Causa C‑537/13

Birutė Šiba

contro

Arūnas Devėnas

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2015

  1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato e una persona fisica – Inclusione

    [Direttiva 93/13 del Consiglio, 10o considerando e art. 2, b) e c)]

  2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obiettivo – Tutela della parte più debole – Applicazione nell’ambito di prestazioni di servizi di assistenza legale

    (Direttiva 93/13 del Consiglio, 10o considerando)

  3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Rilevanza della natura pubblica o privata della prestazione di servizi oggetto del contratto – Insussistenza – Eccezione – Clausole stipulate nell’ambito di contratti di prestazione di servizi di assistenza legale

    [Direttiva 93/13 del Consiglio, 10o e 14o considerando e art. 2, c)]

  4. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri

    (Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 4, § 1, e 5)

  1.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.

    Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono, infatti, applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva. Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica. Così, un avvocato che fornisca a titolo oneroso un servizio di assistenza legale a favore di una persona fisica che agisce per fini privati è un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. Il contratto relativo alla prestazione di un servizio siffatto è, di conseguenza, assoggettato al regime di detta direttiva.

    (v. punti 20, 21, 24, 35 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22, 23)

  3.  Alla luce dell’obiettivo della tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la questione della sua stessa applicabilità non può essere determinata dalla natura pubblica o privata delle attività del professionista o dalla missione specifica di quest’ultimo. In proposito, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 riguarda qualsiasi attività professionale sia essa pubblica o privata e, come enunciato dal suo quattordicesimo considerando, tale direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico.

    Per quanto attiene ai servizi di assistenza legale forniti, a titolo oneroso, da un avvocato, la circostanza che, nel quadro delle loro attività, gli avvocati sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dei loro rapporti con i «clienti-consumatori» non costituisce, quindi, un ostacolo all’applicazione della direttiva 93/13 alle clausole standardizzate di contratti relativi alla prestazione di servizi di assistenza legale. Le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale, segnatamente quelle che sono predisposte per un utilizzo generalizzato, non contengono infatti, in quanto tali, informazioni personalizzate relative ai clienti degli avvocati la cui rivelazione potrebbe minare il segreto della professione di avvocato. È ben vero che la formulazione specifica di una clausola contrattuale, in particolare quella vertente sulle modalità degli onorari dell’avvocato, potrebbe eventualmente rivelare, perlomeno incidentalmente, taluni aspetti dei rapporti tra l’avvocato e il suo cliente che dovrebbero restare segreti. Una clausola del genere, tuttavia, sarebbe negoziata individualmente e, di conseguenza, sarebbe sottratta all’applicazione della direttiva 93/13.

    (v. punti 25, 28, 30‑32)

  4.  Al fine di valutare il carattere abusivo dei contratti assoggettati alla direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere presa in considerazione la natura dei servizi oggetto di tali contratti, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 1, letto alla luce del suo diciottesimo considerando. Tale valutazione deve essere effettuata dal giudice nazionale adito, tenendo conto di tale natura e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

    Così, per quanto riguarda i contratti relativi a servizi di assistenza legale, spetta al giudice del rinvio tener conto della natura particolare di tali servizi nel valutare la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali, conformemente all’articolo 5, prima frase, della direttiva 93/13, e dare ad esse, in caso di dubbio, l’interpretazione più favorevole al consumatore, ai sensi della seconda frase di tale articolo.

    (v. punti 33, 34)


Causa C‑537/13

Birutė Šiba

contro

Arūnas Devėnas

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2015

  1. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Ambito di applicazione — Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato e una persona fisica — Inclusione

    [Direttiva 93/13 del Consiglio, 10o considerando e art. 2, b) e c)]

  2. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Obiettivo — Tutela della parte più debole — Applicazione nell’ambito di prestazioni di servizi di assistenza legale

    (Direttiva 93/13 del Consiglio, 10o considerando)

  3. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Ambito di applicazione — Rilevanza della natura pubblica o privata della prestazione di servizi oggetto del contratto — Insussistenza — Eccezione — Clausole stipulate nell’ambito di contratti di prestazione di servizi di assistenza legale

    [Direttiva 93/13 del Consiglio, 10o e 14o considerando e art. 2, c)]

  4. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 — Valutazione da parte del giudice nazionale — Criteri

    (Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 4, § 1, e 5)

  1.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.

    Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono, infatti, applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva. Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica. Così, un avvocato che fornisca a titolo oneroso un servizio di assistenza legale a favore di una persona fisica che agisce per fini privati è un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. Il contratto relativo alla prestazione di un servizio siffatto è, di conseguenza, assoggettato al regime di detta direttiva.

    (v. punti 20, 21, 24, 35 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22, 23)

  3.  Alla luce dell’obiettivo della tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la questione della sua stessa applicabilità non può essere determinata dalla natura pubblica o privata delle attività del professionista o dalla missione specifica di quest’ultimo. In proposito, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 riguarda qualsiasi attività professionale sia essa pubblica o privata e, come enunciato dal suo quattordicesimo considerando, tale direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico.

    Per quanto attiene ai servizi di assistenza legale forniti, a titolo oneroso, da un avvocato, la circostanza che, nel quadro delle loro attività, gli avvocati sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dei loro rapporti con i «clienti-consumatori» non costituisce, quindi, un ostacolo all’applicazione della direttiva 93/13 alle clausole standardizzate di contratti relativi alla prestazione di servizi di assistenza legale. Le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale, segnatamente quelle che sono predisposte per un utilizzo generalizzato, non contengono infatti, in quanto tali, informazioni personalizzate relative ai clienti degli avvocati la cui rivelazione potrebbe minare il segreto della professione di avvocato. È ben vero che la formulazione specifica di una clausola contrattuale, in particolare quella vertente sulle modalità degli onorari dell’avvocato, potrebbe eventualmente rivelare, perlomeno incidentalmente, taluni aspetti dei rapporti tra l’avvocato e il suo cliente che dovrebbero restare segreti. Una clausola del genere, tuttavia, sarebbe negoziata individualmente e, di conseguenza, sarebbe sottratta all’applicazione della direttiva 93/13.

    (v. punti 25, 28, 30‑32)

  4.  Al fine di valutare il carattere abusivo dei contratti assoggettati alla direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere presa in considerazione la natura dei servizi oggetto di tali contratti, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 1, letto alla luce del suo diciottesimo considerando. Tale valutazione deve essere effettuata dal giudice nazionale adito, tenendo conto di tale natura e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

    Così, per quanto riguarda i contratti relativi a servizi di assistenza legale, spetta al giudice del rinvio tener conto della natura particolare di tali servizi nel valutare la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali, conformemente all’articolo 5, prima frase, della direttiva 93/13, e dare ad esse, in caso di dubbio, l’interpretazione più favorevole al consumatore, ai sensi della seconda frase di tale articolo.

    (v. punti 33, 34)