Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2014 – Società Italiana Calzature / UAMI
(cause riunite C‑308/13 P e C‑309/13 P) 1 ( 1 )
«Impugnazioni — Marchi comunitari — Regolamento (CE) n. 40/94 — Registrazione dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi “GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” e “BY GIUSEPPE ZANOTTI” — Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l’elemento denominativo “ZANOTTI” — Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso»
1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40, 41, 52) |
2. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 42, 43, 47, 59, 64) |
3. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inoperante — Rigetto (v. punto 49) |
4. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 50) |
5. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione — Marchio anteriore che occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 60‑62) |
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 233 del 10.8.2013.