Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 – Commissione / Polonia
(causa C‑478/13) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) — Immissione in commercio — Articolo 31, paragrafo 3, lettera b) — Localizzazione degli OGM coltivati — Obbligo di informare le autorità competenti — Obbligo di istituire un registro pubblico — Leale cooperazione»
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1. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Misure di trasposizione vigenti precedentemente a tale termine ma non invocate nella fase precontenziosa del procedimento — Presa in considerazione [Art. 4, § 3, TUE; art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 33) |
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2. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale — Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18) (v. punto 43) |
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3. |
Ambiente — Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati — Direttiva 2001/18 — Localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati — Insussistenza di pubblico registro — Inammissibilità — Inadempimento di uno Stato [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 48, dispositivo 1) |
Dispositivo
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1) |
La Repubblica di Polonia, non avendo introdotto un obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati in conformità alla parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, non avendo istituito un registro per tale localizzazione e non avendo reso pubbliche le informazioni ad essa relative, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 336 del 16.11.2013.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 – Commissione / Polonia
(causa C‑478/13) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) — Immissione in commercio — Articolo 31, paragrafo 3, lettera b) — Localizzazione degli OGM coltivati — Obbligo di informare le autorità competenti — Obbligo di istituire un registro pubblico — Leale cooperazione»
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1. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Misure di trasposizione vigenti precedentemente a tale termine ma non invocate nella fase precontenziosa del procedimento — Presa in considerazione [Art. 4, § 3, TUE; art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 33) |
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2. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale — Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18) (v. punto 43) |
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3. |
Ambiente — Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati — Direttiva 2001/18 — Localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati — Insussistenza di pubblico registro — Inammissibilità — Inadempimento di uno Stato [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 48, dispositivo 1) |
Dispositivo
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1) |
La Repubblica di Polonia, non avendo introdotto un obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati in conformità alla parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, non avendo istituito un registro per tale localizzazione e non avendo reso pubbliche le informazioni ad essa relative, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 336 del 16.11.2013.