Causa C‑529/13
Georg Felber
contro
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2 — Differenza di trattamento fondata sull’età — Funzione pubblica — Regime pensionistico — Normativa nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Vantaggio futuro in contanti pagato dal datore di lavoro ai funzionari in ragione dell’impiego di questi ultimi – Inclusione
[Art. 157, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78, 1considerando 3 e art. 3, §§ 1, c), e 3]
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Normativa nazionale che prevede disparità di trattamento basate sull’età – Esclusione della considerazione di periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia – Giustificazione relativa al perseguimento di una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro – Mezzo appropriato per il conseguimento di tale finalità
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, §§ 1 e 2, a), e 6, § 1]
La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata, alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, di quest’ultima, letto in combinato disposto con il suo considerando 13, nel senso che non si estende ai regimi previdenziali le cui prestazioni non siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE.
La nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
L’importo della pensione di vecchiaia dipende dai periodi di servizio e dai periodi assimilabili nonché dal trattamento che percepiva il funzionario. La pensione di vecchiaia costituisce un pagamento futuro in contanti, versato dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, quale diretta conseguenza del rapporto di lavoro di questi ultimi. Tale pensione è considerata, secondo il diritto nazionale, come una retribuzione che continua ad essere corrisposta nel contesto di un rapporto di servizio che prosegue successivamente all’ammissione del funzionario al beneficio delle prestazioni pensionistiche. Detta pensione costituisce, a tale titolo, una retribuzione ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE.
(v. punti 20, 21, 23)
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità.
Per quanto, infatti, la summenzionata normativa determini una differenza di trattamento tra gli individui in funzione dell’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78, siffatta disparità di trattamento può tuttavia essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola.
È d’uopo rilevare in proposito che l’esclusione della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età è idonea al conseguimento della finalità legittima consistente nell’adozione di una politica di occupazione tale da consentire a tutti gli affiliati al regime pensionistico dei funzionari di iniziare a versare contributi alla stessa età, acquisire il diritto a percepire una pensione di vecchiaia completa e, in tal modo, garantire la parità di trattamento tra funzionari.
Inoltre, la succitata normativa nazionale risulta coerente con la giustificazione dell’esclusione, dal calcolo della pensione di vecchiaia, dei periodi durante i quali l’interessato non versa contributi al regime pensionistico.
In tale contesto, considerato l’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, una misura come quella succitata è idonea per conseguire le finalità menzionate in precedenza e non va oltre quanto necessario per conseguirla.
(v. punti 27, 28, 35, 37, 39, 40 e dispositivo)
Causa C‑529/13
Georg Felber
contro
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2 — Differenza di trattamento fondata sull’età — Funzione pubblica — Regime pensionistico — Normativa nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015
Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Ambito di applicazione — Pensione di vecchiaia — Vantaggio futuro in contanti pagato dal datore di lavoro ai funzionari in ragione dell’impiego di questi ultimi — Inclusione
[Art. 157, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78, 1considerando 3 e art. 3, §§ 1, c), e 3]
Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Normativa nazionale che prevede disparità di trattamento basate sull’età — Esclusione della considerazione di periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia — Giustificazione relativa al perseguimento di una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro — Mezzo appropriato per il conseguimento di tale finalità
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, §§ 1 e 2, a), e 6, § 1]
La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata, alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, di quest’ultima, letto in combinato disposto con il suo considerando 13, nel senso che non si estende ai regimi previdenziali le cui prestazioni non siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE.
La nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
L’importo della pensione di vecchiaia dipende dai periodi di servizio e dai periodi assimilabili nonché dal trattamento che percepiva il funzionario. La pensione di vecchiaia costituisce un pagamento futuro in contanti, versato dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, quale diretta conseguenza del rapporto di lavoro di questi ultimi. Tale pensione è considerata, secondo il diritto nazionale, come una retribuzione che continua ad essere corrisposta nel contesto di un rapporto di servizio che prosegue successivamente all’ammissione del funzionario al beneficio delle prestazioni pensionistiche. Detta pensione costituisce, a tale titolo, una retribuzione ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE.
(v. punti 20, 21, 23)
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità.
Per quanto, infatti, la summenzionata normativa determini una differenza di trattamento tra gli individui in funzione dell’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78, siffatta disparità di trattamento può tuttavia essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola.
È d’uopo rilevare in proposito che l’esclusione della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età è idonea al conseguimento della finalità legittima consistente nell’adozione di una politica di occupazione tale da consentire a tutti gli affiliati al regime pensionistico dei funzionari di iniziare a versare contributi alla stessa età, acquisire il diritto a percepire una pensione di vecchiaia completa e, in tal modo, garantire la parità di trattamento tra funzionari.
Inoltre, la succitata normativa nazionale risulta coerente con la giustificazione dell’esclusione, dal calcolo della pensione di vecchiaia, dei periodi durante i quali l’interessato non versa contributi al regime pensionistico.
In tale contesto, considerato l’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, una misura come quella succitata è idonea per conseguire le finalità menzionate in precedenza e non va oltre quanto necessario per conseguirla.
(v. punti 27, 28, 35, 37, 39, 40 e dispositivo)