Causa C‑357/13
Drukarnia Multipress sp. z o.o.
contro
Minister Finansów
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie)
«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 2008/7/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Assoggettamento all’imposta sui conferimenti — Conferimenti di capitali a favore di una società in accomandita per azioni — Qualificazione di tale tipo di società come società di capitali»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 aprile 2015
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Società di capitali – Nozione – Società in accomandita per azioni non inserite nell’allegato I, punto 21, della direttiva 2008/7 – Inclusione – Presupposti
[Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 2, § 1, b) e c), e allegato I, punto 21]
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni di diritto polacco va considerata una società di capitali ai sensi di tale disposizione, anche se solo una parte del suo capitale e dei suoi soci può soddisfare le condizioni previste da tale disposizione.
Infatti, dato che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/7, elenca in via tassativa e uniforme per tutti gli Stati membri le società che hanno la qualità di società di capitali ai sensi della medesima, la circostanza che una società in accomandita per azioni di diritto nazionale non figuri al punto 21 dell’allegato I alla direttiva 2008/7 tra le società di diritto nazionale che devono essere considerate società di capitali sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva non impedisce il riconoscimento della sua qualità di società di capitali quando essa possiede le caratteristiche enunciate all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Di conseguenza, qualsiasi società che risponda a tali criteri costituisce, indipendentemente dalla sua qualificazione nel diritto di ciascuno Stato membro, una «società di capitali» ai fini di tale direttiva.
Peraltro la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7 non contiene alcuna indicazione da cui possa desumersi che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere dalla nozione di «società di capitali» le strutture giuridiche ibride di cui solo una parte delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio sociale può essere negoziata in borsa o di cui solo una parte dei soci hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili dei debiti sociali solo nei limiti della loro partecipazione. In particolare, la predetta disposizione non fissa alcuna soglia, né in relazione all’entità delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio sociale della società negoziabili in Borsa né in relazione al numero di soci di una società che persegue scopi di lucro aventi il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e responsabili dei debiti sociali solo nei limiti della loro partecipazione, al di sotto della quale una società non possa essere considerata società di capitali sulla base della medesima disposizione.
(v. punti 25, 27‑30, 36 e dispositivo)
Causa C‑357/13
Drukarnia Multipress sp. z o.o.
contro
Minister Finansów
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie)
«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 2008/7/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Assoggettamento all’imposta sui conferimenti — Conferimenti di capitali a favore di una società in accomandita per azioni — Qualificazione di tale tipo di società come società di capitali»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 aprile 2015
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Società di capitali – Nozione – Società in accomandita per azioni non inserite nell’allegato I, punto 21, della direttiva 2008/7 – Inclusione – Presupposti
[Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 2, § 1, b) e c), e allegato I, punto 21]
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni di diritto polacco va considerata una società di capitali ai sensi di tale disposizione, anche se solo una parte del suo capitale e dei suoi soci può soddisfare le condizioni previste da tale disposizione.
Infatti, dato che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/7, elenca in via tassativa e uniforme per tutti gli Stati membri le società che hanno la qualità di società di capitali ai sensi della medesima, la circostanza che una società in accomandita per azioni di diritto nazionale non figuri al punto 21 dell’allegato I alla direttiva 2008/7 tra le società di diritto nazionale che devono essere considerate società di capitali sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva non impedisce il riconoscimento della sua qualità di società di capitali quando essa possiede le caratteristiche enunciate all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Di conseguenza, qualsiasi società che risponda a tali criteri costituisce, indipendentemente dalla sua qualificazione nel diritto di ciascuno Stato membro, una «società di capitali» ai fini di tale direttiva.
Peraltro la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7 non contiene alcuna indicazione da cui possa desumersi che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere dalla nozione di «società di capitali» le strutture giuridiche ibride di cui solo una parte delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio sociale può essere negoziata in borsa o di cui solo una parte dei soci hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili dei debiti sociali solo nei limiti della loro partecipazione. In particolare, la predetta disposizione non fissa alcuna soglia, né in relazione all’entità delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio sociale della società negoziabili in Borsa né in relazione al numero di soci di una società che persegue scopi di lucro aventi il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e responsabili dei debiti sociali solo nei limiti della loro partecipazione, al di sotto della quale una società non possa essere considerata società di capitali sulla base della medesima disposizione.
(v. punti 25, 27‑30, 36 e dispositivo)