Causa C‑336/13 P
Commissione europea
contro
IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH
«Impugnazione — Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario — Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea — Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi — Calcolo degli interessi»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015
Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito gravante sulla Commissione – Interessi dovuti – Interessi compensativi – Interessi moratori – Distinzione – Provvedimento di esecuzione di una sentenza del Tribunale
(Art. 266 TFUE)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inoperante – Rigetto
(Art. 256, § 1, TFUE)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto
Il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito gravante sulla Commissione e a spingere il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza di annullamento. La concessione di interessi compensativi non costituisce, invece, un provvedimento di esecuzione di una sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ma ricade nell’ambito applicativo del secondo comma di detto articolo 266, che si riferisce all’articolo 340 TFUE, ossia al contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Tale categoria di interessi è volta, infatti, a compensare il decorso del tempo fino alla valutazione giudiziale dell’importo del danno, indipendentemente da qualsiasi ritardo imputabile al debitore.
Poiché l’obbligo gravante sulla Commissione di pagare il credito principale maggiorato di interessi trova fondamento non nell’esecuzione della sua decisione, ma nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale, possono essere concessi solamente interessi moratori in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE.
(v. punti 30, 31, 37, 38)
V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
V. il testo della decisione.
(v. punti 53, 64)
Causa C‑336/13 P
Commissione europea
contro
IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH
«Impugnazione — Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario — Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea — Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi — Calcolo degli interessi»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015
Risorse proprie dell’Unione europea — Pagamento di un credito gravante sulla Commissione — Interessi dovuti — Interessi compensativi — Interessi moratori — Distinzione — Provvedimento di esecuzione di una sentenza del Tribunale
(Art. 266 TFUE)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inoperante — Rigetto
(Art. 256, § 1, TFUE)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto dell’Unione — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
Il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito gravante sulla Commissione e a spingere il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza di annullamento. La concessione di interessi compensativi non costituisce, invece, un provvedimento di esecuzione di una sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ma ricade nell’ambito applicativo del secondo comma di detto articolo 266, che si riferisce all’articolo 340 TFUE, ossia al contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Tale categoria di interessi è volta, infatti, a compensare il decorso del tempo fino alla valutazione giudiziale dell’importo del danno, indipendentemente da qualsiasi ritardo imputabile al debitore.
Poiché l’obbligo gravante sulla Commissione di pagare il credito principale maggiorato di interessi trova fondamento non nell’esecuzione della sua decisione, ma nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale, possono essere concessi solamente interessi moratori in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE.
(v. punti 30, 31, 37, 38)
V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
V. il testo della decisione.
(v. punti 53, 64)