Causa C‑263/13 P

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — Metodo di calcolo per estrapolazione — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015

  1. Coesione economica, sociale e territoriale — Interventi strutturali — Finanziamento da parte dell’Unione — Regolamento n. 1083/2006 — Rettifiche finanziarie — Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione — Dies a quo — Inosservanza di tale termine — Violazione delle forme sostanziali

    (Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

  2. Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Principio del contraddittorio — Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale — Portata — Presa di posizione della Commissione su questioni di fatto e giuridiche in sostanza identiche nell’ambito di altre cause — Giurisprudenza consolidata della Corte vertente sulla disposizione di cui trattasi — Carattere sufficiente

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 75; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

  1.  L’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con cui essa effettua una rettifica finanziaria è subordinata, a decorrere dal 2000, al rispetto di un termine legale. La durata del termine impartito alla Commissione per adottare tale decisione varia secondo la normativa applicabile. Pertanto, conformemente all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione e, se l’audizione non ha avuto luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione. Di conseguenza, la mancata adozione, da parte della Commissione, di una decisione vertente su rettifiche ai contributi finanziari di cui a tali Fondi entro il termine stabilito dal predetto regolamento costituisce una violazione delle forme sostanziali la cui mancata valutazione, da parte del Tribunale, costituisce un errore di diritto.

    (v. punti 50, 52, 56, 62, 63, 67)

  2.  Eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione, il giudice dell’Unione non può fondare la sua decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni su detto motivo. Un siffatto caso particolare, in cui non vi è luogo di invitare le parti a presentare le proprie osservazioni su un motivo, sussiste allorché, da un lato, la Commissione ha sufficientemente avuto occasione di presentare, nell’ambito di un contraddittorio in occasione di precedenti cause che vertevano su questioni di fatto e giuridiche in sostanza identiche, i suoi motivi e argomenti relativi alla portata del termine impartito all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e, dall’altro, l’interpretazione data a tale disposizione nelle predette cause deve essere considerata consolidata, dal momento che la Corte l’ha confermata in più cause successive ad esse.

    (v. punti 57‑61)