Causa C‑265/13
Emiliano Torralbo Marcos
contro
Korota SA eFondo de Garantía Salarial
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa)
«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo — Diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Incompetenza della Corte»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda d’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione – Normativa nazionale che disciplina, in via generale, taluni tributi nell’ambito dell’amministrazione della giustizia e impone diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale – Normativa nazionale che non è finalizzata all’attuazione di disposizioni del diritto dell’Unione e sulla quale non è idonea ad incidere alcuna disciplina specifica di quest’ultimo – Situazione giuridica che non rientra nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione – Incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Oggetto della controversia nazionale che non presenta alcun elemento di collegamento con il diritto dell’Unione – Ricorso diretto ad accedere alle prestazioni di un ente nazionale di garanzia in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Situazione che, in questa fase del procedimento, non ricade né nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94 né in quello del diritto dell’Unione – Incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94, artt. 2, § 1, e 3)
L’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Orbene, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza.
Innanzitutto, una normativa nazionale che prevede diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale, che disciplina, in via generale, taluni tributi nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, non è finalizzata all’attuazione di disposizioni del diritto dell’Unione. Peraltro, quest’ultimo non comporta alcuna disciplina specifica nella materia o idonea ad incidere sulla menzionata normativa nazionale.
(v. punti 28‑30, 32 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 36‑40)
Causa C‑265/13
Emiliano Torralbo Marcos
contro
Korota SA eFondo de Garantía Salarial
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa)
«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo — Diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Incompetenza della Corte»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda d’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione — Normativa nazionale che disciplina, in via generale, taluni tributi nell’ambito dell’amministrazione della giustizia e impone diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale — Normativa nazionale che non è finalizzata all’attuazione di disposizioni del diritto dell’Unione e sulla quale non è idonea ad incidere alcuna disciplina specifica di quest’ultimo — Situazione giuridica che non rientra nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione — Incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Oggetto della controversia nazionale che non presenta alcun elemento di collegamento con il diritto dell’Unione — Ricorso diretto ad accedere alle prestazioni di un ente nazionale di garanzia in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Situazione che, in questa fase del procedimento, non ricade né nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94 né in quello del diritto dell’Unione — Incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94, artt. 2, § 1, e 3)
L’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Orbene, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza.
Innanzitutto, una normativa nazionale che prevede diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale, che disciplina, in via generale, taluni tributi nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, non è finalizzata all’attuazione di disposizioni del diritto dell’Unione. Peraltro, quest’ultimo non comporta alcuna disciplina specifica nella materia o idonea ad incidere sulla menzionata normativa nazionale.
(v. punti 28‑30, 32 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 36‑40)