Causa C‑546/13
Agenzia delle Dogane
e
Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane
contro
ADL American Dataline Srl
(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8518 — Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e commercializzate separatamente»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2014
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e commercializzate separatamente — Classificazione nella sottovoce 8518 22 90 della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamenti della Commissione n. 2388/2000, n. 2031/2001, n. 1832/2002 e n. 1789/2003)
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento n. 2388/2000, dal regolamento n. 2031/2001, dal regolamento n. 1832/2002, e dal regolamento n. 1789/2003, deve essere interpretata nel senso che prodotti che sono collegati ad un computer dotato del sistema operativo «MAC OS 9» o di un sistema più avanzato devono essere classificati come altoparlanti nella sottovoce 8518 22 90 di detta nomenclatura.
Inoltre, per quanto riguarda l’interpretazione del termine «altoparlante» di cui alla voce 8518 della nomenclatura combinata, occorre tener conto del punto B della nota esplicativa del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci relativa a detta voce 8518, anche per il periodo d’importazione dei prodotti interessati precedente all’entrata in vigore della menzionata nota esplicativa. In effetti, poiché il testo della voce in questione, per quanto attiene agli «altoparlanti», nella versione risultante dal regolamento n. 1789/2003, è identico a quello della stessa voce della nomenclatura combinata, nelle versioni risultanti dai regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001 e 1832/2002, non occorre, in linea di principio, attribuire al termine «altoparlante» un senso diverso da quello che gli si deve attribuire tenendo conto del punto B della succitata nota esplicativa. Dal punto B della nota esplicativa relativa alla voce 8518 della nomenclatura combinata risulta che essa include gli altoparlanti concepiti per essere collegati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, allorché sono presentati separatamente
(v. punti 41‑43 e dispositivo)