Causa C‑556/13

«Litaksa» UAB

contro

«BTA Insurance Company» SE

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 2 — Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015

  1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Obblighi degli Stati membri – Obbligo generale di assicurazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio – Portata – Limiti

    (Direttiva del Consiglio 90/232, come modificata dalla direttiva 2005/14)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 90/232 – Obblighi degli Stati membri – Obbligo di garantire con i contratti assicurativi, in base al medesimo unico premio, una copertura per la totalità del territorio dell’Unione – Nozione di unico premio – Premio a importo variabile a seconda del territorio di circolazione dell’autoveicolo – Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 90/232, come modificata dalla direttiva 2005/14, art. 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  3.  L’articolo 2 della direttiva 90/232, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione europea. Infatti, le disposizioni di cui a tale articolo 2 riguardano non soltanto i rapporti tra l’assicuratore e la vittima dell’incidente, ma anche quelli tra l’assicuratore e l’assicurato. In particolare, tali disposizioni implicano che, a fronte del pagamento da parte dell’assicurato del premio unico, l’assicuratore si assume, in linea di principio, il rischio di risarcire le vittime dell’eventuale incidente che coinvolga il veicolo assicurato, qualunque sia lo Stato membro dell’Unione sul territorio del quale tale veicolo viene utilizzato e in cui detto incidente si verifica. Orbene, un premio variabile equivale a subordinare, in contrasto con quanto previsto da detto articolo, l’impegno dell’assicuratore di assumersi il rischio derivante dalla circolazione di detto veicolo fuori dello Stato membro di stazionamento abituale al pagamento dell’integrazione del premio.

    (v. punti 29‑31 e dispositivo)


Causa C‑556/13

«Litaksa» UAB

contro

«BTA Insurance Company» SE

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 2 — Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015

  1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli — Obblighi degli Stati membri — Obbligo generale di assicurazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio — Portata — Limiti

    (Direttiva del Consiglio 90/232, come modificata dalla direttiva 2005/14)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli — Direttiva 90/232 — Obblighi degli Stati membri — Obbligo di garantire con i contratti assicurativi, in base al medesimo unico premio, una copertura per la totalità del territorio dell’Unione — Nozione di unico premio — Premio a importo variabile a seconda del territorio di circolazione dell’autoveicolo — Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 90/232, come modificata dalla direttiva 2005/14, art. 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  3.  L’articolo 2 della direttiva 90/232, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione europea. Infatti, le disposizioni di cui a tale articolo 2 riguardano non soltanto i rapporti tra l’assicuratore e la vittima dell’incidente, ma anche quelli tra l’assicuratore e l’assicurato. In particolare, tali disposizioni implicano che, a fronte del pagamento da parte dell’assicurato del premio unico, l’assicuratore si assume, in linea di principio, il rischio di risarcire le vittime dell’eventuale incidente che coinvolga il veicolo assicurato, qualunque sia lo Stato membro dell’Unione sul territorio del quale tale veicolo viene utilizzato e in cui detto incidente si verifica. Orbene, un premio variabile equivale a subordinare, in contrasto con quanto previsto da detto articolo, l’impegno dell’assicuratore di assumersi il rischio derivante dalla circolazione di detto veicolo fuori dello Stato membro di stazionamento abituale al pagamento dell’integrazione del premio.

    (v. punti 29‑31 e dispositivo)