Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti – Nozione di «servizi» – Servizi consistenti in prestazioni correlate a detti prodotti – Inclusione – Presupposti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, artt. 2 e 3)

2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione che presenta carattere astratto e puramente ipotetico rispetto all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità

(Art. 267 TFUE)

Massima

1. Gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95 in materia di marchi d’impresa devono essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell’autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella suddetta direttiva.

(v. punto 27 e dispositivo)

2. Una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale dev’essere respinta quando risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.

(v. punto 30)


Causa C‑421/13

Apple Inc.

contro

Deutsches Patent- und Markenamt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht)

«Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articoli 2 e 3 — Segni idonei a costituire un marchio — Carattere distintivo — Rappresentazione, mediante disegno, dell’allestimento di un negozio‑bandiera (“flagship store”) — Registrazione come marchio per “servizi” correlati ai prodotti posti in vendita in un simile negozio»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti – Nozione di «servizi» – Servizi consistenti in prestazioni correlate a detti prodotti – Inclusione – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, artt. 2 e 3)

  2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione che presenta carattere astratto e puramente ipotetico rispetto all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

  1.  Gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95 in materia di marchi d’impresa devono essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell’autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella suddetta direttiva.

    (v. punto 27 e dispositivo)

  2.  Una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale dev’essere respinta quando risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.

    (v. punto 30)