Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 – Commissione / Polonia

(causa C‑478/13) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) — Immissione in commercio — Articolo 31, paragrafo 3, lettera b) — Localizzazione degli OGM coltivati — Obbligo di informare le autorità competenti — Obbligo di istituire un registro pubblico — Leale cooperazione»

1. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Misure di trasposizione vigenti precedentemente a tale termine ma non invocate nella fase precontenziosa del procedimento — Presa in considerazione [Art. 4, § 3, TUE; art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 33)

2. 

Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale — Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18) (v. punto 43)

3. 

Ambiente — Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati — Direttiva 2001/18 — Localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati — Insussistenza di pubblico registro — Inammissibilità — Inadempimento di uno Stato [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 48, dispositivo 1)

Dispositivo

1) 

La Repubblica di Polonia, non avendo introdotto un obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati in conformità alla parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, non avendo istituito un registro per tale localizzazione e non avendo reso pubbliche le informazioni ad essa relative, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva.

2) 

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 336 del 16.11.2013.


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 – Commissione / Polonia

(causa C‑478/13) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) — Immissione in commercio — Articolo 31, paragrafo 3, lettera b) — Localizzazione degli OGM coltivati — Obbligo di informare le autorità competenti — Obbligo di istituire un registro pubblico — Leale cooperazione»

1. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Misure di trasposizione vigenti precedentemente a tale termine ma non invocate nella fase precontenziosa del procedimento — Presa in considerazione [Art. 4, § 3, TUE; art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 33)

2. 

Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale — Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18) (v. punto 43)

3. 

Ambiente — Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati — Direttiva 2001/18 — Localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati — Insussistenza di pubblico registro — Inammissibilità — Inadempimento di uno Stato [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 31, § 3, b)] (v. punto 48, dispositivo 1)

Dispositivo

1) 

La Repubblica di Polonia, non avendo introdotto un obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati in conformità alla parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, non avendo istituito un registro per tale localizzazione e non avendo reso pubbliche le informazioni ad essa relative, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva.

2) 

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


( 1 )   GU C 336 del 16.11.2013.