SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 giugno 2014 ( *1 )

«Regolamento (CE) n. 6/2002 — Disegno o modello comunitario — Articolo 6 — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Articolo 85, paragrafo 2 — Disegno o modello comunitario non registrato — Validità — Requisiti — Onere della prova»

Nella causa C‑345/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Irlanda), con decisione del 6 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2013, nel procedimento

Karen Millen Fashions Ltd

contro

Dunnes Stores,

Dunnes Stores (Limerick) Ltd,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Karen Millen Fashions Ltd, da J. Waters, solicitor;

per la Dunnes Stores e la Dunnes Stores (Limerick) Ltd, da G. Byrne, solicitor;

per il governo del Regno Unito, da S. Brighouse, in qualità di agente, assistita da N. Saunders, barrister;

per la Commissione europea, da F.W. Bulst e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 6 e 85, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la Karen Millen Fashions Ltd (in prosieguo: la «KMF») e, dall’altra, la Dunnes Stores e la Dunnes Stores (Limerick) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Dunnes») in merito ad una domanda della KMF diretta ad ottenere il divieto di utilizzo, da parte di queste ultime, di disegni o modelli.

Contesto normativo

L’accordo TRIPS

3

L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo TRIPS») costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).

4

Alla sezione 4, intitolata «Disegni industriali», della parte II di tale accordo, intitolata «Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale», l’articolo 25, a sua volta intitolato «Requisiti per la protezione», così dispone:

«1.   I membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

(…)».

Il regolamento n. 6/2002

5

I considerando 9, 14, 16, 17, 19 e 25 del regolamento n. 6/2002 enunciano quanto segue:

«(9)

Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE.

(…)

(14)

Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello.

(…)

(16)

Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un’importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

(17)

Da quanto precede scaturisce l’esigenza d’istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

(…)

(19)

Un disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli.

(…)

(25)

I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato. Per questi settori sussiste anche l’esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda multipla renderà possibile soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda multipla tuttavia possono essere considerati indipendenti l’uno dall’altro per quanto riguarda le licenze, i diritti reali, le esecuzioni forzate, le procedure d’insolvenza, la rinuncia, il rinnovo, la cessione, la pubblicazione differita o la dichiarazione di nullità».

6

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 6/2002:

«1.   Sono di seguito denominati “disegni o modelli comunitari” i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.

2.   Un disegno o modello comunitario è protetto:

a)

come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;

(…)».

7

In base all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

8

L’articolo 5 di detto regolamento così prevede:

«1.   Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a)

per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)

per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2.   Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».

9

L’articolo 6 del medesimo regolamento così dispone:

«1.   Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a)

per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)

per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2.   Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

10

L’articolo 11 del regolamento n. 6/2002 è così formulato:

«1.   Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

11

L’articolo 19 di tale regolamento così recita:

«1.   Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2.   Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

L’utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

(…)».

12

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del detto regolamento:

«Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell’individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

La KMF è una società di diritto inglese la cui attività consiste nel produrre e vendere capi d’abbigliamento femminile.

14

La Dunnes è un importante gruppo di vendita al dettaglio in Irlanda che, tra l’altro, vende capi d’abbigliamento femminile.

15

Nel 2005, la KMF ha creato e messo in vendita in Irlanda una camicia a righe, in versione blu e in versione marrone, e un top di maglia nero (in prosieguo: i «capi della KMF»).

16

Alcuni rappresentanti della Dunnes hanno acquistato esemplari dei capi d’abbigliamento della KMF presso uno dei punti vendita irlandesi di quest’ultima società. In seguito, la Dunnes ha fatto produrre copie di tali capi fuori dall’Irlanda e li ha messi in vendita nei propri negozi irlandesi alla fine del 2006.

17

Affermando di essere titolare di disegni o modelli comunitari non registrati relativi ai suddetti capi, il 2 gennaio 2007 la KMF ha proposto ricorso dinanzi alla High Court, chiedendo in particolare di vietare alla Dunnes l’utilizzo di tali disegni o modelli e domandando un risarcimento.

18

La High Court ha accolto tale ricorso.

19

La Dunnes ha interposto appello contro la decisione della High Court dinanzi alla Supreme Court.

20

Tale giudice dichiara che la Dunnes non contesta di aver copiato i capi della KMF e ammette che i disegni o modelli comunitari non registrati di cui la KMF afferma di essere titolare sono nuovi.

21

Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che la Dunnes contesta che la KMF sia titolare di un disegno o modello comunitario non registrato per ciascuno dei capi d’abbigliamento della KMF, poiché, da una parte, essi non presentano un carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002 e, dall’altra, tale regolamento impone alla KMF di provare che i capi in questione presentano effettivamente tale carattere.

22

È in tale contesto che la Supreme Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello per il quale si rivendica il diritto alla protezione quale disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi del regolamento [n. 6/2002], se l’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato, ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, debba essere considerata con riferimento alla differenza rispetto all’impressione generale suscitata in tale utilizzatore:

a)

da qualsiasi singolo disegno o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, oppure

b)

da qualsiasi combinazione di elementi di disegni o modelli noti di più di uno di siffatti disegni o modelli anteriori.

2)

Se un tribunale dei disegni e modelli comunitari sia tenuto a considerare valido un disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento [n. 6/2002], qualora il titolare del diritto si limiti ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece il titolare del diritto sia tenuto a provare che il disegno o modello ha carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su un utilizzatore siffatto da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente, o da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori.

24

A tal proposito, occorre precisare che dal tenore dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 non risulta che l’impressione generale di cui all’articolo in parola debba essere quella prodotta da una combinazione del genere.

25

Giacché, infatti, fa riferimento all’impressione generale che «qualsiasi disegno o modello» che sia stato divulgato al pubblico suscita in un utilizzatore informato, l’articolo 6 summenzionato deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente.

26

Come osservato dal governo del Regno Unito e dalla Commissione europea, tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza in base alla quale, laddove possibile, l’utilizzatore informato procederà ad un confronto diretto dei disegni o modelli contestati (v. sentenze PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 55, e Neuman e a./José Manuel Baena Grupo, C‑101/11 P e C‑102/11 P, EU:C:2012:641, punto 54), poiché siffatto confronto si riferisce effettivamente all’impressione suscitata su tale utilizzatore non da un insieme di elementi specifici o di parti di disegni o modelli anteriori, bensì da disegni o modelli anteriori individualizzati e determinati.

27

La Corte ha parimenti dichiarato che non si può escludere che un confronto diretto non sia fattibile o sia inusuale nel settore interessato, segnatamente a causa di circostanze particolari oppure per le caratteristiche degli oggetti che il marchio anteriore e il disegno o modello contestato rappresentano. A questo proposito, essa ha rilevato che, in mancanza di indicazioni precise a tal riguardo nel regolamento n. 6/2002, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di limitare a un confronto diretto la valutazione degli eventuali modelli o disegni (v. sentenze PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, punti 55 e 57, e Neuman e a./José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, punti 54 e 56).

28

Occorre tuttavia rilevare, al riguardo, che se è vero che la Corte ha ammesso la possibilità di un confronto indiretto dei disegni o modelli di cui trattasi, essa si è in seguito limitata a dichiarare che il Tribunale dell’Unione europea poteva, senza incorrere in errore di diritto, fondare il suo ragionamento sul ricordo imperfetto dell’impressione generale suscitata da tali disegni o modelli (v. sentenze PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, punto 58, e Neuman e a./José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, punto 57).

29

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 48 a 50 delle sue conclusioni, un siffatto confronto indiretto fondato su un ricordo imperfetto si riferisce non ad un ricordo di elementi specifici tratti da più disegni o modelli anteriori, ma al ricordo di disegni o modelli determinati.

30

Le considerazioni che precedono non possono essere inficiate dagli argomenti dedotti dalla Dunnes.

31

Pertanto, da un lato, quanto agli argomenti fondati sui considerando 14 e 19 del regolamento n. 6/2002, in cui ricorrono, rispettivamente, le espressioni «insieme dei disegni o modelli già esistenti» e «rispetto ad altri disegni o modelli», occorre rammentare che il preambolo di un atto comunitario non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto interessato né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (sentenza Deutsches Milch-Kontor, C‑136/04, EU:C:2005:716, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

32

In ogni caso, occorre rilevare che pur se il considerando 14 del regolamento n. 6/2002 si riferisce all’impressione suscitata su un utilizzatore informato dall’«insieme dei disegni o modelli già esistenti», tale espressione non ricorre in alcuna disposizione del regolamento in questione.

33

Inoltre, né l’utilizzo delle suddette espressioni né quello, al considerando 19 del regolamento n. 6/2002, dell’espressione «rispetto ad altri disegni o modelli» implicano che l’impressione che rileva ai fini dell’articolo 6 di tale regolamento sia quella suscitata non da disegni o modelli anteriori individualizzati, bensì da una combinazione di elementi isolati, tratti da tali disegni o modelli.

34

Quanto, dall’altro lato, al riferimento a «combinazioni di disegni noti», di cui alla seconda frase dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, è sufficiente osservare che tale disposizione è formulata in termini facoltativi e che, pertanto, le parti di tale accordo non sono tenute a prevedere che la novità o l’originalità di un disegno o modello siano valutate rispetto a tali combinazioni.

35

Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.

Sulla seconda questione

36

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei disegni e modelli comunitari consideri valido un disegno o modello comunitario non registrato, il titolare di tale disegno o modello è tenuto a provare che esso presenta un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo o deve limitarsi ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello.

37

Dal tenore dello stesso articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 risulta che, affinché un disegno o modello comunitario non registrato sia considerato valido, incombe al titolare del disegno o modello, da un lato, fornire la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento e, dall’altro, indicare in che cosa tale disegno o modello presenta il requisito dell’individualità.

38

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 di tale regolamento è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell’Unione europea.

39

Come indicato dal titolo stesso dell’articolo 85 del regolamento n. 6/2002, questo prevede, al suo paragrafo 1, una presunzione di validità dei disegni o modelli comunitari registrati e, al suo paragrafo 2, una presunzione di validità di disegni o modelli comunitari non registrati.

40

Orbene, l’attuazione di tale presunzione di validità è, per natura, incompatibile con l’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 avanzata dalla Dunnes, in base alla quale la prova che il titolare di un disegno o modello deve fornire in virtù di detta disposizione, ossia quella che sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 11 di tale regolamento, comprende la prova che il disegno o modello interessato soddisfi anche l’insieme delle condizioni di cui alla sezione 1 del titolo II del medesimo regolamento, vale a dire agli articoli da 3 a 9.

41

Del pari, l’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, letto in combinato disposto con l’articolo 11 di tale regolamento, proposta dalla Dunnes, avrebbe l’effetto di svuotare del suo significato e della sua sostanza la seconda condizione prevista al predetto articolo 85, paragrafo 2, ossia quella per cui il titolare di un disegno o modello deve indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello.

42

Inoltre, una tale interpretazione, come risulta anche dai considerando 16 e 17 del regolamento n. 6/2002, non sarebbe conforme all’obiettivo di semplicità e di rapidità che giustifica la protezione del disegno o modello comunitario non registrato.

43

A tal proposito, occorre osservare che la distinzione operata all’articolo 85 del regolamento n. 6/2002 tra i procedimenti relativi a un disegno o modello comunitario registrato e quelli relativi a un disegno o modello non registrato deriva dalla necessità, nel caso di quest’ultima categoria, di determinare la data a decorrere dalla quale il disegno o modello considerato beneficia della protezione prevista da tale regolamento nonché l’oggetto specifico di tale protezione. Infatti, in ragione della mancanza della formalità di registrazione, tali elementi possono risultare più difficilmente identificabili nel caso di un disegno o modello non registrato piuttosto che in quello di un disegno o modello registrato.

44

Per di più, laddove l’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 dovesse essere interpretato nel senso che un disegno o modello comunitario non registrato può essere considerato valido soltanto se il suo titolare dimostri che esso soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione 1 del titolo II di tale regolamento, la possibilità, prevista alla seconda frase del citato articolo 85, paragrafo 2, per il convenuto di contestare la validità del disegno o modello mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità sarebbe ampiamente privata del suo senso e svuotata della sua sostanza.

45

Per quanto concerne la seconda condizione di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, è sufficiente osservare che il testo di tale disposizione, limitandosi ad esigere dal titolare di un disegno o modello comunitario non registrato che questi indichi in che cosa esso presenta un carattere individuale, è privo di qualsiasi ambiguità e non può essere interpretato nel senso che comporta un obbligo di provare che il disegno o modello interessato presenti un carattere individuale.

46

Anche se infatti, data la mancanza per questa categoria di disegno o modello della formalità di registrazione, è necessario che il titolare del disegno o modello interessato specifichi l’oggetto della protezione che rivendica ai sensi di tale regolamento, è comunque sufficiente che questi indichi l’elemento o gli elementi del suo disegno o modello che conferiscono ad esso un carattere individuale.

47

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei disegni e modelli comunitari consideri valido un disegno o modello comunitario non registrato, il titolare di tale disegno o modello non è tenuto a provare che esso presenta un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo, ma deve unicamente indicare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ossia identificare l’elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a giudizio del suo titolare, conferiscono ad esso tale carattere.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.

 

2)

L’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei disegni e modelli comunitari consideri valido un disegno o modello comunitario non registrato, il titolare di tale disegno o modello non è tenuto a provare che esso presenta un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo, ma deve unicamente indicare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ossia identificare l’elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a giudizio del suo titolare, conferiscono ad esso tale carattere.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.