Causa C‑453/13
The Queen, su istanza di: Newby Foods Ltd
contro
Food Standards Agency
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]
«Tutela della salute — Regolamento (CE) n. 853/2004 — Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale — Allegato I, punti 1.14 e 1.15 — Nozioni di “carni separate meccanicamente” e di “preparazioni di carne” — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili — Tutela del consumatore — Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 ottobre 2014
Sanità pubblica – Igiene per gli alimenti di origine animale – Tutela dei consumatori – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Nozione di «carni separate meccanicamente» – Prodotto ottenuto mediante rimozione meccanica della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame – Inclusione – Presupposto
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/13, allegato I; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004, allegato I, punti 1.14 e 1.15)
I punti 1.14 e 1.15 dell’allegato I del regolamento n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, devono essere interpretati nel senso che il prodotto ottenuto mediante rimozione meccanica della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame dev’essere qualificato come carni separate meccanicamente ai sensi del predetto punto 1.14, allorché il metodo utilizzato comporta una perdita o una modificazione della struttura muscolo-fibrosa più ampia di quella strettamente localizzata nel punto di sezionamento, indipendentemente dal fatto che la tecnica impiegata non alteri la struttura delle ossa utilizzate. Tale prodotto non può essere qualificato come «preparazioni di carne» ai sensi del predetto punto 1.15.
Infatti, la definizione della nozione di «carni separate meccanicamente» di cui all’allegato I, punto 1.14, di detto regolamento riposa su tre criteri cumulativi che devono essere letti in combinazione gli uni con gli altri, ossia, in primo luogo, l’utilizzazione di ossa i cui muscoli interi sono già stati distaccati o di carcasse di pollame alle quali rimane attaccata della carne, in secondo luogo, l’impiego di metodi meccanici di separazione per recuperare tale carne e, in terzo luogo, la perdita o la modificazione della struttura muscolo-fibrosa della carne così recuperata a causa dell’utilizzo di detti metodi. In particolare, tale definizione non opera alcuna distinzione per quanto concerne il grado di perdita o di modificazione della struttura muscolo-fibrosa, in modo tale che qualsiasi perdita o modificazione di tale struttura è presa in considerazione nell’ambito di tale definizione. Pertanto, qualsiasi prodotto di carne che soddisfa questi tre criteri dev’essere qualificato come carni separate meccanicamente, indipendentemente dal grado di perdita o di modificazione della struttura muscolo-fibrosa, purché, a causa del metodo utilizzato, tale perdita o modificazione sia più ampia di quella strettamente localizzata nel punto di sezionamento.
(v. punti 41, 42, 67 e dispositivo)
Causa C‑453/13
The Queen, su istanza di: Newby Foods Ltd
contro
Food Standards Agency
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]
«Tutela della salute — Regolamento (CE) n. 853/2004 — Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale — Allegato I, punti 1.14 e 1.15 — Nozioni di “carni separate meccanicamente” e di “preparazioni di carne” — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili — Tutela del consumatore — Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 ottobre 2014
Sanità pubblica — Igiene per gli alimenti di origine animale — Tutela dei consumatori — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Nozione di «carni separate meccanicamente» — Prodotto ottenuto mediante rimozione meccanica della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame — Inclusione — Presupposto
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/13, allegato I; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004, allegato I, punti 1.14 e 1.15)
I punti 1.14 e 1.15 dell’allegato I del regolamento n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, devono essere interpretati nel senso che il prodotto ottenuto mediante rimozione meccanica della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame dev’essere qualificato come carni separate meccanicamente ai sensi del predetto punto 1.14, allorché il metodo utilizzato comporta una perdita o una modificazione della struttura muscolo-fibrosa più ampia di quella strettamente localizzata nel punto di sezionamento, indipendentemente dal fatto che la tecnica impiegata non alteri la struttura delle ossa utilizzate. Tale prodotto non può essere qualificato come «preparazioni di carne» ai sensi del predetto punto 1.15.
Infatti, la definizione della nozione di «carni separate meccanicamente» di cui all’allegato I, punto 1.14, di detto regolamento riposa su tre criteri cumulativi che devono essere letti in combinazione gli uni con gli altri, ossia, in primo luogo, l’utilizzazione di ossa i cui muscoli interi sono già stati distaccati o di carcasse di pollame alle quali rimane attaccata della carne, in secondo luogo, l’impiego di metodi meccanici di separazione per recuperare tale carne e, in terzo luogo, la perdita o la modificazione della struttura muscolo-fibrosa della carne così recuperata a causa dell’utilizzo di detti metodi. In particolare, tale definizione non opera alcuna distinzione per quanto concerne il grado di perdita o di modificazione della struttura muscolo-fibrosa, in modo tale che qualsiasi perdita o modificazione di tale struttura è presa in considerazione nell’ambito di tale definizione. Pertanto, qualsiasi prodotto di carne che soddisfa questi tre criteri dev’essere qualificato come carni separate meccanicamente, indipendentemente dal grado di perdita o di modificazione della struttura muscolo-fibrosa, purché, a causa del metodo utilizzato, tale perdita o modificazione sia più ampia di quella strettamente localizzata nel punto di sezionamento.
(v. punti 41, 42, 67 e dispositivo)