Causa C‑423/13
«Vilniaus energija» UAB
contro
Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)
«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Direttiva 2004/22/CE — Verifiche metrologiche dei sistemi di misurazione — Contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati — Divieto di utilizzare tale contatore in assenza di una previa verifica metrologica del sistema»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014
Ravvicinamento delle legislazioni – Strumenti di misura – Direttiva 2004/22 – Normativa e prassi nazionali che vietano l’utilizzo di un contatore d’acqua calda conforme a tutti i requisiti previsti da detta direttiva e connesso ad un dispositivo di trasmissione remota dei dati in assenza di una previa verifica metrologica del sistema – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22, considerando10 e artt. 1 e 8, §§ 3 e 4)
Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa e prassi nazionali che vietano l’utilizzo di un contatore d’acqua calda conforme a tutti i requisiti previsti da detta direttiva e connesso ad un dispositivo di trasmissione remota dei dati in assenza di un previa verifica metrologica del sistema – Inammissibilità – Giustificazione – Tutela dei consumatori – Violazione del principio di proporzionalità
(Art. 34 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22)
Un contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/22, relativa agli strumenti di misura, e che è connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati rientra nell’ambito di applicazione della stessa direttiva.
Qualora un settore abbia formato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione europea, qualunque provvedimento nazionale in materia dev’essere valutato sulla base delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario. Ciò si verifica nel caso della direttiva 2004/22 che è volta, come risulta in particolare dal suo considerando 3, a fissare in tutti gli Stati membri gli stessi requisiti di presentazione cui devono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, al fine della loro commercializzazione e/o messa in servizio.
Orbene, detta direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un tale contatore dell’acqua calda è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.
(v. punti 34, 35, 39, 40, 56 e dispositivo)
L’articolo 34 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti dalla direttiva 2004/22, relativa agli strumenti di misura, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.
Una normativa e una prassi nazionali siffatte sottopongono i dispositivi di trasmissione di dati remota (telemetrica) legalmente prodotti in altri Stati membri, i quali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/22, ad una verifica metrologica. Esse restringono così l’accesso al mercato dello Stato membro di importazione e devono quindi essere considerate come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni ai sensi dell’articolo 34 TFUE.
Laddove una verifica metrologica permetta di evitare distorsioni e falsificazioni nella trasmissione dei dati, una misura siffatta è idonea a garantire la tutela dei consumatori. Tuttavia, detta normativa e detta prassi vanno oltre quanto necessario a conseguire tale obiettivo.
(v. punti 47, 48, 51, 52, 56 e dispositivo)