Causa C‑280/13
Barclays Bank SA
contro
Sara Sánchez García e Alejandro Chacón Barrera
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca)
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Tredicesimo considerando — Articolo 1, paragrafo 2 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Disposizioni legislative e regolamentari nazionali — Equilibrio del sinallagma contrattuale»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 2014
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola figurante in un contratto sottoposto alla sua valutazione
(Direttiva del Consiglio 93/13)
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Insussistenza di una facoltà per il giudice nazionale di adottare misure provvisorie – Inammissibilità – Non conformità al principio di effettività
(Direttiva del Consiglio 93/13)
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Esclusione prevista delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Assenza di clausole contrattuali che modificano la portata o l’ambito di applicazione di disposizioni nazionali – Inapplicabilità della direttiva
(Direttiva del Consiglio 93/13, 1considerando 3 e art. 1, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
V. il testo della decisione.
(v. punto 36) v.)
La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale devono essere interpretati nel senso che sono escluse dal loro ambito di applicazione disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro, in assenza di una clausola contrattuale che modifichi la portata o l’ambito di applicazione delle disposizioni medesime. In un caso del genere, le disposizioni nazionali non hanno natura contrattuale ma legislativa o regolamentare. Orbene, tali disposizioni non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva, volta a vietare le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Per quanto riguarda i principi del diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale, va rilevato che la direttiva 93/13 intende garantire il loro rispetto eliminando dai contratti conclusi con il consumatore le clausole abusive in quanto manifestazione di uno squilibrio tra le parti contraenti.
Orbene, le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, allorché non è stata dedotta l’esistenza di una clausola contrattuale abusiva. Inoltre, in presenza di una lex specialis, quale la direttiva 93/13, che esclude dal proprio ambito di applicazione una fattispecie determinata, i principi generali ad essa sottesi non possono trovare applicazione.
(v.punti 39‑40, 43‑45 e dispositivo)
Causa C‑280/13
Barclays Bank SA
contro
Sara Sánchez García e Alejandro Chacón Barrera
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca)
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Tredicesimo considerando — Articolo 1, paragrafo 2 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Disposizioni legislative e regolamentari nazionali — Equilibrio del sinallagma contrattuale»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 2014
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola figurante in un contratto sottoposto alla sua valutazione
(Direttiva del Consiglio 93/13)
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Insussistenza di una facoltà per il giudice nazionale di adottare misure provvisorie — Inammissibilità — Non conformità al principio di effettività
(Direttiva del Consiglio 93/13)
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Ambito di applicazione — Esclusione prevista delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative — Assenza di clausole contrattuali che modificano la portata o l’ambito di applicazione di disposizioni nazionali — Inapplicabilità della direttiva
(Direttiva del Consiglio 93/13, 1considerando 3 e art. 1, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
V. il testo della decisione.
(v. punto 36) v.)
La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale devono essere interpretati nel senso che sono escluse dal loro ambito di applicazione disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro, in assenza di una clausola contrattuale che modifichi la portata o l’ambito di applicazione delle disposizioni medesime. In un caso del genere, le disposizioni nazionali non hanno natura contrattuale ma legislativa o regolamentare. Orbene, tali disposizioni non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva, volta a vietare le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Per quanto riguarda i principi del diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale, va rilevato che la direttiva 93/13 intende garantire il loro rispetto eliminando dai contratti conclusi con il consumatore le clausole abusive in quanto manifestazione di uno squilibrio tra le parti contraenti.
Orbene, le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, allorché non è stata dedotta l’esistenza di una clausola contrattuale abusiva. Inoltre, in presenza di una lex specialis, quale la direttiva 93/13, che esclude dal proprio ambito di applicazione una fattispecie determinata, i principi generali ad essa sottesi non possono trovare applicazione.
(v.punti 39‑40, 43‑45 e dispositivo)