Causa C‑440/13
Croce Amica One Italia Srl
contro
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 89/665/CEE — Situazione personale del candidato o dell’offerente — Aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria — Indagini penali avviate nei confronti del legale rappresentante dell’aggiudicatario — Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e di revocare la procedura di gara — Sindacato giurisdizionale»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Revoca di un bando di gara – Normativa nazionale che prevede la possibilità di revoca a determinate condizioni – Ammissibilità – Obbligo per un’amministrazione aggiudicatrice di condurre a termine una procedura di aggiudicazione dopo aver dichiarato aggiudicatario un concorrente – Insussistenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 41, § 1, 43 e 45)
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665 – 43996 / Revoca di un bando di gara – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Normativa nazionale che riconosce ai giudici nazionali il potere di esercitare un controllo di opportunità sulla decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di rinunciare ad aggiudicare un appalto pubblico – Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 1, comma 3)
Gli articoli 41, paragrafo 1, 43 e 45 della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che, qualora i presupposti per l’applicazione delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo 45 non siano soddisfatti, detto articolo non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice decida di rinunciare ad aggiudicare un appalto pubblico per il quale si sia tenuta una gara e di non procedere all’aggiudicazione definitiva di tale appalto al solo concorrente che sia rimasto in gara e sia stato dichiarato aggiudicatario in via provvisoria.
Infatti, il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri prevedano, nella loro legislazione, la possibilità di adottare una decisione di revoca di un bando di gara. I motivi di una siffatta decisione di revoca possono essere fondati su ragioni correlate in particolare alla valutazione dell’opportunità, dal punto di vista dell’interesse pubblico, di condurre a termine una procedura di aggiudicazione, tenuto conto, fra l’altro, dell’eventuale modifica del contesto economico o delle circostanze di fatto o, ancora, delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice interessata. Una simile decisione può altresì essere motivata dal livello insufficiente di concorrenza, a motivo del fatto che, all’esito della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, un solo offerente restava idoneo a dare esecuzione a tale appalto. Ne consegue che, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, un’amministrazione aggiudicatrice non può essere obbligata a condurre a termine una procedura di aggiudicazione in corso e ad aggiudicare l’appalto di cui trattasi, anche con il solo offerente rimasto in gara.
(v. punti 35‑37, dispositivo 1)
Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere interpretati nel senso che il controllo previsto da tale disposizione costituisce un controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici, volto a garantire il rispetto delle norme pertinenti del diritto dell’Unione oppure delle disposizioni nazionali che recepiscono dette norme, senza che tale controllo possa essere limitato al solo carattere arbitrario delle decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, ciò non esclude la facoltà, per il legislatore nazionale, di attribuire ai giudici nazionali competenti il potere di esercitare un controllo in materia di opportunità.
Infatti, in mancanza di una normativa dell’Unione specifica in materia, le modalità del controllo giurisdizionale devono essere stabilite attraverso norme processuali nazionali, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Così, il legislatore nazionale può accordare ai giudici nazionali competenti poteri più estesi, funzionali all’esercizio di un controllo in materia di opportunità.
(v. punti 45, 46, dispositivo 2)
Causa C‑440/13
Croce Amica One Italia Srl
contro
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 89/665/CEE — Situazione personale del candidato o dell’offerente — Aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria — Indagini penali avviate nei confronti del legale rappresentante dell’aggiudicatario — Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e di revocare la procedura di gara — Sindacato giurisdizionale»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Revoca di un bando di gara — Normativa nazionale che prevede la possibilità di revoca a determinate condizioni — Ammissibilità — Obbligo per un’amministrazione aggiudicatrice di condurre a termine una procedura di aggiudicazione dopo aver dichiarato aggiudicatario un concorrente — Insussistenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 41, § 1, 43 e 45)
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — 43996 / Revoca di un bando di gara — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso — Normativa nazionale che riconosce ai giudici nazionali il potere di esercitare un controllo di opportunità sulla decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di rinunciare ad aggiudicare un appalto pubblico — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 1, comma 3)
Gli articoli 41, paragrafo 1, 43 e 45 della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che, qualora i presupposti per l’applicazione delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo 45 non siano soddisfatti, detto articolo non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice decida di rinunciare ad aggiudicare un appalto pubblico per il quale si sia tenuta una gara e di non procedere all’aggiudicazione definitiva di tale appalto al solo concorrente che sia rimasto in gara e sia stato dichiarato aggiudicatario in via provvisoria.
Infatti, il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri prevedano, nella loro legislazione, la possibilità di adottare una decisione di revoca di un bando di gara. I motivi di una siffatta decisione di revoca possono essere fondati su ragioni correlate in particolare alla valutazione dell’opportunità, dal punto di vista dell’interesse pubblico, di condurre a termine una procedura di aggiudicazione, tenuto conto, fra l’altro, dell’eventuale modifica del contesto economico o delle circostanze di fatto o, ancora, delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice interessata. Una simile decisione può altresì essere motivata dal livello insufficiente di concorrenza, a motivo del fatto che, all’esito della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, un solo offerente restava idoneo a dare esecuzione a tale appalto. Ne consegue che, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, un’amministrazione aggiudicatrice non può essere obbligata a condurre a termine una procedura di aggiudicazione in corso e ad aggiudicare l’appalto di cui trattasi, anche con il solo offerente rimasto in gara.
(v. punti 35‑37, dispositivo 1)
Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere interpretati nel senso che il controllo previsto da tale disposizione costituisce un controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici, volto a garantire il rispetto delle norme pertinenti del diritto dell’Unione oppure delle disposizioni nazionali che recepiscono dette norme, senza che tale controllo possa essere limitato al solo carattere arbitrario delle decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, ciò non esclude la facoltà, per il legislatore nazionale, di attribuire ai giudici nazionali competenti il potere di esercitare un controllo in materia di opportunità.
Infatti, in mancanza di una normativa dell’Unione specifica in materia, le modalità del controllo giurisdizionale devono essere stabilite attraverso norme processuali nazionali, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Così, il legislatore nazionale può accordare ai giudici nazionali competenti poteri più estesi, funzionali all’esercizio di un controllo in materia di opportunità.
(v. punti 45, 46, dispositivo 2)