1. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voce doganale – Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi – Classificazione di un prodotto avente in teoria due possibili impieghi – Classificazione nelle voci 3204, 3212 o 3822 della nomenclatura combinata – Classificazione in base all’unico impiego possibile nella pratica – Classificazione nella voce 3822
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1810/2004)
2. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voce doganale – Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi – Classificazione di un prodotto avente in teoria due possibili impieghi
(Regolamento della Commissione n. 827/2011)
1. La Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretata nel senso che una merce, costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, la quale, pur potendo avere un effetto colorante, debole e non durevole, sui materiali tessili, in pratica non viene impiegata per le sue proprietà coloranti ed è destinata esclusivamente all’analisi dei globuli bianchi nel sangue, in virtù di aggregazione ionica a determinati componenti di tali globuli, i quali, a seguito di irradiazione con luce laser, diventano fluorocromi per un tempo limitato, rientra nella voce 3822 di detta nomenclatura combinata, riguardante i reattivi da laboratorio.
Infatti, per quanto riguarda un prodotto avente due possibili impieghi, uno dei quali configurante una possibilità meramente teorica, tale prodotto è naturalmente destinato, in virtù delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, all’altro impiego e rientra dunque nella voce doganale attinente a quest’ultimo. Analogamente, per poter essere classificato nella voce doganale attinente a un determinato impiego, non è necessario che il prodotto da classificare sia unicamente o esclusivamente destinato a tale impiego. È sufficiente che quest’ultimo costituisca la destinazione essenziale del prodotto.
È pur vero che dalle note esplicative del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, riguardanti la voce 3822, risulta che le sostanze coloranti di cui alla voce 3204 sono escluse da tale voce 3822 anche se presentate sotto una forma che permette il loro utilizzo come reattivi per diagnostica o da laboratorio. Tuttavia, dalle note esplicative del Sistema armonizzato riguardanti la citata voce 3204 risulta anche che sono esclusi da questa voce i prodotti che in pratica non vengono impiegati per le loro proprietà coloranti. Ebbene, nella pratica, il prodotto in questione non è idoneo ad essere utilizzato come sostanza colorante.
(v. punti 32, 41‑43, 45 e dispositivo)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 44)
Causa C‑480/13
Sysmex Europe GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)
«Rinvio pregiudiziale — Classificazione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 3204, 3212 e 3822 — Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi»
Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 luglio 2014
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voce doganale – Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi – Classificazione di un prodotto avente in teoria due possibili impieghi – Classificazione nelle voci 3204, 3212 o 3822 della nomenclatura combinata – Classificazione in base all’unico impiego possibile nella pratica – Classificazione nella voce 3822
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1810/2004)
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voce doganale – Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi – Classificazione di un prodotto avente in teoria due possibili impieghi
(Regolamento della Commissione n. 827/2011)
La Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretata nel senso che una merce, costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, la quale, pur potendo avere un effetto colorante, debole e non durevole, sui materiali tessili, in pratica non viene impiegata per le sue proprietà coloranti ed è destinata esclusivamente all’analisi dei globuli bianchi nel sangue, in virtù di aggregazione ionica a determinati componenti di tali globuli, i quali, a seguito di irradiazione con luce laser, diventano fluorocromi per un tempo limitato, rientra nella voce 3822 di detta nomenclatura combinata, riguardante i reattivi da laboratorio.
Infatti, per quanto riguarda un prodotto avente due possibili impieghi, uno dei quali configurante una possibilità meramente teorica, tale prodotto è naturalmente destinato, in virtù delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, all’altro impiego e rientra dunque nella voce doganale attinente a quest’ultimo. Analogamente, per poter essere classificato nella voce doganale attinente a un determinato impiego, non è necessario che il prodotto da classificare sia unicamente o esclusivamente destinato a tale impiego. È sufficiente che quest’ultimo costituisca la destinazione essenziale del prodotto.
È pur vero che dalle note esplicative del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, riguardanti la voce 3822, risulta che le sostanze coloranti di cui alla voce 3204 sono escluse da tale voce 3822 anche se presentate sotto una forma che permette il loro utilizzo come reattivi per diagnostica o da laboratorio. Tuttavia, dalle note esplicative del Sistema armonizzato riguardanti la citata voce 3204 risulta anche che sono esclusi da questa voce i prodotti che in pratica non vengono impiegati per le loro proprietà coloranti. Ebbene, nella pratica, il prodotto in questione non è idoneo ad essere utilizzato come sostanza colorante.
(v. punti 32, 41‑43, 45 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punto 44)