SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

15 maggio 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Classificazione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Sezione XVI, nota 2 — Voci 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 e 8473 — Nozioni di “parti” e di “oggetti” — Parti e accessori (motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo) destinati al funzionamento di sistemi di programmazione — Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473 rispetto alle altre voci dei capitoli 84 e 85»

Nella causa C‑297/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht München (Germania), con decisione del 25 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2013, nel procedimento

Data I/O GmbH

contro

Hauptzollamt München,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della quarta sezione, M. Safjan, J. Malenovský e K. Jürimäe (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Data I/O GmbH, da A. Linscheid, Rechtsanwältin;

per l’Hauptzollamt München, da C. Erhart-Parzefall, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da F. Erlbacher e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nota 2, lettera a), della sezione XVI della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU L 279, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002 (GU L 290, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004 (GU L 327, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Data I/O GmbH (in prosieguo: la «Data I/O») e l’Hauptzollamt München (ufficio doganale di Monaco), in merito alla classificazione tariffaria di motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo utilizzati nei sistemi automatici di programmazione.

Contesto normativo

La NC

3

La NC è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato, con il relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e le sottovoci del SA.

4

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risultante dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.

5

Le versioni della NC applicabili ai fatti del procedimento principale sono quelle risultanti dai regolamenti nn. 2031/2001, 1832/2002, 1789/2003 e 1810/2004. Le disposizioni pertinenti che seguono sono formulate in modo identico in queste differenti versioni.

6

Le «regole generali per l’interpretazione della NC» si collocano nella prima parte, titolo I, sezione A, della medesima. Esse dispongono quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

(…)».

7

La seconda parte della NC comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

8

La nota 2 di detta sezione della NC così recita:

«[L]e parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

a)

le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

b)

le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

(…)».

9

Il capitolo 84 della NC rientra nella sezione XVI di quest’ultima. Esso è intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi».

10

La voce 8422 della NC, contenuta in detto capitolo, riguarda le «[l]avastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande».

11

La voce 8456 della NC, che figura in detto capitolo, è intitolata «Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma».

12

La voce 8471 della NC rientra nello stesso capitolo di quest’ultima e concerne «[m]acchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».

13

La voce 8473 del capitolo 84 della NC è intitolata «Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472».

14

La sezione XVI della NC comprende altresì il capitolo 85, recante il titolo «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

15

Questo capitolo della NC include, in particolare, le seguenti voci:

«8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

(...)

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

(...)

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

(...)

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

(...)».

16

All’epoca dei fatti del procedimento principale, le merci della voce 8471 della NC e quelle della voce 8473 di tale nomenclatura, quali parti di macchine previste dalla voce 8471 della medesima, erano esenti da dazi doganali, mentre le merci classificate nelle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della NC erano soggette a dazi doganali variabili in funzione della sottovoce di cui trattasi.

Le note esplicative del SA

17

L’OMD approva, alle condizioni fissate all’articolo 8 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, le note esplicative e i criteri di classificazione adottati dal comitato del SA. La versione di dette note applicabile ai fatti del procedimento principale è quella adottata nel 2002.

18

In tale versione, le note esplicative del SA relative alla regola generale 3, lettera a), precisano segnatamente, al punto IV, lettera a), che «una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti».

19

Le note esplicative relative alla nota 2 della sezione XVI del SA, contenute nelle considerazioni generali di tale sezione, così recitano:

«II. – Parti

Sotto riserva delle esclusioni previste nella precedente parte I, come regola generale, le parti, destinate in maniera evidente esclusivamente o principalmente a una determinata macchina o apparecchio o a più macchine o apparecchi classificabili nella stessa voce (comprese le voci 8479 o 8543), rientrano nella voce relativa a questa o a queste macchine. (…)

(…)

Tali disposizioni non si applicano, però, alle parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8485 e 8548). Gli oggetti della specie seguono il proprio trattamento in tutti i casi, anche se sono destinati in modo particolare a essere utilizzati come parti di una determinata macchina. (…)».

20

Ai sensi delle note esplicative relative al capitolo 84 del SA:

«A. – Portata generale del capitolo

Su riserva delle disposizioni inerenti alle considerazioni generali della sezione XVI, questo capitolo copre il complesso delle macchine, apparecchi, congegni e loro parti che non sono previsti in maniera specifica nel capitolo 85, esclusi:

(…)

C. – Parti

Per quanto attiene alle disposizioni generali sulla classificazione delle parti, veggansi le note illustrative generali della sezione.

Per quanto concerne più concretamente le parti elettriche di macchine o apparecchi del presente capitolo, si rammenta che quelle consistenti in oggetti previsti in una qualsiasi delle voci del capitolo 85 rientrano in quest’ultimo capitolo. Ciò vale in particolare nel caso dei motori elettrici (voce 8501) (…)».

21

Le note esplicative relative alla voce 8473 del SA prevedono quanto segue:

«Con riserva delle disposizioni generali relative alla classificazione di parti (veggansi le considerazioni generali della sezione), questa voce comprende le parti ed accessori destinati esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8469 a 8472».

22

Le note esplicative relative alla voce 85 del SA così dispongono:

«A. – Portata generale e struttura del capitolo

Questo capitolo comprende l’insieme delle macchine e apparecchi elettrici, nonché le loro parti, escluse:

a)

Le macchine e apparecchi della natura di quelli previsti dal capitolo 84, dove sono da classificare anche se elettrici (…);

(…)

C. – Parti

Per quanto concerne le regole generali per la classificazione delle parti, occorre riportarsi alle considerazioni generali della sezione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

23

Negli anni compresi tra il 2002 e il 2005 la Data I/O importava dagli Stati Uniti verso la Germania motori elettrici, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo (in prosieguo: congiuntamente considerati, le «merci di cui trattasi»), utilizzati in sistemi automatici di programmazione.

24

I sistemi automatici di programmazione servono a programmare moduli di memoria, microcontrollori e moduli logici. Durante il processo di programmazione, i dati provenienti da un file o da un altro modulo vengono trasferiti mediante conversione del segnale nei moduli da programmare. Nell’ambito di tale processo i motori elettrici mettono fisicamente in movimento i moduli da programmare. Gli alimentatori producono corrente continua necessaria al funzionamento dei sistemi. I laser sono impiegati per codificare i moduli in seno al sistema. I generatori sono destinati a produrre un vuoto d’aria che consente di trasportare i moduli all’interno dei sistemi di programmazione. I cavi collegano le parti elettroniche di detti sistemi. Infine, i sigillatori a caldo permettono di sigillare e d’imballare i moduli programmati.

25

Le merci di cui trattasi, oggetto di dette importazioni, venivano dichiarate come merci ricomprese nella voce 8471 della NC. Esse venivano immesse in libera pratica senza applicazione di dazi doganali.

26

In seguito ad un controllo a posteriori, l’Hauptzollamt München, ritenendo necessario classificare, rispettivamente, nelle voci 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 e 8422 della NC i motori elettrici, gli alimentatori, i laser, i generatori, i cavi e i sigillatori a caldo, procedeva al recupero a posteriori dei dazi all’importazione risultanti da tale classificazione.

27

Ciò premesso, la Data I/O proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del proprio ricorso, essa sostiene che le merci di cui trattasi devono essere classificate nella voce 8473 della NC in quanto parti di una macchina ricompresa, dal canto suo, nella voce 8471 della NC.

28

L’Hauptzollamt München ritiene per contro che, conformemente alla nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, un oggetto compreso in una voce del capitolo 84 o del capitolo 85 della NC rientri in tale voce, pur potendo essere parimenti classificato nella voce 8473 di detta nomenclatura.

29

A parere del giudice del rinvio, i motori elettrici, gli alimentatori, i laser, i generatori, i cavi e i sigillatori a caldo costituiscono parti dei sistemi automatici di programmazione della Data I/O e devono essere classificati, rispettivamente, nelle voci 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 e 8422 della NC.

30

Il giudice medesimo s’interroga tuttavia, alla luce della sentenza Data I/O (C‑370/08, EU:C:2010:284), sulla conformità di tale classificazione con riguardo alla nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC. A suo avviso, la Corte ha dichiarato, al punto 43 della citata sentenza, che un adattatore, come quello utilizzato nei sistemi di programmazione della Data I/O, può essere classificato nella voce 8536 della NC solo nel caso in cui risulti esclusa la sua inclusione nelle voci 8471 e 8473. Ne risulterebbe una classificazione prioritaria nella voce 8473 rispetto alla voce 8536 della NC, o addirittura una priorità sistematica della voce 8473 sulle altre voci dei capitoli 84 e 85 della NC. Tuttavia, rilevando, segnatamente, che in detta sentenza la Corte non ha proceduto ad un’interpretazione della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC relativa alla classificazione tariffaria delle parti di macchine, il giudice del rinvio dubita del fatto che tali parti di macchine debbano essere classificate in via prioritaria nella voce 8473. Richiamandosi alle note esplicative del SA relative alla nota 2 della sezione XVI, ai capitoli 84 e 85, nonché alla voce 8473 di detto sistema, il giudice del rinvio ritiene che la voce 8473 della NC, per quanto riguarda la classificazione di parti di macchine, sia priva di carattere prioritario sulle altre voci dei capitoli 84 e 85 di tale nomenclatura.

31

Ciò considerato, il Finanzgericht München ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nota 2, lettera a), della sezione XVI della [NC] debba essere interpretata nel senso che una merce che soddisfi i presupposti sia per una classificazione come parte ai sensi della voce 8473 della nomenclatura medesima, sia per una classificazione come merce a sé stante in un’altra voce del capitolo 84 NC o in una voce del capitolo 85 NC, vada classificata in detta altra voce dal momento che la voce 8473 NC non prevale sulle altre voci del capitolo 84 e sulle voci del capitolo 85 NC».

Sulla questione pregiudiziale

32

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC debba essere interpretata nel senso che un prodotto, che possa essere classificato sia nella voce 8473 di tale nomenclatura come parte di una macchina rientrante nella voce 8471 di detta nomenclatura sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della medesima nomenclatura come oggetto autonomo, debba essere classificato nella voce 8473 o in una di queste ultime voci.

33

Si deve ricordare che le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., segnatamente, sentenza Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 24).

34

Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, va precisato, in limine, che la nota 2 della sezione XVI della NC si applica solamente alla classificazione tariffaria di «parti di macchine» (v., in tal senso, sentenza Senelco, 57/85, EU:C:1986:94, punto 12).

35

Occorre rilevare al riguardo che la NC, nella sua versione applicabile al procedimento principale, non definisce la nozione di «parti» ai sensi della nota 2 della sezione XVI di tale nomenclatura. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte, elaborata in relazione alla voce 8473 della NC e alla nota 2, lettera b), della sezione XVI di quest’ultima, risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili (v. sentenze Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573, punto 21; Ruma, C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 31, nonché Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., C‑336/11, EU:C:2012:500, punto 34). Da tale giurisprudenza emerge che, per poter qualificare un oggetto come «parte», non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto (v., in tal senso, sentenze Turbon International, C‑276/00, EU:C:2002:88, punto 30, nonché Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., EU:C:2012:500, punto 35).

36

Tuttavia, si deve ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo. In effetti, il giudice nazionale appare, in ogni caso, collocato nella posizione più favorevole per procedere a tale operazione (sentenza Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

37

Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio esaminare se gli alimentatori, i cavi, i motori, i generatori, i laser e i sigillatori a caldo di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano «parti» di macchine ai sensi della nota 2 della sezione XVI della NC. Qualora dovesse concludere che tali elementi costituiscono «parti» di macchine, dovrebbe classificarli conformemente a detta nota.

38

Occorre ricordare al riguardo che, a termini della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, «le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate».

39

Detta regola di classificazione si applica quando le parti in esame costituiscono oggetti compresi, in ragione delle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica rientrante nel capitolo 84 o nel capitolo 85 della NC (v., in tal senso, sentenza Fuss, 60/77, EU:C:1977:213, 2462).

40

In forza di detta regola di classificazione, le parti di macchine sono classificate in funzione delle proprie caratteristiche, come oggetti autonomi, nella voce specifica corrispondente a tali oggetti.

41

Per quanto concerne i motori elettrici, gli alimentatori, i laser, i generatori, i cavi e i sigillatori a caldo di cui trattasi nel procedimento principale, essi, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, sono oggetti rientranti, rispettivamente, nelle voci 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 e 8422 della NC. Pertanto, potrebbero essere classificati, in forza della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, in tali voci. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva altresì che ognuna di dette merci potrebbe essere classificata nella voce 8473 della NC come parte di una macchina rientrante nella voce 8471 di detta nomenclatura.

42

Ciò considerato, occorre stabilire se le merci summenzionate, in applicazione della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, debbano essere classificate nelle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 o nella voce 8473 della NC. Poiché quest’ultima voce è menzionata nella parentesi aperta in detta nota e nella nota 2, lettera b), di detta sezione, per determinare i rapporti tra le citate voci occorre valutare, da un lato, il significato di tale parentesi e, dall’altro, l’interazione esistente tra la nota 2, lettera a), e la nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC.

43

In primo luogo, per quanto riguarda il significato della parentesi di cui alla nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, va rilevato che tale nota riflette il contenuto della regola generale 3, lettera a), della nomenclatura medesima, in base alla quale, qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte, essa va classificata nella voce più specifica. Occorre precisare che, secondo le note esplicative del SA relative a detta regola generale, «una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti».

44

Orbene, la voce 8473 della NC, riguardando le parti e gli accessori riconoscibili come destinati principalmente o esclusivamente alle macchine o agli apparecchi delle voci da 8469 a 8472 della NC, costituisce, al pari delle altre voci incluse nella parentesi che figura nella nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, una voce generica.

45

Ne consegue che le parti di macchine classificabili come oggetti autonomi nelle relative voci non possono essere classificate nelle voci incluse nella parentesi che figura nella nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, nel caso di specie nella voce 8473 della NC.

46

In secondo luogo, quanto all’interazione tra la nota 2, lettera a), e la nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC, va rilevato che, mentre la nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC prevede, come indicato supra al punto 40, una regola di classificazione basata sulle caratteristiche proprie delle parti di macchine, la nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC stabilisce una regola di classificazione fondata sulla loro destinazione quando le parti «sono riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce». Secondo tale regola, «le parti diverse da quelle citate nel paragrafo precedente sono classificate nella voce corrispondente a questa o a queste macchine o, a seconda dei casi, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538».

47

Dal tenore della nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC risulta, da un lato, che quest’ultima si applica unicamente alle parti di macchine non classificabili sulla base del punto a) della nota medesima, poiché esse non costituiscono oggetti autonomi rientranti, in quanto tali, in voci specifiche del capitolo 84 o del capitolo 85 della NC. Tale interpretazione emerge chiaramente da varie versioni linguistiche della nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC, come le versioni in lingua inglese e tedesca, in base alle quali detta nota verte sulla classificazione delle «altre parti» («other parts», «andere Teile»).

48

D’altro lato, la nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC, che enuncia una regola di classificazione fondata sulla destinazione della parte di macchina di cui trattasi, consente espressamente la classificazione di tale parte nella voce 8473 della NC.

49

Pertanto, una classificazione nella voce 8473 della NC è possibile solamente in assenza di una voce tariffaria che consenta di classificare la parte considerata come oggetto autonomo. Di conseguenza, va rilevato che la voce 8473 della NC è una voce residuale e, pertanto, sussidiaria rispetto alle voci che consentono la classificazione di una parte di macchina come oggetto autonomo.

50

Tale conclusione è d’altronde confermata dalle note esplicative del SA relative alla nota 2 della sezione XVI di detto sistema, secondo le quali, sebbene le parti di macchine siano classificate, in linea di principio, nella voce corrispondente alla macchina o alle macchine per le quali sono esclusivamente o principalmente designate, le «parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 [del SA] seguono il proprio trattamento in tutti i casi anche se [tali oggetti] sono destinati in modo particolare ad essere utilizzati come parti di una determinata macchina».

51

Si deve pertanto concludere che, contrariamente a quanto affermato dalla Data I/O, la nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC non prevede la classificazione prioritaria delle parti di una macchina nella voce 8473 della NC piuttosto che in un’altra voce ricompresa nei capitoli 84 e 85 della NC. Al contrario, dalla nota 2, lettere a) e b), della sezione XVI di tale nomenclatura risulta che la classificazione di una parte di una macchina nella voce 8473 è sussidiaria rispetto alla classificazione della parte come oggetto, in forza del punto a) di detta nota.

52

Una siffatta classificazione prioritaria nella voce 8473 della NC non risulta nemmeno dalla parte A, primo comma, delle note esplicative del SA relative al capitolo 85 di detto sistema, in base alle quali lo stesso capitolo 85 «comprende l’insieme delle macchine e apparecchi elettrici, nonché le loro parti, escluse (…) le macchine e apparecchi della natura di quelli previsti dal capitolo 84, dove sono da classificare anche se elettrici».

53

È pur vero che da dette note esplicative risulta che, quando una macchina o un apparecchio può rientrare in una voce sia del capitolo 84 sia del capitolo 85 della NC, occorre effettuare la sua classificazione tariffaria nella prima di tali voci. Inoltre, ai punti 43 e 44 della sentenza Data I/O (EU:C:2010:284), la Corte ha dedotto dalla parte A, primo comma, delle note esplicative del SA relative al capitolo 85 di tale sistema che una parte di macchina, quale l’adattatore utilizzato dalla Data I/O nelle macchine di programmazione oggetto di detta causa, poteva essere classificata nella voce 8536 della NC solo se non ricompresa nelle voci 8471 e 8473 della nomenclatura medesima.

54

Tuttavia, va rilevato che la regola di cui alla parte A, primo comma, delle note esplicative del SA relative al capitolo 85 di tale sistema non si applica alla classificazione tariffaria di parti di macchine ai sensi della nota 2 della sezione XVI della NC.

55

Infatti, da un lato, in base alla parte A, primo comma, delle note esplicative del SA relative al capitolo 85 di detto sistema, questo capitolo comprende l’insieme delle macchine e apparecchi elettrici, nonché le loro parti, esclusi, segnatamente, «le macchine e apparecchi della natura di quelli previsti dal capitolo 84». Orbene, le parti di macchine non sono contemplate da tale eccezione. D’altro lato, per quanto riguarda, in particolare, le parti di macchine, la parte C di dette note esplicative rinvia alle considerazioni generali della sezione XVI, le quali contengono, segnatamente, la menzionata nota 2.

56

Di conseguenza, non si può ritenere che la parte A, primo comma, delle note esplicative del SA relative al capitolo 85 di detto sistema rappresenti un’eccezione alle regole di classificazione delle parti di una macchina, quali risultano dalla nota 2 della sezione XVI della NC, né che essa sancisca una qualsivoglia priorità di classificazione di parti di macchine nella voce 8473 di tale nomenclatura rispetto alle voci ricomprese nel capitolo 85 di quest’ultima.

57

Inoltre, tale priorità di classificazione delle parti di macchine nella voce 8473 piuttosto che nelle altre voci dei capitoli 84 e 85 della NC non può nemmeno essere dedotta dalle altre sentenze cui la Data I/O si richiama e nell’ambito delle quali la Corte avrebbe asseritamente effettuato una classificazione tariffaria prioritaria nella voce 8473 della NC.

58

Infatti, per quanto riguarda, anzitutto, la sentenza Peacock (EU:C:2000:573), va osservato che la Corte, al punto 21 della medesima, ha rilevato che le merci oggetto di tale causa, vale a dire, schede per rete destinate ad essere installate in elaboratori elettronici, non costituivano «parti» di macchina. Pertanto, dal fatto che la Corte si sia limitata ad esaminare la possibilità di una classificazione di tali merci nella voce 8471 o nella voce 8473 della NC, senza procedere all’esame della voce 8517 di detta nomenclatura, non può dedursi che una parte di una macchina debba essere classificata in via prioritaria nella voce 8473 della medesima nomenclatura piuttosto che in una delle altre voci del capitolo 85 della NC.

59

Inoltre, quanto alla sentenza Turbon International (C‑250/05, EU:C:2006:681), è sufficiente osservare che, da un lato, la causa da cui è scaturita detta sentenza non sollevava alcuna questione di classificazione di una parte di macchina ai sensi della nota 2 della sezione XVI della NC. Dall’altro, e in ogni caso, già dal punto 31 della sentenza Turbon International (EU:C:2002:88) risultava che la cartuccia d’inchiostro oggetto di queste due cause non costituiva una «parte» ai sensi della voce 8473 della NC.

60

Infine, per quanto concerne la sentenza Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382), si deve osservare che la Corte, in questa sentenza, ha applicato la regola generale 3, lettera b), della NC relativa alla classificazione di prodotti composti da materie differenti, corrispondenti a sottovoci diverse della NC. In forza di tale regola, per effettuare la classificazione doganale di un prodotto occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale (sentenza Kloosterboer Services, EU:C:2009:382, punto 31). Per l’applicazione di detta regola generale, la Corte ha effettuato, nell’ambito di quest’ultima sentenza, l’esame in successione delle voci tariffarie 8473 30 90 e 8414 59 30 della NC. Da tale esame non si può dedurre che la Corte abbia inteso riconoscere una qualsivoglia priorità della voce 8473 della NC sulle altre voci del capitolo 84, o addirittura su quelle del capitolo 85 di tale nomenclatura ai fini di una classificazione tariffaria in forza della nota 2 della sezione XVI di detta nomenclatura.

61

Pertanto, riguardo alle merci di cui trattasi, e fatta salva la valutazione che spetta al giudice del rinvio effettuare al riguardo, dette merci, potendo essere classificate come parti di una macchina della voce 8471 della NC, sia nella voce 8473 sia, come oggetti autonomi, in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della NC, devono essere classificate come oggetti autonomi in una di queste ultime voci in funzione delle rispettive caratteristiche.

62

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che la nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC deve essere interpretata nel senso che un prodotto, classificabile sia nella voce 8473 di tale nomenclatura come parte di una macchina ricompresa nella precedente voce 8471, sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della nomenclatura medesima come oggetto autonomo, deve essere classificato, in quanto tale, in una di queste ultime voci in funzione delle proprie caratteristiche.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

La nota 2, lettera a), della sezione XVI della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, classificabile sia nella voce 8473 di tale nomenclatura come parte di una macchina ricompresa nella precedente voce 8471, sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della nomenclatura medesima come oggetto autonomo, deve essere classificato, in quanto tale, in una di queste ultime voci in funzione delle proprie caratteristiche.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.