Causa C‑428/13
Ministero dell’Economia e delle Finanze
e
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
contro
Yesmoke Tobacco SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)
«Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE — Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato — Determinazione di un’accisa — Principio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette — Facoltà degli Stati membri di stabilire un’accisa minima — Sigarette della classe di prezzo meno elevata — Normativa nazionale — Categoria specifica di sigarette — Fissazione dell’accisa nella misura del 115 %»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64 – Disposizione nazionale che stabilisce un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2011/64, artt. 7, § 2, e 8, § 6)
Gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che stabilisca non un’accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
Se lo vogliono, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64. Tale accisa minima rappresenta una soglia sotto la quale non è possibile nessuna riduzione proporzionale dell’imposta dovuta. Siccome l’accisa globale è applicata indistintamente a tutte le sigarette, con qualunque caratteristica e prezzo, l’accisa minima deve valere per tutte le sigarette, con qualunque caratteristica e prezzo. L’applicazione di un’accisa minima unicamente a talune categorie di sigarette consentirebbe, per certe altre categorie di sigarette, l’applicazione di un importo, a titolo di accisa globale, che sarebbe inferiore all’accisa minima, mentre l’introduzione di detta accisa minima dovrebbe, conformemente alla direttiva 2011/64, servire a impedire, in un contesto di prezzi bassi, una riduzione proporzionale sotto detta soglia dell’imposta dovuta e ad evitare così che il livello di tassazione delle sigarette meno costose sia troppo basso. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di introdurre un’accisa minima, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, la regolamentazione che adottano deve inserirsi nel contesto definito da detta direttiva senza contravvenire ai suoi obiettivi. Ora, l’applicazione di soglie d’imposta che variano in funzione delle caratteristiche o del prezzo delle sigarette comporterebbe distorsioni alla concorrenza tra le differenti sigarette e sarebbe quindi contraria all’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni neutre di concorrenza perseguito dalla direttiva 2011/64.
La direttiva 2011/64 prende peraltro in considerazione, conformemente ai suoi considerando 2, 14 e 16, l’obiettivo di protezione della salute. Purché le misure nazionali s’iscrivano nel contesto da essa definito, la direttiva 2011/64 non osta a che gli Stati membri portino avanti la lotta al tabagismo e assicurino un elevato livello di tutela della sanità pubblica mediante l’applicazione di accise.
(v. punti 26‑28, 30, 31, 35‑37)
Causa C‑428/13
Ministero dell’Economia e delle Finanze
e
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
contro
Yesmoke Tobacco SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)
«Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE — Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato — Determinazione di un’accisa — Principio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette — Facoltà degli Stati membri di stabilire un’accisa minima — Sigarette della classe di prezzo meno elevata — Normativa nazionale — Categoria specifica di sigarette — Fissazione dell’accisa nella misura del 115 %»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati — Direttiva 2011/64 — Disposizione nazionale che stabilisce un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2011/64, artt. 7, § 2, e 8, § 6)
Gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che stabilisca non un’accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
Se lo vogliono, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64. Tale accisa minima rappresenta una soglia sotto la quale non è possibile nessuna riduzione proporzionale dell’imposta dovuta. Siccome l’accisa globale è applicata indistintamente a tutte le sigarette, con qualunque caratteristica e prezzo, l’accisa minima deve valere per tutte le sigarette, con qualunque caratteristica e prezzo. L’applicazione di un’accisa minima unicamente a talune categorie di sigarette consentirebbe, per certe altre categorie di sigarette, l’applicazione di un importo, a titolo di accisa globale, che sarebbe inferiore all’accisa minima, mentre l’introduzione di detta accisa minima dovrebbe, conformemente alla direttiva 2011/64, servire a impedire, in un contesto di prezzi bassi, una riduzione proporzionale sotto detta soglia dell’imposta dovuta e ad evitare così che il livello di tassazione delle sigarette meno costose sia troppo basso. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di introdurre un’accisa minima, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, la regolamentazione che adottano deve inserirsi nel contesto definito da detta direttiva senza contravvenire ai suoi obiettivi. Ora, l’applicazione di soglie d’imposta che variano in funzione delle caratteristiche o del prezzo delle sigarette comporterebbe distorsioni alla concorrenza tra le differenti sigarette e sarebbe quindi contraria all’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni neutre di concorrenza perseguito dalla direttiva 2011/64.
La direttiva 2011/64 prende peraltro in considerazione, conformemente ai suoi considerando 2, 14 e 16, l’obiettivo di protezione della salute. Purché le misure nazionali s’iscrivano nel contesto da essa definito, la direttiva 2011/64 non osta a che gli Stati membri portino avanti la lotta al tabagismo e assicurino un elevato livello di tutela della sanità pubblica mediante l’applicazione di accise.
(v. punti 26‑28, 30, 31, 35‑37)