SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 gennaio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 5, paragrafo 6 — Diritti d’uso per frequenze radio e numeri — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 4, paragrafo 1 — Diritto di ricorso contro una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione — Nozione di “impresa interessata da una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione” — Articolo 9 ter — Trasferimento dei diritti individuali d’uso delle frequenze radio — Riattribuzione dei diritti d’uso delle frequenze radio a seguito della fusione di due imprese»

Nella causa C‑282/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 24 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2013, nel procedimento

T‑Mobile Austria GmbH

contro

Telekom‑Control‑Kommission,

con l’intervento di:

Hutchison Drei Austria Holdings GmbH, già Hutchison 3G Austria Holdings GmbH,

Hutchison Drei Austria GmbH, già Hutchison 3G Austria GmbH e Orange Austria Telecommunication GmbH,

Stubai SCA,

Orange Belgium SA,

A1 Telekom Austria AG,

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (relatore) e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la T‑Mobile Austria GmbH, da E. Lichtenberger, Rechtsanwalt;

per la Telekom‑Control‑Kommission, da W. Feiel, Rechtsanwalt;

per la Hutchison Drei Austria Holdings GmbH e la Hutchison Drei Austria GmbH, da B. Burtscher, Rechtsanwalt;

per la A1 Telekom Austria AG, da H. Kristoferitsch e S. Huber, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da G. Braun e L. Nicolae, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 37; in prosieguo: la «direttiva quadro»), e dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la T‑Mobile Austria GmbH (in prosieguo: la «T‑Mobile Austria») e la Telekom‑Control‑Kommission (commissione di controllo delle telecomunicazioni; in prosieguo: la «TCK»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di riconoscerle lo status di parte nell’ambito di un procedimento di autorizzazione per la modifica della struttura azionaria risultante dall’acquisizione della Orange Austria Telecommunication GmbH (in prosieguo: la «Orange») da parte della Hutchison 3G Austria GmbH, divenuta Hutchison Drei Austria GmbH (in prosieguo: la «Hutchison Drei Austria»), nonché la possibilità di proporre ricorso contro la decisione della TCK adottata al termine di detto procedimento.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 4 della direttiva quadro, intitolato «Diritto di ricorso», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione [in prosieguo: l’“ARN”], di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

(...)».

4

L’articolo 8 della direttiva quadro, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», enuncia al suo paragrafo 2:

«Le [ARN] promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

(...)

b)

garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

(…)

d)

incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione».

5

Ai sensi dell’articolo 9 ter della direttiva quadro, intitolato «Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze»:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d’uso delle radiofrequenze e secondo le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo 3.

Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d’uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali.

(...)

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti d’uso delle radiofrequenze e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso e siano resi pubblici. (...)

(...)».

6

L’articolo 5 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri», ai paragrafi 2 e 6 dispone quanto segue:

«2.   (...)

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 9 della [direttiva quadro]. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

Al momento della concessione dei diritti d’uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della [direttiva quadro].

(...)

6.   Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 2, della [direttiva quadro]. Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio».

Il diritto austriaco

7

L’articolo 8 della legge generale sul procedimento amministrativo (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) stabilisce quanto segue:

«Coloro che ricorrono all’attività delle autorità o a cui tale attività si riferisce sono soggetti interessati; qualora dispongano, in relazione all’oggetto di tale attività, di un diritto o di un interesse giuridico, sono parti».

8

L’articolo 54 della legge sulle telecomunicazioni del 2003 (Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I, 70/2003; in prosieguo: il «TKG 2003»), recante il titolo «Assegnazione delle frequenze», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«L’assegnazione delle frequenze avviene secondo il piano d’uso e di assegnazione delle frequenze in funzione di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, sulla base di procedure trasparenti e obiettive e nel rispetto della neutralità dal punto di vista tecnologico e nei confronti dei servizi».

9

L’articolo 55 del TKG 2003, intitolato «Assegnazione delle frequenze da parte dell’autorità di regolamentazione», è così formulato:

«1)   L’[ARN] deve assegnare le frequenze che le sono state trasferite al candidato che soddisfi le condizioni generali previste al paragrafo 2, seconda riga, e che garantisca l’uso più efficace delle frequenze. (...)

2)   L’[ARN] deve effettuare l’assegnazione delle frequenze conformemente ai principi di una procedura aperta, leale e non discriminatoria e dell’efficienza economica. L’assegnazione prevista deve basarsi su una gara d’appalto pubblica

1.

qualora un’esigenza sia stata accertata d’ufficio o

2.

su richiesta e qualora l’[ARN] ritenga che il candidato sia in grado di soddisfare le condizioni inerenti al diritto d’uso delle frequenze. (...)

(...)

8)

I candidati formano una comunità nel procedimento di assegnazione. (...)

(...)».

10

L’articolo 56 del TKG 2003, intitolato «Trasferimento delle frequenze, modifica della struttura azionaria», stabilisce quanto segue:

«1)   Il trasferimento dei diritti di disporre delle frequenze assegnate dall’[ARN] richiede un’autorizzazione preliminare. L’[ARN] rende pubblica la domanda di autorizzazione al trasferimento dei diritti di disporre delle frequenze nonché la propria decisione al riguardo. L’[ARN] adotta la decisione valutando, caso per caso, l’impatto, compreso quello tecnico, sulla concorrenza. L’autorizzazione può essere subordinata all’assunzione di impegni qualora siano necessari per evitare il rischio di distorsione della concorrenza. L’autorizzazione deve essere in ogni caso negata qualora, nonostante gli impegni stabiliti, sussista il rischio di distorsione della concorrenza.

1a)   Qualora, nell’ambito del trasferimento dei diritti di disporre delle frequenze, si renda necessaria una modifica della natura e della portata dell’uso delle frequenze al fine di evitare qualunque impatto tecnico negativo sulla concorrenza, tale modifica deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 57.

2)   Le modifiche sostanziali della struttura azionaria delle società alle quali sono stati assegnati i diritti di disporre delle frequenze nell’ambito di una procedura prevista dall’articolo 55 richiedono un’autorizzazione preliminare dell’[ARN]. Il paragrafo 1, secondo e terzo comma, si applica mutatis mutandis.

(...)».

11

L’articolo 57 del TKG 2003, intitolato «Modifica dell’assegnazione delle frequenze», al paragrafo 4 dispone quanto segue:

«Su richiesta del titolare dei diritti, l’[ARN] può (articolo 54, paragrafo 3) modificare l’uso delle frequenze prescritto. (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

Dagli atti sottoposti alla Corte risulta che la controversia principale è sorta nell’ambito dell’operazione di acquisizione della Orange, appartenente alla Stubai SCA e alla Orange Belgium SA, da parte della Hutchison Drei Austria. La A1 Telekom Austria AG (in prosieguo: la «A1 Telekom Austria») era coinvolta in questa operazione come cessionaria di determinati diritti di disporre delle frequenze radio appartenenti al nuovo ente risultante da tale acquisizione.

13

Il 7 maggio 2012 detta operazione tra la Hutchison Drei Austria e la Orange, la quale costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1), è stata notificata alla Commissione europea.

14

Il 23 maggio 2012, conformemente all’articolo 56, paragrafo 2, del TKG 2003, la Hutchison Drei Austria e la Orange hanno presentato alla TCK una domanda di autorizzazione per la modifica della loro struttura azionaria derivante da tale concentrazione.

15

Il 9 luglio 2012 la A1 Telekom Austria, la Hutchison Drei Austria e la Orange hanno presentato alla TCK una domanda di autorizzazione per il trasferimento di determinate frequenze conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, del TKG 2003.

16

Il 10 luglio 2012, nell’ambito del procedimento avviato il 23 maggio 2012 dalla Hutchison Drei Austria e dalla Orange, la T‑Mobile Austria ha presentato osservazioni alla TCK nelle quali ha espresso i propri dubbi in merito all’acquisizione della Orange da parte della Hutchison Drei Austria e alla modifica della loro struttura azionaria. Essa ha chiesto l’imposizione di obblighi nei confronti di tali società per evitare qualunque lesione della concorrenza.

17

Il 10 dicembre 2012 la T‑Mobile Austria ha chiesto alla TCK il riconoscimento del suo status di parte in detto procedimento, ai sensi dell’articolo 8 della legge generale sul procedimento amministrativo. A tal proposito, essa ha chiesto, da un lato, di essere sentita formalmente nell’ambito di detto procedimento, di ricevere notifica delle memorie delle richiedenti, delle perizie, dei verbali d’udienza e della decisione definitiva e, dall’altro, di avere la possibilità di proporre un ricorso contro tale decisione.

18

Con una decisione del 12 dicembre 2012, la Commissione ha autorizzato la concentrazione prevista da dette imprese e ha subordinato questa autorizzazione a determinati impegni. Nell’ambito di tale procedimento, la T‑Mobile Austria è stata autorizzata ad assistere all’audizione come terzo interessato e ha partecipato alla consultazione degli operatori di mercato avvenuta in merito agli impegni della Hutchison Drei Austria.

19

Il 13 dicembre 2012 la TCK ha autorizzato altresì la modifica della struttura azionaria richiesta dalla Hutchison Drei Austria e dalla Orange, purché, segnatamente, le condizioni fissate dalla decisione della Commissione fossero soddisfatte e queste imprese trasferissero alla A1 Telekom Austria determinati diritti di disporre delle frequenze radio. La TCK ha quindi autorizzato il trasferimento dei diritti di disporre delle frequenze radio della Hutchison Drei Austria e della Orange alla A1 Telekom Austria. Inoltre, essa ha respinto la domanda della T‑Mobile Austria diretta a ottenere lo status di parte nel procedimento di autorizzazione per la modifica della struttura azionaria della Hutchison Drei Austria e della Orange.

20

Nella sua decisione di rigetto di quest’ultima domanda della T‑Mobile Austria, la TCK ha considerato che né la normativa nazionale né il diritto dell’Unione esigono che un’impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica e che tema che la modifica della struttura azionaria di imprese concorrenti pregiudichi la sua situazione economica abbia lo status di parte nel procedimento di autorizzazione di tale modifica.

21

La T‑Mobile Austria ha proposto un ricorso avverso detta decisione della TCK dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa). A sostegno di tale ricorso, essa fa valere che, nell’ambito di un procedimento di autorizzazione, da parte dell’ARN, relativa alla modifica della struttura azionaria di imprese o del trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio da parte dell’ARN, un concorrente che disponga esso stesso di diritti d’uso delle frequenze radio deve essere considerato interessato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. Al riguardo, essa richiama la sentenza Tele2 Telecommunication (C‑426/05, EU:C:2008:103).

22

Il giudice del rinvio si chiede se la T‑Mobile Austria, titolare di diritti d’uso delle frequenze radio, debba essere qualificata come interessata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, da una decisione adottata nell’ambito di un procedimento di autorizzazione per la modifica della struttura azionaria risultante dalla fusione-acquisizione di altre imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Esso afferma che, conformemente alla sua sentenza pronunciata il 26 marzo 2008, lo status di parte in tale procedimento, a norma dell’articolo 8 della legge generale sul procedimento amministrativo, andrebbe riconosciuto alla T‑Mobile Austria se quest’ultima dovesse essere qualificata come interessata in base a detta disposizione.

23

Il giudice del rinvio rileva che, a prima vista, detto procedimento non conferisce direttamente diritti a un’impresa terza la cui situazione giuridica rimane immutata in quanto essa può continuare a usare nello stesso modo le frequenze radio già assegnatele. Tuttavia, a suo parere, non si può escludere che la ricorrente, in quanto titolare di diritti d’uso delle frequenze radio, debba essere qualificata come interessata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.

24

Infatti, il giudice del rinvio osserva che in un procedimento riguardante la modifica della struttura azionaria di imprese titolari di diritti d’uso delle frequenze radio possono essere imposte misure appropriate di accompagnamento per evitare distorsioni della concorrenza dovute all’assegnazione di tali diritti, in quanto l’articolo 5, paragrafo 6, ultima frase, della direttiva autorizzazioni menziona espressamente la «vendita (...) dei diritti d’uso delle frequenze radio». Secondo il giudice del rinvio, è proprio quanto si è verificato nel caso di specie dato che, a causa dell’acquisizione della Orange da parte della Hutchison Drei Austria, che fa temere una siffatta distorsione della concorrenza, la TCK ha ritenuto necessario che quest’ultima trasferisca a un’altra impresa una parte dei suoi diritti d’uso delle frequenze radio. Orbene, a parere del giudice del rinvio, un obbligo simile non incide soltanto sulla posizione giuridica dell’impresa titolare dei diritti d’uso che devono essere trasferiti e su quella dell’acquirente di tali diritti, ma anche sulla posizione giuridica delle altre imprese già titolari di diritti d’uso delle frequenze radio, come la T‑Mobile Austria, che siano potenziali acquirenti o la cui rispettiva quota di frequenze radio sia modificata a causa della fusione nonché della cessione parziale dei diritti d’uso delle frequenze radio a un’altra impresa imposta per attenuare l’impatto negativo di tale fusione sulla concorrenza.

25

Il giudice del rinvio aggiunge che, nell’ambito della prima assegnazione delle frequenze radio da parte dell’ARN, i candidati formano una collettività nel contesto del procedimento e tale assegnazione delle frequenze radio deve essere effettuata nel rispetto dei principi di una procedura aperta, equa e non discriminatoria enunciati nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni. Qualsiasi successivo trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio che modifichi tale assegnazione, sia essa contrattuale o imposta dall’ARN in forza dell’articolo 5, paragrafo 6, della medesima direttiva, dovrebbe quindi attenersi a questi principi.

26

È in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 4 e 9 ter della direttiva quadro e l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che conferiscono ad un concorrente la posizione di interessato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in un procedimento nazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni».

27

Con ordinanza del presidente della Corte del 30 settembre 2013, la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale a un procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta.

Sulla questione pregiudiziale

28

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 4, paragrafo 1, e 9 ter della direttiva quadro nonché l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che un’impresa titolare di diritti d’uso delle frequenze radio e concorrente delle parti in un procedimento di autorizzazione per la cessione di diritti d’uso delle frequenze radio prevista in detto articolo 5, paragrafo 6, può essere qualificata come soggetto interessato da una decisione adottata da un’ARN nell’ambito di tale procedimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro e, di conseguenza, può ottenere il diritto di partecipare a detto procedimento.

29

La T‑Mobile Austria e la Commissione fanno valere che tale questione richiede una risposta affermativa. La Hutchison Drei Austria, la Hutchison Drei Austria Holdings GmbH, la A1 Telekom Austria e il governo austriaco, per contro, sostengono che essa vada risolta in senso negativo, precisando in particolare che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni non fa sorgere a vantaggio di un’impresa che non sia parte nel procedimento di cessione di diritti d’uso delle frequenze radio, previsto in detta disposizione, alcun diritto di partecipare a tale procedimento.

30

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro stabilisce che gli «Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di un’[ARN], di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte».

31

Tuttavia, la nozione di utente o di impresa interessata da una decisione adottata da un’ARN non è definita nella direttiva quadro.

32

Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punto 27, nonché The Number (UK) e Conduit Enterprises, C‑16/10, EU:C:2011:92, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

33

Al riguardo va ricordato che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 4 della direttiva quadro costituisce un’espressione del principio della tutela giurisdizionale effettiva in forza del quale spetta ai giudici degli Stati membri garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

34

Nell’ipotesi contemplata all’articolo 4 della direttiva quadro, gli Stati membri sono quindi tenuti a prevedere un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale al fine di tutelare i diritti derivanti agli utenti e alle imprese dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ne discende che l’imperativo di conferire una tutela giurisdizionale effettiva, dal quale deriva l’articolo 4 della direttiva quadro, deve applicarsi ugualmente agli utenti e alle imprese in capo ai quali possono scaturire diritti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, segnatamente dalle direttive sulle comunicazioni elettroniche, e che sono lesi nei loro diritti da una decisione di un’ARN (sentenza Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punti 31 e 32).

35

In considerazioni di tali elementi, la Corte ha dichiarato, nell’ambito di una causa relativa alla procedura di analisi del mercato prevista all’articolo 16 della direttiva quadro, che le imprese concorrenti di un’impresa detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante, in quanto potenziali beneficiari dei diritti corrispondenti agli obblighi specifici di regolamentazione imposti da un’ARN a tale impresa detentrice di un significativo potere, possono essere considerate interessate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, dalle decisioni di detta autorità che modificano o revocano tali obblighi (v., in tal senso, sentenza Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punto 36).

36

Inoltre, la Corte ha rilevato che, poiché le ARN hanno l’obbligo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro, di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, garantendo, in particolare, che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, una rigida interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, secondo cui tale disposizione non conferirebbe un diritto di ricorso a persone diverse dai destinatari delle decisioni delle ARN, sarebbe difficilmente compatibile con gli obiettivi generali e i principi di regolamentazione derivanti, per le ARN, dall’articolo 8 di detta direttiva, e, in particolare, con l’obiettivo di promozione della concorrenza (v., in tal senso, sentenza Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punti 37 e 38).

37

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro riguarda in particolare qualunque impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica. Occorre quindi considerare che tale disposizione concerne sia il destinatario della decisione di cui trattasi sia le altre imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e che possono essere concorrenti di tale destinatario, nella misura in cui la decisione in oggetto possa incidere sulla loro posizione sul mercato.

38

Va altresì rilevato che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le ANR prendano tutte le ragionevoli misure dirette a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, assicurando che non si verifichino distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche ed eliminando gli ultimi ostacoli alla fornitura di detti servizi (v., in tal senso, sentenze Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, punto 81, nonché Commissione/Polonia, C‑227/07, EU:C:2008:620, punti 62 e 63).

39

Pertanto, occorre considerare che un’impresa, come la T‑Mobile Austria, può essere considerata interessata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, da una decisione di un’ARN adottata nell’ambito di un procedimento previsto dalle direttive sulla comunicazione elettronica, qualora una siffatta impresa, la quale fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica, sia un concorrente dell’impresa o delle imprese destinatarie della decisione dell’ARN, l’ARN si pronunci nel contesto di un procedimento inteso a salvaguardare la concorrenza e la decisione di cui trattasi possa incidere sulla posizione di questa prima impresa sul mercato.

40

Nel caso di specie, la questione posta dal giudice del rinvio riguarda i diritti di un concorrente nell’ambito di un procedimento di autorizzazione per la modifica della struttura azionaria di imprese concorrenti, la quale comporta un trasferimento delle frequenze radio delle imprese che vi partecipano e, di conseguenza, una modifica della ripartizione delle frequenze radio tra le imprese attive sul mercato. È pacifico che si tratta di un procedimento avviato dalla TCK in forza dell’articolo 56, paragrafo 2, del TKG 2003, che traspone nel diritto austriaco l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni, vertente sul trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio.

41

Si deve pertanto determinare se le decisioni che un’ARN deve adottare in forza dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni siano dirette a salvaguardare la concorrenza e possano incidere sulla posizione sul mercato di un’impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica ed è concorrente del destinatario o dei destinatari di dette decisioni.

42

Riguardo alle procedure relative al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio, l’articolo 9 ter, paragrafo 1, della direttiva quadro impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese possano trasferire ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d’uso delle radiofrequenze e secondo le procedure nazionali, i loro diritti individuali di uso delle radiofrequenze.

43

In base all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva autorizzazioni, all’atto della prima assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radio, gli Stati membri devono garantire che tali diritti siano concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 della direttiva quadro.

44

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni impone alle ARN, segnatamente, un obbligo di assicurare che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza.

45

In particolare, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro prescrive agli Stati membri l’obbligo di assicurarsi che le ARN adottino tutte le ragionevoli misure intese a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche e rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di detti servizi.

46

Ne consegue che la procedura di trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio, la quale rientra, segnatamente, nell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni, e quindi la procedura dinanzi alla TCK oggetto del procedimento principale, è diretta a salvaguardare la concorrenza.

47

Inoltre, come risulta dalla decisione di rinvio, la ricorrente nel procedimento principale, vale a dire la T‑Mobile Austria, è in concorrenza diretta con le parti dell’operazione di cessione delle frequenze radio, ossia la Orange, la Hutchison Drei Austria e la A1 Telekom Austria, sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica. Pertanto, essa va considerata interessata da una decisione di un’ARN, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, poiché la cessione dei diritti d’uso delle frequenze radio della Orange e della Hutchison Drei Austria alla A1 Telekom Austria modifica le rispettive quote delle frequenze radio di tali imprese e, di conseguenza, ha un impatto sulla posizione della T‑Mobile Austria su detto mercato.

48

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 4, paragrafo 1, e 9 ter della direttiva quadro nonché l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che un’impresa, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, può essere qualificata come soggetto interessato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, qualora tale impresa, la quale fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica, sia un concorrente dell’impresa o delle imprese parti di un procedimento di autorizzazione per il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio previsto da detto articolo 5, paragrafo 6, e destinatarie della decisione dell’ARN, e tale decisione possa incidere sulla posizione di detta prima impresa sul mercato.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 4, paragrafo 1, e 9 ter della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che un’impresa, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, può essere qualificata come soggetto interessato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, qualora tale impresa, la quale fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica, sia un concorrente dell’impresa o delle imprese parti di un procedimento di autorizzazione per il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio previsto da detto articolo 5, paragrafo 6, e destinatarie della decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, e tale decisione possa incidere sulla posizione di detta prima impresa sul mercato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.