Causa C‑306/13
LVP NV
contro
Belgische Staat
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brussel)
«Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Aliquote tariffarie applicabili»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2014
Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Effetto diretto – Insussistenza – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione volto a garantirne l’esecuzione o che vi fa espresso e preciso riferimento
(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; regolamento del Consiglio n. 1964/2005, art. 1, § 1; decisione del Consiglio n. 94/800)
Le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non sono idonee a creare diritti per i singoli che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali al fine di opporsi all’applicazione del dazio doganale di 176 EUR/tonnellata istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane.
Infatti, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano, in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione. Solamente nell’ipotesi in cui l’Unione avesse inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC o nel caso in cui l’atto dell’Unione rinviasse espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC spetterebbe alla Corte controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC.
Tuttavia, l’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non è volta a garantire l’esecuzione nell’ordinamento giuridico dell’Unione di un obbligo specifico assunto nell’ambito del GATT del 1994 né rinvia espressamente a precise disposizioni dell’accordo medesimo. Allo stesso modo, il regolamento n. 1964/2005 non può essere considerato quale misura destinata a garantire l’esecuzione dell’ordinamento giuridico dell’Unione di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC. Infine, la semplice allusione al contesto dei negoziati avviati dall’Unione nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT del 1994, contenuta nei considerando da 2 a 5 del regolamento n. 1964/2005, non può consentire di ritenere che detto regolamento risponda alla condizione secondo cui l’atto dell’Unione di cui trattasi deve rinviare espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC.
(v. punti 44, 47, 49, 58‑60 e dispositivo)
Causa C‑306/13
LVP NV
contro
Belgische Staat
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brussel)
«Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Aliquote tariffarie applicabili»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2014
Accordi internazionali — Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio — GATT del 1994 — Effetto diretto — Insussistenza — Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione — Eccezioni — Atto dell’Unione volto a garantirne l’esecuzione o che vi fa espresso e preciso riferimento
(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; regolamento del Consiglio n. 1964/2005, art. 1, § 1; decisione del Consiglio n. 94/800)
Le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non sono idonee a creare diritti per i singoli che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali al fine di opporsi all’applicazione del dazio doganale di 176 EUR/tonnellata istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane.
Infatti, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano, in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione. Solamente nell’ipotesi in cui l’Unione avesse inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC o nel caso in cui l’atto dell’Unione rinviasse espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC spetterebbe alla Corte controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC.
Tuttavia, l’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non è volta a garantire l’esecuzione nell’ordinamento giuridico dell’Unione di un obbligo specifico assunto nell’ambito del GATT del 1994 né rinvia espressamente a precise disposizioni dell’accordo medesimo. Allo stesso modo, il regolamento n. 1964/2005 non può essere considerato quale misura destinata a garantire l’esecuzione dell’ordinamento giuridico dell’Unione di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC. Infine, la semplice allusione al contesto dei negoziati avviati dall’Unione nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT del 1994, contenuta nei considerando da 2 a 5 del regolamento n. 1964/2005, non può consentire di ritenere che detto regolamento risponda alla condizione secondo cui l’atto dell’Unione di cui trattasi deve rinviare espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC.
(v. punti 44, 47, 49, 58‑60 e dispositivo)