1. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti – Nozione di «servizi» – Servizi consistenti in prestazioni correlate a detti prodotti – Inclusione – Presupposti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, artt. 2 e 3)
2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione che presenta carattere astratto e puramente ipotetico rispetto all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
1. Gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95 in materia di marchi d’impresa devono essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell’autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella suddetta direttiva.
(v. punto 27 e dispositivo)
2. Una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale dev’essere respinta quando risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.
(v. punto 30)
Causa C‑421/13
Apple Inc.
contro
Deutsches Patent- und Markenamt
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht)
«Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articoli 2 e 3 — Segni idonei a costituire un marchio — Carattere distintivo — Rappresentazione, mediante disegno, dell’allestimento di un negozio‑bandiera (“flagship store”) — Registrazione come marchio per “servizi” correlati ai prodotti posti in vendita in un simile negozio»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti – Nozione di «servizi» – Servizi consistenti in prestazioni correlate a detti prodotti – Inclusione – Presupposti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, artt. 2 e 3)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione che presenta carattere astratto e puramente ipotetico rispetto all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95 in materia di marchi d’impresa devono essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell’autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella suddetta direttiva.
(v. punto 27 e dispositivo)
Una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale dev’essere respinta quando risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.
(v. punto 30)