Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 ottobre 2014 – ICF / Commissione
(causa C‑467/13 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — Intese — Mercato mondiale del fluoruro di alluminio — Diritti della difesa — Contenuto della comunicazione degli addebiti — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Punto 18 — Valore totale delle vendite dei beni o servizi correlati all’infrazione — Obbligo di motivazione — Termine ragionevole — Riduzione dell’importo dell’ammenda»
1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Ricevibilità — Presupposti — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Valutazione dell’influenza potenziale di un documento non divulgato dalla Commissione sul contenuto di una decisione impugnata — Questione che rientra nella valutazione sovrana del Tribunale (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 26‑29) |
2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Ricevibilità — Presupposti — Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova — Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 30‑32) |
3. |
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Natura provvisoria — Abbandono degli addebiti rivelatisi infondati — Obbligo della Commissione di informarne gli interessati mediante un supplemento di addebiti — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27) (v. punti 33‑38) |
4. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Orientamenti adottati dalla Commissione — Importo di base dell’ammenda — Accordi mondiali di ripartizione dei mercati — Calcolo in funzione del valore delle vendite in relazione all’infrazione nel settore geografico interessato — Nozione riferita al valore delle vendite delle imprese che partecipano all’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 18) (v. punti 47, 48) |
5. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore — Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 50) |
6. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 52, 53, 64) |
7. |
Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza — Inosservanza del termine ragionevole — Conseguenze — Responsabilità extracontrattuale — Domanda fondata su una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Composizione dell’organo giudicante (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 57, 58) |
8. |
Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 59, 60) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Industries Chimiques du Fluor (ICF) è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 336 del 16.11.2013.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 ottobre 2014 – ICF / Commissione
(causa C‑467/13 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — Intese — Mercato mondiale del fluoruro di alluminio — Diritti della difesa — Contenuto della comunicazione degli addebiti — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Punto 18 — Valore totale delle vendite dei beni o servizi correlati all’infrazione — Obbligo di motivazione — Termine ragionevole — Riduzione dell’importo dell’ammenda»
1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Ricevibilità — Presupposti — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Valutazione dell’influenza potenziale di un documento non divulgato dalla Commissione sul contenuto di una decisione impugnata — Questione che rientra nella valutazione sovrana del Tribunale (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 26‑29) |
2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Ricevibilità — Presupposti — Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova — Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 30‑32) |
3. |
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Natura provvisoria — Abbandono degli addebiti rivelatisi infondati — Obbligo della Commissione di informarne gli interessati mediante un supplemento di addebiti — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27) (v. punti 33‑38) |
4. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Orientamenti adottati dalla Commissione — Importo di base dell’ammenda — Accordi mondiali di ripartizione dei mercati — Calcolo in funzione del valore delle vendite in relazione all’infrazione nel settore geografico interessato — Nozione riferita al valore delle vendite delle imprese che partecipano all’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 18) (v. punti 47, 48) |
5. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore — Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 50) |
6. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 52, 53, 64) |
7. |
Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza — Inosservanza del termine ragionevole — Conseguenze — Responsabilità extracontrattuale — Domanda fondata su una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Composizione dell’organo giudicante (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 57, 58) |
8. |
Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 59, 60) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Industries Chimiques du Fluor (ICF) è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 336 del 16.11.2013.