Causa C‑383/13 PPU
M. G. e N. R.
contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]
«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Politica di immigrazione — Immigrazione clandestina e soggiorno irregolare — Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Procedimento di allontanamento — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Articolo 15, paragrafi 2 e 6 — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti — Violazione — Conseguenze»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2013
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Proroga del trattenimento – Violazione del diritto al contraddittorio – Conseguenze – Cessazione del trattenimento – Presupposti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 2 e 6)
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che, quando nell’ambito di un procedimento amministrativo la proroga di una misura di trattenimento è stata adottata in violazione del diritto di essere sentiti, il giudice nazionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può ordinare la cessazione del trattenimento soltanto se ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, che tale violazione abbia effettivamente privato colui che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente, di modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
Infatti, non riconoscere un simile potere di valutazione al giudice nazionale e imporre che qualsiasi violazione del diritto di essere sentiti comporti automaticamente l’annullamento della decisione di proroga del trattenimento e la cessazione dello stesso, anche quando una simile irregolarità sia in realtà ininfluente su tale decisione di proroga e il trattenimento soddisfi i requisiti sostanziali posti dall’articolo 15 della direttiva 2008/115, rischia di compromettere l’effetto utile di tale direttiva.
(v. punti 41, 45 e dispositivo)
Causa C‑383/13 PPU
M. G. e N. R.
contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]
«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Politica di immigrazione — Immigrazione clandestina e soggiorno irregolare — Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Procedimento di allontanamento — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Articolo 15, paragrafi 2 e 6 — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti — Violazione — Conseguenze»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2013
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Proroga del trattenimento — Violazione del diritto al contraddittorio — Conseguenze — Cessazione del trattenimento — Presupposti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 2 e 6)
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che, quando nell’ambito di un procedimento amministrativo la proroga di una misura di trattenimento è stata adottata in violazione del diritto di essere sentiti, il giudice nazionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può ordinare la cessazione del trattenimento soltanto se ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, che tale violazione abbia effettivamente privato colui che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente, di modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
Infatti, non riconoscere un simile potere di valutazione al giudice nazionale e imporre che qualsiasi violazione del diritto di essere sentiti comporti automaticamente l’annullamento della decisione di proroga del trattenimento e la cessazione dello stesso, anche quando una simile irregolarità sia in realtà ininfluente su tale decisione di proroga e il trattenimento soddisfi i requisiti sostanziali posti dall’articolo 15 della direttiva 2008/115, rischia di compromettere l’effetto utile di tale direttiva.
(v. punti 41, 45 e dispositivo)