SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
30 aprile 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Tredicesimo considerando — Articolo 1, paragrafo 2 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Disposizioni legislative e regolamentari nazionali — Equilibrio del sinallagma contrattuale»
Nella causa C‑280/13,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca (Spagna), con decisione del 23 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2013, nel procedimento
Barclays Bank SA
contro
Sara Sánchez García,
Alejandro Chacón Barrera,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, E. Levits, e S. Rodin (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Barclays Bank SA, da J. Rodríguez Cárcamo e B. García Gómez, abogados; |
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per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da M. van Beek, É. Gippini Fournier e L. Banciella, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Barclays Bank SA (in prosieguo: la «Barclays») alla sig.ra Sánchez García e al sig. Chacón Barrera (in prosieguo: i «debitori») in merito al recupero dell’esposizione debitoria risultante da un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra tali parti del procedimento principale. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 |
Il nono considerando della direttiva 93/13 così recita: «(...) gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario (...)». |
4 |
Il tredicesimo e quattordicesimo considerando di tale direttiva, con riguardo alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, enunciano quanto segue: «considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo; considerando peraltro che gli Stati membri devono provvedere affinché non siano inserite clausole abusive, in particolare in quanto la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico». |
5 |
L’articolo 1 di detta direttiva dispone quanto segue: «1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». |
6 |
L’articolo 3 della direttiva medesima così dispone: «1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. (...) 3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive». |
7 |
Ai termini del successivo articolo 4, paragrafo 1: «Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». |
8 |
Il successivo articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, così dispone: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
9 |
Ai sensi del successivo articolo 7, paragrafo 1: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
10 |
Il punto 1 dell’allegato a detta direttiva elenca le clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della medesima. Tale allegato così recita: «1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (...)
(...)». |
Il diritto spagnolo
11 |
L’articolo 1911 del codice civile (Código Civil) dispone quanto segue: «Il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tuti i suoi beni presenti e futuri». |
12 |
L’articolo 105 della legge sull’ipoteca (Ley Hipotecaria), codificata dal decreto dell’8 febbraio 1946 (BOE n. 58, del 27 febbraio 1946, pag. 1518), quale modificata dalla legge n. 1/2013, così recita: «L’ipoteca può essere costituita a garanzia di tutti i tipi di obbligazione e non influisce sulla responsabilità personale e illimitata del debitore sancita dall’articolo 1911 del codice civile». |
13 |
Tuttavia, l’articolo 140 di detta legga consente pattuizioni in senso contrario, che limitano la responsabilità del debitore. Tale articolo così dispone: «Fatto salvo l’articolo 105, nell’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria può essere validamente pattuito che l’obbligazione garantita abbia effetto soltanto sui beni ipotecati. In tale ipotesi, la responsabilità del debitore e le azioni di cui dispone il creditore sono limitate, in forza del mutuo ipotecario, all’importo dei beni ipotecati e non comprendono gli altri beni del patrimonio del debitore». |
14 |
Intitolato «Termine dell’esecuzione», l’articolo 570 del codice di procedura civile (Ley de enjuiciamiento civil, in prosieguo: la «LEC») così recita: «L’esecuzione forzata termina solo con la piena soddisfazione del creditore esecutante, accertata con decreto del cancelliere, impugnabile con ricorso di annullamento diretto». |
15 |
Ai sensi dell’articolo 579 della LEC, intitolato «Esecuzione mobiliare in caso di beni specificamente ipotecati o pignorati»: «Qualora i proventi risultanti dall’incanto dei beni ipotecati o pignorati fossero insufficienti a coprire il debito, il creditore esecutante può richiedere l’avvio dell’esecuzione nei confronti dei debitori per le somme mancanti; l’esecuzione prosegue conformemente alle norme ordinarie applicabili in materia di esecuzione». |
16 |
L’articolo 671 della LEC, dal titolo «Incanto senza offerenti», nel testo risultante dalla legge n. 13/2009, del 3 novembre 2009, recante riforma del diritto processuale per l’istituzione della nuova cancelleria (BOE n. 266, del 4 novembre 2009, pag. 92103), era redatto nel seguente modo: «In assenza di offerenti al momento dell’incanto, il creditore può richiedere l’aggiudicazione dei beni per un importo pari o superiore al 50% del valore stimato o per l’importo dovutogli a qualsiasi titolo. (...)». |
17 |
L’articolo 9 del regio decreto n. 716/2009, del 24 aprile 2009, concernente l’attuazione di taluni aspetti della legge n. 2/1981, del 25 marzo 1981, sulla disciplina del mercato ipotecario, nonché l’applicazione di altre norme relative al sistema ipotecario e finanziario (BOE n. 107, del 2 maggio 2009, pag. 38490), così disponeva: «Se, per ragioni di mercato o per qualsiasi altra circostanza, il valore del bene ipotecato ha subito una riduzione superiore al 20% della stima iniziale (...), il creditore può richiedere al debitore, previa valutazione da parte di società terza autorizzata, l’estensione dell’ipoteca ad altri beni tali da coprire la differenza esigibile tra il valore del bene e il mutuo o credito garantito. (...) (...) Se entro due mesi dalla richiesta il debitore non provvede all’estensione ovvero non ha restituito la quota del mutuo o del credito menzionata al comma precedente, si presume che egli abbia optato per il rimborso totale del mutuo o del credito, il cui importo sarà immediatamente esigibile da parte dell’ente creditore». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il 30 agosto 2005 i debitori stipulavano un contratto di mutuo presso la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares per un importo di EUR 91 560. A garanzia di tale mutuo, essi costituivano un’ipoteca sull’immobile in cui risiedevano. Nell’atto di costituzione dell’ipoteca le parti inserivano una clausola specifica ai sensi della quale, nell’ipotesi di eventuale vendita del bene agli incanti, il valore di riferimento dell’immobile sarebbe stato di EUR 149 242,80. Secondo quanto affermato dalla Barclays, le parti contraenti convenivano altresì la responsabilità personale illimitata dei debitori per il rimborso del mutuo, senza limitare tale responsabilità al solo valore del bene ipotecato. |
19 |
Con atto del 24 luglio 2007, la Barclays si surrogava nei diritti del mutuante. La Barclays e i debitori convenivano, con atto in pari data, l’aumento dell’importo del capitale mutuato a EUR 153 049,08. Il valore stimato del bene ipotecato e la clausola sulla responsabilità dei debitori restavano inalterati. Per gli aspetti non espressamente menzionati nel nuovo atto, si applicavano le disposizioni del contratto di mutuo ipotecario iniziale. |
20 |
A parere della Barclays, avendo i debitori cessato il pagamento delle mensilità del mutuo il 24 ottobre 2009, la risoluzione anticipata del mutuo medesimo sarebbe pertanto intervenuta il 25 marzo 2010. A tale data gli importi dovuti a titolo del mutuo ammontavano complessivamente a EUR 150 011,52. |
21 |
Il 10 dicembre 2010, la Barclays presentava dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia no 4 no 4 de Palma de Mallorca (tribunale di primo grado di Palma di Maiorca) una domanda di esecuzione della propria garanzia ipotecaria costituita nei confronti dei debitori, deducendo un credito di EUR 148 142,83 a titolo di capitale, EUR 1 689,95 per interessi maturati, e EUR 45 003 per spese e interessi. Con ordinanza del 15 dicembre 2010 lo Juzgado de Primera Instancia no 4 no 4 de Palma de Mallorca disponeva l’esecuzione forzata dell’immobile ipotecato. |
22 |
Il 25 maggio 2011, aveva luogo la vendita dell’immobile ai pubblici incanti, senza che si presentassero offerenti. L’immobile veniva quindi aggiudicato al creditore, la Barclays, conformemente all’articolo 671 della LEC, per un importo di EUR 74 621,40, ovvero il 50% del valore stimato, che le parti avevano inserito nell’atto di costituzione dell’ipoteca. |
23 |
Il 18 ottobre 2012, su richiesta della Barclays, veniva emessa un’ordinanza di esecuzione nei confronti dei debitori. Tale ordinanza disponeva il proseguimento del recupero forzato del saldo del credito della Barclays per un importo di EUR 95 944,11, ovvero EUR 75 390,12 per la parte residua di capitale, EUR 10 960,50 per gli interessi accertati al 25 maggio 2011 e EUR 9 593,49 per spese di esecuzione ipotecaria, oltre ad una maggiorazione provvisoria di EUR 22 617,03 per spese ed interessi relativi alle misure di esecuzione. |
24 |
Avverso detta ordinanza i debitori proponevano opposizione nei termini previsti dalla legge a tal fine. Essi sostenevano che, poiché il bene immobile, stimato a EUR 182 700, secondo un certificato di valutazione richiesto dalla Barclays redatto il 18 maggio 2007, è stato attribuito a quest’ultima per un valore di EUR 74 621,40, il credito va considerato come rimborsato per effetto dell’aggiudicazione e la frazione di credito non coperta da tale importo come saldata. Essi contestavano, inoltre, alla Barclays abuso di diritto e arricchimento senza causa. |
25 |
La Barclays contestava i motivi dell’opposizione sostenendo che il proprio credito non era stato integralmente rimborsato e che il Tribunal Supremo (Corte suprema) aveva già accertato l’assenza di abuso di diritto e di arricchimento senza causa in circostanze analoghe alla fattispecie oggetto della controversia principale. |
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Ciò premesso, lo Juzgado de Primera Instancia no 4 no 4 de Palma de Mallorca ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Le parti sono state invitate dal giudice del rinvio a presentare proprie osservazioni su tali questioni. La Barclays ha sostenuto che la normativa spagnola non viola il diritto dell’Unione e ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione forzata. La parte che si oppone all’esecuzione si è dichiarata d’accordo con il rinvio pregiudiziale. |
Sulle questioni pregiudiziali
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Con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 e i principi del diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro, come quelle in esame nel procedimento principale, ai sensi delle quali, da un lato, il creditore ipotecario, pur avendo ottenuto, in assenza di offerenti all’incanto ed a fronte di un valore di stima dell’immobile ipotecato superiore all’importo totale del credito garantito, l’aggiudicazione dell’immobile stesso al 50% di tale valore, può proseguire l’esecuzione forzata del titolo sul quale si fonda il suo credito per l’importo corrispondente al saldo rimanente dello stesso e, dall’altro, è consentita l’estensione della garanzia di detto creditore nel caso di una riduzione del 20% del valore stimato dell’immobile ipotecato senza prevedere la facoltà di una rivalutazione in aumento di tale valore in favore del debitore. |
29 |
Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. |
30 |
Occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva «le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (...) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». |
31 |
Inoltre, conformemente al tredicesimo considerando della medesima direttiva, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, «comprende anche le regole che per [la] legge [nazionale] si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo». |
32 |
Secondo costante giurisprudenza, il sistema di tutela istituito dalla direttiva è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione (sentenza Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 44). |
33 |
A fronte di tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come risulta dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale che il contratto istituisce fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza fra queste ultime (sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 45). |
34 |
In questo contesto, la Corte ha già reiteratamente rilevato che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari (sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
35 |
La Corte ha, peraltro, dichiarato che la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa di uno Stato membro che non consenta al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo (sentenza Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 57). |
36 |
Inoltre, la Corte ha rilevato, al punto 64 della sentenza Aziz (EU:C:2013:164), che detta direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro la quale non preveda, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e, al contempo, non consenta al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulti necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale. |
37 |
A tale proposito, si deve rilevare che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata, le modalità di attuazione, da un lato, dei motivi di opposizione ammessi nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria e, dall’altro, dei poteri conferiti al giudice dell’esecuzione, competente a conoscere della legittimità delle clausole dei contratti stipulati con il consumatore, rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 50). |
38 |
Il procedimento principale si differenzia, tuttavia, da quelli che hanno dato luogo alle citate sentenze Banco Español de Crédito (EU:C:2012:349) e Aziz (EU:C:2013:164) nelle quali le controversie pendenti dinanzi ai giudici del rinvio interessati riguardavano direttamente le clausole contrattuali e le questioni poste si riferivano alla limitazione dei poteri del giudice nazionale nel valutare la natura abusiva di tali clausole. |
39 |
Nel procedimento principale il giudice del rinvio non indica alcuna clausola che potrebbe essere qualificata abusiva. I quattro quesiti riguardano la compatibilità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali con la direttiva 93/13. Nessuna delle disposizioni nazionali in esame nel procedimento principale ha natura contrattuale. Peraltro, a differenza delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Banco Español de Crédito (EU:C:2012:349) e Aziz (EU:C:2013:164), nessuna di tali disposizioni riguarda l’ampiezza dei poteri del giudice nazionale per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale. |
40 |
Infatti, le disposizioni nazionali oggetto del rinvio pregiudiziale sono di natura legislativa o regolamentare e non sono inserite nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale. Orbene, tali disposizioni non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva volta a vietare le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. |
41 |
Diversamente dalla controversia che ha dato luogo alla sentenza RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 25), nella quale, come si legge nei punti da 29 a 38 della stessa, le parti hanno concordato l’ampliamento della sfera di applicazione di un regime normativo previsto dal legislatore nazionale, le disposizioni legislative e regolamentari oggetto delle questioni pregiudiziali sono applicabili senza che una modifica della loro sfera di applicazione o della loro portata sia avvenuta per effetto di una clausola contrattuale. È pertanto legittimo presumere che il sinallagma contrattuale previsto dal legislatore nazionale continui a essere rispettato (v., in tal senso, sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 28). Il legislatore dell’Unione ha esplicitamente deciso di garantire tale sinallagma, come emerge dalla lettera del tredicesimo considerando di detta direttiva e dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. |
42 |
Inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari nazionali di cui trattasi nel procedimento principale si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo. Pertanto, conformemente al tredicesimo considerando della direttiva 93/13, esse sono disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, ai sensi del quale esse «non sono soggette alle disposizioni [di detta] direttiva]». Pertanto, la medesima direttiva non deve, in ogni caso, essere applicata. |
43 |
Per quanto riguarda i principi del diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale, va rilevato che la direttiva 93/13 intende garantire il loro rispetto eliminando dai contratti conclusi con il consumatore le clausole abusive in quanto manifestazione di uno squilibrio tra le parti contraenti. |
44 |
Orbene, come già rilevato, le disposizioni legislative e regolamentari in esame nel procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, poiché non è stata dedotta l’esistenza di una clausola contrattuale abusiva. In presenza di una lex specialis, quale la direttiva 93/13, che esclude dal proprio ambito di applicazione una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i principi generali ad essa sottesi non possono trovare applicazione. |
45 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che la direttiva 93/13 e i principi di diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale devono essere interpretati nel senso che sono escluse dal loro ambito di applicazione disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro, come quelle oggetto del procedimento principale, in assenza di una clausola contrattuale che modifichi la portata o l’ambito di applicazione delle disposizioni medesime. |
Sulle spese
46 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale devono essere interpretati nel senso che sono escluse dal loro ambito di applicazione disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro, come quelle oggetto del procedimento principale, in assenza di una clausola contrattuale che modifichi la portata o l’ambito di applicazione delle disposizioni medesime. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.