso un paese nel quale non esistono terapie adeguate violerebbe il principio di non-refoulement, gli Stati membri non possono quindi procedere a tale allontanamento, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali casi del tutto eccezionali sono caratterizzati dalla gravità e dall’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’allontanamento di un cittadino di paese terzo verso un paese in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. L’effettività del ricorso proposto contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino considerato di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute impone, in tali circostanze, che tale cittadino di paese terzo disponga di un ricorso con effetto sospensivo, al fine di garantire che la decisione di rimpatrio non sia eseguita prima che l’autorità competente abbia avuto la possibilità di esaminare la censura relativa a una violazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le garanzie che devono essere offerte da uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2008/115, al cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia fino alla pronuncia sul ricorso che questi ha proposto avverso una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporlo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della richiamata direttiva stabilisce che gli Stati membri rinviano l’allontanamento per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva. Orbene, dall’economia generale della direttiva emerge che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), deve ricomprendere tutte le situazioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a sospendere l’esecuzione di una decisione di rimpatrio in seguito alla proposizione di un ricorso contro tale decisione.

Pertanto, in tale situazione, lo Stato membro interessato è tenuto, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della predetta direttiva, a prendere in carico, per quanto possibile, le necessità primarie di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia qualora quest’ultimo sia privo dei mezzi per provvedere egli stesso alle proprie esigenze. Infatti, la garanzia delle prestazioni sanitarie d’urgenza e del trattamento essenziale delle malattie, prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva potrebbe essere priva di effetto reale se non fosse accompagnata da una presa in carico delle esigenze basilari del cittadino interessato di paese terzo. Tuttavia spetta agli Stati membri stabilire la forma che deve rivestire tale presa in carico delle esigenze basilari del cittadino interessato di un paese terzo.

(v. punti 43‑45, 48, 50, 53, 56, 57, 59‑61, 63 e dispositivo)


Causa C‑562/13

Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

contro

Moussa Abdida

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Bruxelles)

«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 19, paragrafo 2, e 47 — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Persona ammissibile alla protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera b) — Tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine — Articolo 3 — Disposizioni più favorevoli — Richiedente affetto da una grave malattia — Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 13 — Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo — Articolo 14 — Garanzie in attesa del rimpatrio — Necessità primarie»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Cittadino oggetto di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115 — Normativa nazionale che non conferisce effetto sospensivo al ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro — Esecuzione di detta decisione che può esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute — Inammissibilità — Mancata presa in carico delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie siano effettivamente forniti fino all’esito del ricorso — Inammissibilità

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 5, 12, § 1, 13, § 1, e 14, § 1, b)]

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l’esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l’allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.

Infatti, per quanto attiene, in primo luogo, alle caratteristiche del ricorso che può essere proposto avverso tale decisione di rimpatrio, dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, della stessa, risulta che un cittadino di paese terzo deve disporre di un mezzo di ricorso effettivo per impugnare una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Tuttavia, la predetta direttiva non impone che il ricorso previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della stessa abbia necessariamente un effetto sospensivo.

Le caratteristiche di tale ricorso devono tuttavia essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e ai sensi del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo.

A tale proposito, in casi del tutto eccezionali, in cui l’allontanamento di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia verso un paese nel quale non esistono terapie adeguate violerebbe il principio di non-refoulement, gli Stati membri non possono quindi procedere a tale allontanamento, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali casi del tutto eccezionali sono caratterizzati dalla gravità e dall’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’allontanamento di un cittadino di paese terzo verso un paese in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. L’effettività del ricorso proposto contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino considerato di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute impone, in tali circostanze, che tale cittadino di paese terzo disponga di un ricorso con effetto sospensivo, al fine di garantire che la decisione di rimpatrio non sia eseguita prima che l’autorità competente abbia avuto la possibilità di esaminare la censura relativa a una violazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le garanzie che devono essere offerte da uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2008/115, al cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia fino alla pronuncia sul ricorso che questi ha proposto avverso una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporlo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della richiamata direttiva stabilisce che gli Stati membri rinviano l’allontanamento per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva. Orbene, dall’economia generale della direttiva emerge che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), deve ricomprendere tutte le situazioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a sospendere l’esecuzione di una decisione di rimpatrio in seguito alla proposizione di un ricorso contro tale decisione.

Pertanto, in tale situazione, lo Stato membro interessato è tenuto, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della predetta direttiva, a prendere in carico, per quanto possibile, le necessità primarie di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia qualora quest’ultimo sia privo dei mezzi per provvedere egli stesso alle proprie esigenze. Infatti, la garanzia delle prestazioni sanitarie d’urgenza e del trattamento essenziale delle malattie, prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva potrebbe essere priva di effetto reale se non fosse accompagnata da una presa in carico delle esigenze basilari del cittadino interessato di paese terzo. Tuttavia spetta agli Stati membri stabilire la forma che deve rivestire tale presa in carico delle esigenze basilari del cittadino interessato di un paese terzo.

(v. punti 43‑45, 48, 50, 53, 56, 57, 59‑61, 63 e dispositivo)