Causa C‑541/13

Douane Advies Bureau Rietveld

contro

Hauptzollamt Hannover

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Voce 3822 — Nozione di “reattivi per diagnostica o da laboratorio” — Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 ottobre 2014

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione dei rilevanti elementi del diritto dell’Unione – Riformulazione delle questioni

    (Art. 267 TFUE)

  2. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Criteri – Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto – Portata – Impiego del prodotto – Inclusione – Presupposto

  3. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Reattivi per diagnostica o da laboratorio ai sensi della voce 3822 – Nozione – Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata – Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, allegato I)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 18)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 21, 22)

  3.  La voce 3822 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 861/2010, relativa ai reattivi per diagnostica o da laboratorio, dev’essere interpretata nel senso che indicatori di temperatura, i quali, per effetto di una modificazione della colorazione derivante dalla variazione del volume dei liquidi in essi contenuti, indicano, in modo irreversibile, se sia stata raggiunta una temperatura superiore o inferiore ad una determinata soglia, non rientrano in tale voce.

    (v. punto 33 e dispositivo)


Causa C‑541/13

Douane Advies Bureau Rietveld

contro

Hauptzollamt Hannover

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Voce 3822 — Nozione di “reattivi per diagnostica o da laboratorio” — Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 ottobre 2014

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione dei rilevanti elementi del diritto dell’Unione — Riformulazione delle questioni

    (Art. 267 TFUE)

  2. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Criteri — Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto — Portata — Impiego del prodotto — Inclusione — Presupposto

  3. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Reattivi per diagnostica o da laboratorio ai sensi della voce 3822 — Nozione — Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata — Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, allegato I)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 18)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 21, 22)

  3.  La voce 3822 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 861/2010, relativa ai reattivi per diagnostica o da laboratorio, dev’essere interpretata nel senso che indicatori di temperatura, i quali, per effetto di una modificazione della colorazione derivante dalla variazione del volume dei liquidi in essi contenuti, indicano, in modo irreversibile, se sia stata raggiunta una temperatura superiore o inferiore ad una determinata soglia, non rientrano in tale voce.

    (v. punto 33 e dispositivo)