Causa C‑470/13
Generali-Providencia Biztosító Zrt
contro
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Applicabilità — Interesse transfrontaliero certo — Cause di esclusione da una procedura di gara d’appalto — Esclusione di un operatore economico che ha commesso un’infrazione alle regole nazionali della concorrenza, accertata con sentenza risalente a meno di cinque anni prima — Ammissibilità — Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 18 dicembre 2014
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni che non rientrano nel loro ambito di applicazione – Inclusione
(Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 7)
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva – Esclusione – Applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del trattato FUE – Presupposto – Appalto avente un interesse transfrontaliero certo
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 7)
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo nell’ambito degli appalti pubblici
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici – Rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza
(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto – Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale – Nozione – Interpretazione – Commissione un’infrazione al diritto della concorrenza, constatata con sentenza passata in giudicato – Inclusione
[Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 7 e 45, § 2, d)]
V. il testo della decisione.
(v. punti 22, 23, 25)
V. il testo della decisione.
(v. punto 27)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 32)
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che esclude la partecipazione a una procedura di gara d’appalto di un operatore economico che abbia commesso un’infrazione al diritto della concorrenza, constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato, per la quale gli è stata inflitta un’ammenda.
Infatti, la nozione di «errore nell’esercizio dell’attività professionale», ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1177/2009, comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore di cui trattasi e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operatore. Ciò considerato, occorre rilevare che la commissione di un’infrazione alle regole della concorrenza, in particolare qualora tale infrazione sia stata sanzionata con un’ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante nell’articolo 45, paragrafo 2, lettera d).
Peraltro, se una tale causa di esclusione è possibile in applicazione della direttiva 2004/18, essa deve a maggior ragione ritenersi giustificata in relazione agli appalti pubblici che non raggiungono la soglia rilevante definita all’articolo 7 della medesima direttiva e che, di conseguenza, non sono soggetti alle procedure particolari e rigorose previste dalla direttiva stessa.
(v. punti 34‑36, 39 e dispositivo)
Causa C‑470/13
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(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Applicabilità — Interesse transfrontaliero certo — Cause di esclusione da una procedura di gara d’appalto — Esclusione di un operatore economico che ha commesso un’infrazione alle regole nazionali della concorrenza, accertata con sentenza risalente a meno di cinque anni prima — Ammissibilità — Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 18 dicembre 2014
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni che non rientrano nel loro ambito di applicazione — Inclusione
(Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 7)
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Ambito di applicazione — Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva — Esclusione — Applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del trattato FUE — Presupposto — Appalto avente un interesse transfrontaliero certo
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 7)
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Portata dell’obbligo nell’ambito degli appalti pubblici
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici — Rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza
(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto — Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale — Nozione — Interpretazione — Commissione un’infrazione al diritto della concorrenza, constatata con sentenza passata in giudicato — Inclusione
[Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 7 e 45, § 2, d)]
V. il testo della decisione.
(v. punti 22, 23, 25)
V. il testo della decisione.
(v. punto 27)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 32)
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che esclude la partecipazione a una procedura di gara d’appalto di un operatore economico che abbia commesso un’infrazione al diritto della concorrenza, constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato, per la quale gli è stata inflitta un’ammenda.
Infatti, la nozione di «errore nell’esercizio dell’attività professionale», ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1177/2009, comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore di cui trattasi e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operatore. Ciò considerato, occorre rilevare che la commissione di un’infrazione alle regole della concorrenza, in particolare qualora tale infrazione sia stata sanzionata con un’ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante nell’articolo 45, paragrafo 2, lettera d).
Peraltro, se una tale causa di esclusione è possibile in applicazione della direttiva 2004/18, essa deve a maggior ragione ritenersi giustificata in relazione agli appalti pubblici che non raggiungono la soglia rilevante definita all’articolo 7 della medesima direttiva e che, di conseguenza, non sono soggetti alle procedure particolari e rigorose previste dalla direttiva stessa.
(v. punti 34‑36, 39 e dispositivo)