Causa C‑352/13

Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

contro

Akzo Nobel NV e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Landgericht Dortmund)

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 6, paragrafo 1 — Ricorso proposto contro più convenuti domiciliati in Stati membri diversi e che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno e la produzione di informazioni — Competenza del giudice adito rispetto ad una pluralità di convenuti — Rinuncia agli atti nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Articolo 5, punto 3 — Clausole attributive di competenza — Articolo 23 — Effettiva attuazione del divieto di intese»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2015

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Pluralità di convenuti — Competenza del tribunale di uno dei convenuti — Interpretazione restrittiva — Presupposto — Rapporto di connessione — Nozione di connessione

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Pluralità di convenuti — Azione proposta contro più imprese che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria al diritto dell’Unione e volta alla loro condanna in solido al risarcimento del danno e alla produzione di informazioni — Rinuncia all’azione unicamente nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito — Irrilevanza — Presupposto — Assenza di collusione tra le parti

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui si è verificato il danno e luogo dell’evento causale — Azione proposta contro più imprese che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria al diritto dell’Unione e volta alla loro condanna in solido al risarcimento del danno e alla produzione di informazioni — Evento dannoso avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente — Vittima che ha la scelta del giudice da adire

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Proroga di competenza — Clausola attributiva di competenza — Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto — Opponibilità ai terzi di tale clausola — Presupposto — Consenso del terzo a tale clausola — Limite — Successione universale del terzo alla controparte originaria in tutti i suoi diritti e obblighi

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 23)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Proroga di competenza — Clausola attributiva di competenza — Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di fornitura — Azione proposta contro più imprese che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria al diritto dell’Unione e volta alla loro condanna in solido al risarcimento del danno e alla produzione di informazioni — Giudice adito vincolato da una siffatta clausola che deroga a competenze speciali — Presupposto — Clausola che fa riferimento alle controversie relative all’infrazione al diritto della concorrenza

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 5, punto 3, 6, punto 1, e 23, § 1)

  1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, ma è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto.

    Quest’ultima condizione relativa all’esistenza di una stessa fattispecie di fatto e di diritto è soddisfatta quando le convenute nel procedimento principale abbiano partecipato all’attuazione di un’intesa dichiarata dalla Commissione come costitutiva di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, concludendo ed eseguendo contratti conformemente a tale intesa e ciò nonostante il fatto che detta partecipazione sia avvenuta in modo difforme, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista temporale.

    (v. punti 20, 21)

  2.  L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione può applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione europea, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una collusione tra l’attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione alla data di proposizione di detta azione.

    Infatti, da un lato, decidere separatamente azioni di risarcimento del danno nei confronti di più società con sede in Stati membri diversi che hanno partecipato a un’intesa unica e continuata, in violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, può portare a decisioni incompatibili ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

    Dall’altro lato, sebbene spetti al giudice adito valutare gli indizi che dimostrino l’esistenza di una collusione tra le parti interessate allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione al momento della proposizione della domanda, il solo fatto di aver condotto delle trattative in vista di un’eventuale transazione stragiudiziale non è atto a dimostrare una siffatta collusione. Per contro, sarebbe così se risultasse che una siffatta transazione è stata effettivamente conclusa, ma è stata dissimulata al fine di creare l’apparenza della sussistenza delle condizioni di applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

    (v. punti 25, 31‑33, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno a motivo di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, accertata dalla Commissione europea, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può, in forza di detto articolo 5, punto 3, scegliere di proporre la sua azione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l’intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito, vuoi dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale.

    (v. punto 56, dispositivo 2)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 64, 65)

  5.  L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso consente, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura, anche qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli articoli 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento, a condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza.

    Una clausola attributiva di competenza può riguardare, infatti, solo controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, circostanza che limita la portata di un accordo attributivo di competenza alle sole controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola è stata conclusa. Tale requisito ha lo scopo di evitare che una parte sia colta di sorpresa dall’attribuzione, ad un foro determinato, dell’insieme delle controversie che sorgessero nei rapporti che essa intrattiene con la controparte e che trovassero origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale è stata convenuta l’attribuzione di competenza. Alla luce di tale obiettivo, il giudice nazionale deve in particolare considerare che una clausola che si riferisce astrattamente alle controversie che sorgano nei rapporti contrattuali non copre una controversia relativa alla responsabilità extracontrattuale in cui una controparte è asseritamente incorsa a causa del suo comportamento conforme a un’intesa illecita. Poiché, infatti, una controversia del genere non è ragionevolmente prevedibile per l’impresa vittima al momento in cui essa ha prestato il consenso alla suddetta clausola, in quanto l’intesa illecita in cui è implicata la sua controparte le era ignota a tale data, non si può ritenere che essa trovi origine nei rapporti contrattuali.

    Al contrario, in presenza di una clausola che faccia riferimento alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza e che designi un giudice di uno Stato membro diverso da quello del giudice del rinvio, quest’ultimo dovrebbe declinare la propria competenza, anche qualora tale clausola porti a escludere le norme speciali sulla competenza di cui agli articoli 5 e/o 6 del regolamento n. 44/2001.

    (v. punti 68‑72, dispositivo 3)


Causa C‑352/13

Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

contro

Akzo Nobel NV e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Landgericht Dortmund)

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 6, paragrafo 1 — Ricorso proposto contro più convenuti domiciliati in Stati membri diversi e che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno e la produzione di informazioni — Competenza del giudice adito rispetto ad una pluralità di convenuti — Rinuncia agli atti nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Articolo 5, punto 3 — Clausole attributive di competenza — Articolo 23 — Effettiva attuazione del divieto di intese»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2015

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Competenza del tribunale di uno dei convenuti – Interpretazione restrittiva – Presupposto – Rapporto di connessione – Nozione di connessione

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Azione proposta contro più imprese che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria al diritto dell’Unione e volta alla loro condanna in solido al risarcimento del danno e alla produzione di informazioni – Rinuncia all’azione unicamente nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito – Irrilevanza – Presupposto – Assenza di collusione tra le parti

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato il danno e luogo dell’evento causale – Azione proposta contro più imprese che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria al diritto dell’Unione e volta alla loro condanna in solido al risarcimento del danno e alla produzione di informazioni – Evento dannoso avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente – Vittima che ha la scelta del giudice da adire

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto – Opponibilità ai terzi di tale clausola – Presupposto – Consenso del terzo a tale clausola – Limite – Successione universale del terzo alla controparte originaria in tutti i suoi diritti e obblighi

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 23)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di fornitura – Azione proposta contro più imprese che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria al diritto dell’Unione e volta alla loro condanna in solido al risarcimento del danno e alla produzione di informazioni – Giudice adito vincolato da una siffatta clausola che deroga a competenze speciali – Presupposto – Clausola che fa riferimento alle controversie relative all’infrazione al diritto della concorrenza

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 5, punto 3, 6, punto 1, e 23, § 1)

  1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, ma è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto.

    Quest’ultima condizione relativa all’esistenza di una stessa fattispecie di fatto e di diritto è soddisfatta quando le convenute nel procedimento principale abbiano partecipato all’attuazione di un’intesa dichiarata dalla Commissione come costitutiva di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, concludendo ed eseguendo contratti conformemente a tale intesa e ciò nonostante il fatto che detta partecipazione sia avvenuta in modo difforme, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista temporale.

    (v. punti 20, 21)

  2.  L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione può applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione europea, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una collusione tra l’attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione alla data di proposizione di detta azione.

    Infatti, da un lato, decidere separatamente azioni di risarcimento del danno nei confronti di più società con sede in Stati membri diversi che hanno partecipato a un’intesa unica e continuata, in violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, può portare a decisioni incompatibili ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

    Dall’altro lato, sebbene spetti al giudice adito valutare gli indizi che dimostrino l’esistenza di una collusione tra le parti interessate allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione al momento della proposizione della domanda, il solo fatto di aver condotto delle trattative in vista di un’eventuale transazione stragiudiziale non è atto a dimostrare una siffatta collusione. Per contro, sarebbe così se risultasse che una siffatta transazione è stata effettivamente conclusa, ma è stata dissimulata al fine di creare l’apparenza della sussistenza delle condizioni di applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

    (v. punti 25, 31‑33, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno a motivo di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, accertata dalla Commissione europea, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può, in forza di detto articolo 5, punto 3, scegliere di proporre la sua azione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l’intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito, vuoi dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale.

    (v. punto 56, dispositivo 2)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 64, 65)

  5.  L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso consente, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura, anche qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli articoli 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento, a condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza.

    Una clausola attributiva di competenza può riguardare, infatti, solo controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, circostanza che limita la portata di un accordo attributivo di competenza alle sole controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola è stata conclusa. Tale requisito ha lo scopo di evitare che una parte sia colta di sorpresa dall’attribuzione, ad un foro determinato, dell’insieme delle controversie che sorgessero nei rapporti che essa intrattiene con la controparte e che trovassero origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale è stata convenuta l’attribuzione di competenza. Alla luce di tale obiettivo, il giudice nazionale deve in particolare considerare che una clausola che si riferisce astrattamente alle controversie che sorgano nei rapporti contrattuali non copre una controversia relativa alla responsabilità extracontrattuale in cui una controparte è asseritamente incorsa a causa del suo comportamento conforme a un’intesa illecita. Poiché, infatti, una controversia del genere non è ragionevolmente prevedibile per l’impresa vittima al momento in cui essa ha prestato il consenso alla suddetta clausola, in quanto l’intesa illecita in cui è implicata la sua controparte le era ignota a tale data, non si può ritenere che essa trovi origine nei rapporti contrattuali.

    Al contrario, in presenza di una clausola che faccia riferimento alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza e che designi un giudice di uno Stato membro diverso da quello del giudice del rinvio, quest’ultimo dovrebbe declinare la propria competenza, anche qualora tale clausola porti a escludere le norme speciali sulla competenza di cui agli articoli 5 e/o 6 del regolamento n. 44/2001.

    (v. punti 68‑72, dispositivo 3)