Causa C‑463/13

Stanley International Betting Ltd

e

Stanleybet Malta Ltd

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze

e

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 gennaio 2015

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

    (Art. 267 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che prevede l’organizzazione di una nuova gara avente ad oggetto concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Giustificazione attinente all’interesse generale – Proporzionalità – Ammissibilità

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26, 27)

  2.  Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

    Infatti, anche se tale normativa costituisce un ostacolo alle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, il succitato riordino del sistema delle concessioni può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.

    Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento.

    (v. punti 46, 53‑55 e dispositivo)


Causa C‑463/13

Stanley International Betting Ltd

e

Stanleybet Malta Ltd

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze

e

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 gennaio 2015

  1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

    (Art. 267 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che prevede l’organizzazione di una nuova gara avente ad oggetto concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Giustificazione attinente all’interesse generale — Proporzionalità — Ammissibilità

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26, 27)

  2.  Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

    Infatti, anche se tale normativa costituisce un ostacolo alle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, il succitato riordino del sistema delle concessioni può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.

    Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento.

    (v. punti 46, 53‑55 e dispositivo)