SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 ottobre 2014 ( *1 )

«Fiscalità — Direttiva 2008/7/CE — Articoli 5, paragrafo 2, e 6 — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sulla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati»

Nella causa C‑299/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Belgio), con decisione del 16 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2013,

Isabelle Gielen

contro

Ministerraad,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per I. Gielen, da P. Malherbe, avocat;

per il governo belga, da M. Jacobs e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Lyal e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, paragrafo 2, e 6 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11).

2

Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Gielen e il Ministerraad [Consiglio dei ministri] in merito all’imposta sulla conversione di titoli al portatore in titoli dematerializzati o in titoli nominativi.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 2 e 9 della direttiva 2008/7 sono formulati nel modo seguente:

«(2)

Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, cioè l’imposta sui conferimenti (l’imposta sui conferimenti di capitali in società), l’imposta di bollo sui titoli e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli.

(…)

(9)

Oltre all’imposta sui conferimenti non dovrebbero essere applicate altre imposte indirette sulla raccolta di capitali (…)».

4

Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva:

«La presente direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti:

a)

conferimenti di capitale a società di capitali;

b)

operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;

c)

emissione di taluni titoli e obbligazioni».

5

L’articolo 3 della medesima direttiva elenca una serie di operazioni che sono considerate come conferimenti di capitale ai suoi fini.

6

L’articolo 5 della direttiva 2008/7, rubricato «Operazioni non soggette all’imposta indiretta», stabilisce quanto segue:

«1.   Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:

a)

conferimenti di capitale;

b)

prestiti, o prestazioni di servizi, effettuati nel quadro dei conferimenti di capitale;

c)

registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica;

d)

modifica dell’atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali, e in particolare le operazioni seguenti:

i)

la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso;

ii)

il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali;

iii)

la modifica dell’oggetto sociale di una società di capitali;

iv)

la proroga di una società di capitali;

e)

le operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4.

2.   Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni:

a)

la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b)

i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

7

L’articolo 6 della medesima direttiva, rubricato «Imposte e imposta sul valore aggiunto», dispone:

«1.   Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti:

a)

imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

b)

imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio;

c)

imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società di capitali, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;

d)

imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche;

e)

diritti di carattere remunerativo;

f)

imposta sul valore aggiunto.

2.   L’importo delle imposte e dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), non varia in funzione del fatto che la sede della direzione effettiva o la sede statuaria della società di capitali si trovino o no all’interno del territorio dello Stato membro che impone tali imposte e diritti. I relativi importi non possono essere superiori a quelli delle imposte e dei diritti applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che impone le imposte e i diritti suddetti».

8

La direttiva 2008/7 ha, conformemente ai suoi articoli 16 e 17, abrogato e sostituito, con effetto al 1o gennaio 2009, la direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»). Le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/7 riprendono, in sostanza, il contenuto degli articoli 11 e 12, paragrafo 1, della direttiva 69/335.

Il diritto belga

9

In sostanza, gli articoli da 3 a 5 e 7 della legge del 14 dicembre 2005, recante soppressione dei titoli al portatore (Belgisch Staatsblad del 23 dicembre 2005, pag. 55488, e del 6 febbraio 2006, pag. 6111), prevedono un divieto, a partire dal 1o gennaio 2008, di emettere e di consegnare materialmente nuovi titoli al portatore, una conversione ex lege di determinati titoli al portatore in titoli dematerializzati nonché un obbligo di convertire gli altri titoli al portatore, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, in titoli dematerializzati o in titoli nominativi, a scelta del soggetto interessato. La soppressione progressiva dei titoli al portatore s’iscrive nel contesto della lotta agli abusi, alla criminalità finanziaria, al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e all’elusione fiscale.

10

Ai sensi dell’articolo 167 del codice in materia di diritti e imposte vari (in prosieguo: il «codice»), introdotto dalla legge del 28 dicembre 2011 recante disposizioni varie (Belgisch Staatsblad del 30 dicembre 2011, pag. 81644):

«È stabilita un’imposta sulla conversione dei titoli al portatore in titoli dematerializzati o in titoli nominativi ai sensi della legge del 14 dicembre 2005, recante soppressione dei titoli al portatore, ad eccezione dei titoli di cui all’articolo 2, comma 1, 1o, di detta legge del 14 dicembre 2005, che scadono anteriormente al 1o gennaio 2014».

11

L’articolo 168 del codice è così formulato:

«L’aliquota dell’imposta è così fissata:

1 % per le conversioni effettuate nel corso del 2012;

2 % per le conversioni effettuate nel corso del 2013».

12

L’articolo 169 del codice è così formulato:

«L’imposta è calcolata alla data del deposito:

a)

per i valori mobiliari ammessi sul mercato regolamentato o in un sistema di negoziazione multilaterale, sull’ultimo corso prima della data del deposito;

b)

per i titoli di credito non ammessi sul mercato regolamentato, sull’importo nominale del capitale del credito;

c)

per le quote degli organismi di investimento a capitale variabile, sull’ultimo valore d’inventario calcolato prima della data del deposito;

d)

nei restanti casi, sul valore contabile, interessi esclusi, dei titoli nel giorno del deposito; il calcolo compete a chi ha fatto convertire i titoli.

Il valore dei titoli da convertire espresso in valuta estera è convertito in euro sulla base del corso di cambio/vendita alla data del deposito».

13

L’articolo 170 del codice prevede quanto segue:

«L’imposta è assolta:

1o

dagli intermediari professionisti, quando i titoli al portatore sono iscritti in un conto titoli una volta depositati dal titolare;

dalle società di emissione, quando i titoli sono depositati in vista della loro conversione in titoli nominativi».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

La sig.ra Gielen possiede, insieme ai suoi due bambini, titoli al portatore emessi da due società per azioni con sede in Belgio. Il 21 dicembre 2011 ella ne ha intrapreso la conversione in titoli nominativi, in conformità della legge del 14 dicembre 2005, recante soppressione dei titoli al portatore, ma la conversione non ha potuto essere finalizzata prima dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2012, dell’imposta sui titoli al portatore istituita dalla legge del 28 dicembre 2011, recante disposizioni varie.

15

La sig.ra Gielen ha proposto, dinanzi al Grondwettelijk Hof, un ricorso per annullamento delle disposizioni che istituiscono detta imposta, per violazione segnatamente dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7. Ella sostiene che la conversione dei titoli al portatore, siccome è obbligatoria, fa parte delle «operazioni globali» per la raccolta di capitali e non può quindi essere assoggettata ad alcuna imposta indiretta.

16

Il governo belga è dell’avviso che l’imposta non sia volta ad incidere sulle transazioni economiche o finanziarie volontarie che riguardano azioni o prestiti, bensì ad indurre le società a conformarsi ad una disposizione «antiabusi» precedente. Essa non ricadrebbe, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7, che a suo parere concerne le operazioni sul mercato primario. Detta direttiva riguarderebbe l’emissione o la messa in circolazione di nuovi titoli e non la loro conversione. L’operazione di conversione realizzata sulla base della legge del 14 dicembre 2005, recante soppressione dei titoli al portatore, non avverrebbe né sul mercato primario né su quello secondario e non avrebbe alcun nesso con la raccolta di capitali.

17

Alla luce della giurisprudenza della Corte, in particolare delle sentenze FECSA e ACESA (C‑31/97 e C‑32/97, EU:C:1998:508), nonché Commissione/Belgio (C‑415/02, EU:C:2004:450), il Grondwettelijk Hof si domanda se, tenuto conto dell’obbligo di convertire, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, i titoli al portatore, l’imposta debba essere considerata un’imposta indiretta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7.

18

Alla luce di queste considerazioni, il Grondwettelijk Hof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva [2008/7] debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione obbligatoria ex lege di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati e, in caso di risposta affermativa, se un’imposta siffatta possa essere giustificata sulla base dell’articolo 6 della summenzionata direttiva».

Sulla questione pregiudiziale

19

Con la sua questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7 debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati, come quella di cui al procedimento principale, e, in caso di risposta affermativa, se un’imposta siffatta possa essere giustificata sulla base dell’articolo 6 della medesima direttiva.

20

Occorre ricordare, in limine, come risulta dal preambolo della direttiva 69/335, che la direttiva 2008/7 ha sostituito a far data dal 1o gennaio 2009, che essa tende a promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata essenziale per creare un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Il perseguimento di tale obiettivo presuppone, per quanto riguarda la tassazione della raccolta di capitali, la soppressione delle imposte intanto in vigore negli Stati membri e l’applicazione, al loro posto, di un’imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri (v. sentenza HSBC Holdings e Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 28).

21

A tal riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/7 vieta qualsiasi forma di imposta indiretta segnatamente sui conferimenti di capitale. Inoltre, il paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso articolo vieta agli Stati membri di assoggettare ad imposta indiretta, sotto qualsiasi forma, da un lato, la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente, e, dall’altro, i prestiti, comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative.

22

Quanto all’articolo 11, lettera b), della direttiva 69/335, ripreso nei suoi termini dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7, la Corte ha precisato, nella sentenza FECSA e ACESA (EU:C:1998:508, punto 18), che, se è vero che detta disposizione non menziona espressamente il rimborso di un prestito obbligazionario, è pur vero che vietare l’applicazione di un’imposta in occasione dell’emissione di un prestito obbligazionario, ma autorizzarla in occasione del rimborso di un siffatto prestito avrebbe la conseguenza, in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla direttiva, di assoggettare ad imposta il prestito in quanto operazione globale per la raccolta di capitali.

23

Del pari, nella sentenza Commissione/Belgio (EU:C:2004:450, punto 32), la Corte ha dichiarato che, benché l’articolo 11, lettera a), della direttiva 69/335, formulato in termini identici all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7, non menzioni espressamente il primo acquisto di azioni o il rilascio di titoli al portatore, ciò nondimeno autorizzare l’applicazione di un’imposta sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione o sul rilascio di titoli al portatore all’atto della consegna materiale, che ha luogo nel contesto della loro emissione, equivarrebbe in realtà a tassare l’emissione stessa di un tale titolo quale parte di un’operazione globale per la raccolta di capitali.

24

Risulta pertanto dalla giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni dell’articolo 11 della direttiva 69/335, e in particolare dalle sentenze FECSA e ACESA (EU:C:1998:508), nonché Commissione/Belgio (EU:C:2004:450), che, conformemente agli obiettivi di detta direttiva, il divieto di assoggettare ad imposta le operazioni di raccolta capitali si applica ugualmente ad operazioni la cui tassazione non è vietata espressamente, nei limiti in cui questa tassazione significhi assoggettare ad imposta un’operazione che è parte di un’operazione globale per la raccolta di capitali. Tale interpretazione è trasponibile all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7, il quale riprende, in termini identici, l’articolo 11 della direttiva 69/335.

25

Nel caso di specie, se è vero, come sostiene il governo belga, che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 non menziona esplicitamente la conversione di titoli, nondimeno la conversione di titoli al portatore in titoli dematerializzati o in titoli nominativi, resa obbligatoria dalla legge del 14 dicembre 2005, recante soppressione dei titoli al portatore, rientra nell’emissione di titoli di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7.

26

Pertanto, istituendo un’imposta su detta conversione, l’articolo 167 del codice finisce in realtà con l’assoggettare ad imposta la stessa emissione dei titoli, la quale è parte di un’operazione globale per la raccolta di capitali, e così pregiudica l’effetto utile dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (v., in tal senso, sentenze FECSA e ACESA, EU:C:1998:508, punti 18 e 19, nonché Commissione/Belgio, EU:C:2004:450, punti 32 e 33).

27

Ne consegue che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 deve essere interpretato nel senso che il divieto di assoggettare l’emissione di azioni a un’imposta indiretta, sotto qualsiasi forma, osta a un’imposta sulla conversione di titoli al portatore già emessi in titoli dematerializzati o in titoli nominativi, come quella di cui al procedimento principale.

28

Quanto alla questione se un’imposta siffatta possa essere giustificata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/7, che consente agli Stati membri di applicare imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’articolo 12 della direttiva 69/335, il cui tenore era sostanzialmente identico a quello dell’articolo 6 della direttiva 2008/7, costituisce una deroga al divieto di massima di imposte aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti (sentenza Grillo Star Fallimento, C‑443/09, EU:C:2012:213, punto 28).

29

Tale disposizione, che come eccezione alla regola della non imposizione deve essere interpretata in senso stretto, non può essere applicata al caso di un’imposta sulla conversione di titoli al portatore come quella di cui al procedimento principale.

30

Infatti, nell’ambito di detta conversione i titoli al portatore sono convertiti in titoli dematerializzati o in titoli nominativi senza trasferimento di diritti da un primo titolare a un secondo.

31

Ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7 osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati, come quella di cui al procedimento principale. Un’imposta siffatta non può essere giustificata sulla base dell’articolo 6 di detta direttiva.

Sulle spese

32

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati, come quella di cui al procedimento principale. Un’imposta siffatta non può essere giustificata sulla base dell’articolo 6 di detta direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.