Causa C‑538/13

eVigilo Ltd

contro

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE — Principi di parità di trattamento e di trasparenza — Legame dell’offerente selezionato con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice — Obbligo di tener conto di tale legame — Onere della prova circa la parzialità di un esperto — Insussistenza dell’incidenza di siffatta parzialità sul risultato finale della valutazione — Termini di ricorso — Contestazione dei criteri astratti di aggiudicazione — Chiarimento di tali criteri dopo la comunicazione dei motivi esaustivi di aggiudicazione dell’appalto — Grado di conformità delle offerte con le specifiche tecniche quale criterio di valutazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2015

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttive 89/665 e 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Portata – Legame dell’offerente selezionato con esperti designati dall’amministrazione aggiudicatrice – Circostanza sufficiente per constatare l’illegittimità della valutazione delle offerte – Onere della prova

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2, 44, § 1, e 53, § 1, a); direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 1, comma 3]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttive 89/665 e 2004/18 – Termini di ricorso – Ricorso finalizzato alla dichiarazione dell’illegittimità delle condizioni di una gara – Dies a quo del termine – Data in cui le menzionate condizioni vengono comprese da un offerente informato e diligente, eventualmente, fino alla comunicazione della decisione di aggiudicazione della gara

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2, 44, § 1, e 53, § 1, a); direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 1, comma 3]

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Svolgimento del procedimento – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di valutazione degli offerenti – Grado di conformità delle offerte depositate con i requisiti indicati nella documentazione di gara – Ammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2 e 53, § 1, a)]

  1.  L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a che l’illegittimità della valutazione delle offerte degli offerenti sia constatata sulla base della sola circostanza che l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi con esperti nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte. L’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi e ad adottare le misure adeguate al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nell’ambito dell’esame di un ricorso diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può richiedere all’offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento degli esperti. Spetta, in via di principio, al diritto nazionale determinare se ed in quale misura le autorità amministrative e giurisdizionali competenti debbano tenere conto della circostanza che un’eventuale parzialità degli esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione di aggiudicazione dell’appalto.

    Un conflitto d’interessi, infatti, comporta il rischio che l’amministrazione aggiudicatrice pubblica si lasci guidare da considerazioni estranee all’appalto in oggetto e che sia accordata una preferenza a un offerente unicamente per tale motivo. Un conflitto d’interessi del genere è pertanto idoneo a costituire una violazione dell’articolo 2 della direttiva 2004/18. Sotto tale profilo, la circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice abbia nominato degli esperti che agivano su suo mandato per valutare le offerte presentate non la esime dalla responsabilità di rispettare i requisiti del diritto dell’Unione. La constatazione della parzialità di un esperto richiede segnatamente la valutazione dei fatti e delle prove, che appartiene alla competenza delle amministrazioni aggiudicatrici e delle autorità di vigilanza amministrative o giurisdizionali.

    Per quanto attiene al regime probatorio a tale riguardo, conformemente all’articolo 2 della direttiva 2004/18, le amministrazioni aggiudicatrici devono trattare gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agire con trasparenza. Ne discende che ad esse è attribuito un ruolo attivo nell’applicazione dei menzionati principi di aggiudicazione degli appalti pubblici.

    Quindi, se l’offerente escluso presenta elementi oggettivi che mettono in dubbio l’imparzialità di un esperto dell’amministrazione aggiudicatrice, spetta a detta amministrazione aggiudicatrice esaminare tutte le circostanze rilevanti che hanno condotto all’adozione della decisione relativa all’aggiudicazione dell’appalto al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio, anche, eventualmente, chiedendo alle parti di fornire talune informazioni ed elementi probatori.

    (v. punti 35‑37, 42, 44, 47, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Un siffatto diritto di ricorso può essere esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto.

    (v. punto 58, dispositivo 1)

  3.  Gli articoli 2 e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che consentono, in via di principio, ad un’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio di valutazione delle offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di un appalto pubblico il grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara.

    Poiché, infatti, l’elenco dei criteri di aggiudicazione delle offerte di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), non è tassativo, l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire altri criteri di aggiudicazione, nei limiti in cui questi siano collegati all’oggetto dell’appalto e rispettino i principi di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/18.

    (v. punti 60‑62, 65, dispositivo 2)


Causa C‑538/13

eVigilo Ltd

contro

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE — Principi di parità di trattamento e di trasparenza — Legame dell’offerente selezionato con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice — Obbligo di tener conto di tale legame — Onere della prova circa la parzialità di un esperto — Insussistenza dell’incidenza di siffatta parzialità sul risultato finale della valutazione — Termini di ricorso — Contestazione dei criteri astratti di aggiudicazione — Chiarimento di tali criteri dopo la comunicazione dei motivi esaustivi di aggiudicazione dell’appalto — Grado di conformità delle offerte con le specifiche tecniche quale criterio di valutazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2015

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttive 89/665 e 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Portata — Legame dell’offerente selezionato con esperti designati dall’amministrazione aggiudicatrice — Circostanza sufficiente per constatare l’illegittimità della valutazione delle offerte — Onere della prova

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2, 44, § 1, e 53, § 1, a); direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 1, comma 3]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttive 89/665 e 2004/18 — Termini di ricorso — Ricorso finalizzato alla dichiarazione dell’illegittimità delle condizioni di una gara — Dies a quo del termine — Data in cui le menzionate condizioni vengono comprese da un offerente informato e diligente, eventualmente, fino alla comunicazione della decisione di aggiudicazione della gara

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2, 44, § 1, e 53, § 1, a); direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 1, comma 3]

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Svolgimento del procedimento — Aggiudicazione degli appalti — Criteri di valutazione degli offerenti — Grado di conformità delle offerte depositate con i requisiti indicati nella documentazione di gara — Ammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2 e 53, § 1, a)]

  1.  L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a che l’illegittimità della valutazione delle offerte degli offerenti sia constatata sulla base della sola circostanza che l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi con esperti nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte. L’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi e ad adottare le misure adeguate al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nell’ambito dell’esame di un ricorso diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può richiedere all’offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento degli esperti. Spetta, in via di principio, al diritto nazionale determinare se ed in quale misura le autorità amministrative e giurisdizionali competenti debbano tenere conto della circostanza che un’eventuale parzialità degli esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione di aggiudicazione dell’appalto.

    Un conflitto d’interessi, infatti, comporta il rischio che l’amministrazione aggiudicatrice pubblica si lasci guidare da considerazioni estranee all’appalto in oggetto e che sia accordata una preferenza a un offerente unicamente per tale motivo. Un conflitto d’interessi del genere è pertanto idoneo a costituire una violazione dell’articolo 2 della direttiva 2004/18. Sotto tale profilo, la circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice abbia nominato degli esperti che agivano su suo mandato per valutare le offerte presentate non la esime dalla responsabilità di rispettare i requisiti del diritto dell’Unione. La constatazione della parzialità di un esperto richiede segnatamente la valutazione dei fatti e delle prove, che appartiene alla competenza delle amministrazioni aggiudicatrici e delle autorità di vigilanza amministrative o giurisdizionali.

    Per quanto attiene al regime probatorio a tale riguardo, conformemente all’articolo 2 della direttiva 2004/18, le amministrazioni aggiudicatrici devono trattare gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agire con trasparenza. Ne discende che ad esse è attribuito un ruolo attivo nell’applicazione dei menzionati principi di aggiudicazione degli appalti pubblici.

    Quindi, se l’offerente escluso presenta elementi oggettivi che mettono in dubbio l’imparzialità di un esperto dell’amministrazione aggiudicatrice, spetta a detta amministrazione aggiudicatrice esaminare tutte le circostanze rilevanti che hanno condotto all’adozione della decisione relativa all’aggiudicazione dell’appalto al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio, anche, eventualmente, chiedendo alle parti di fornire talune informazioni ed elementi probatori.

    (v. punti 35‑37, 42, 44, 47, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Un siffatto diritto di ricorso può essere esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto.

    (v. punto 58, dispositivo 1)

  3.  Gli articoli 2 e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che consentono, in via di principio, ad un’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio di valutazione delle offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di un appalto pubblico il grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara.

    Poiché, infatti, l’elenco dei criteri di aggiudicazione delle offerte di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), non è tassativo, l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire altri criteri di aggiudicazione, nei limiti in cui questi siano collegati all’oggetto dell’appalto e rispettino i principi di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/18.

    (v. punti 60‑62, 65, dispositivo 2)