SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
2 ottobre 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Tasse di effetto equivalente a un dazio doganale — Imposizioni interne — Prelievo all’importazione di effluenti di allevamento importati nella Regione fiamminga — Articoli 30 TFUE e 110 TFUE — Prelievo dovuto dall’importatore — Prelievi differenti a seconda che gli effluenti di allevamento siano importati o siano originari della Regione fiamminga»
Nella causa C‑254/13,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione del 28 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2013, nel procedimento
Orgacom BVBA
contro
Vlaamse Landmaatschappij,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, G. Arestis e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per l’Orgacom BVBA, da F. Janssen e G. Peeters, advocaten; |
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per il governo belga, da T. Materne e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da C. Soulay e W. Roels, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 30 TFUE e 110 TFUE. |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Orgacom BVBA (in prosieguo: l’«Orgacom») e la Vlaamse Landmaatschappij (Società agricola fiamminga; in prosieguo: la «VLM»), agenzia esterna del governo fiammingo responsabile della pianificazione e della gestione degli spazi pubblici nella Regione fiamminga, in merito a determinati prelievi all’importazione reclamati all’Orgacom. |
Contesto normativo
La normativa belga
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Il decreto della Regione fiamminga del 23 gennaio 1991, sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento provocato dai concimi, come modificato dal decreto del 28 marzo 2003 (in prosieguo: il «decreto sui concimi»), applicabile alla data dei fatti del procedimento principale, assoggettava a prelievi finanziari i produttori, gli importatori e gli utilizzatori di concimi nella Regione fiamminga. Esso è stato abrogato dal decreto della Regione fiamminga del 22 dicembre 2006, relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. |
4 |
L’articolo 21 di detto decreto, al paragrafo 1, applicabile alla produzione di effluenti di allevamento nella Regione fiamminga, disponeva quanto segue: «Un dazio di base BH1 è riscosso sulla produzione di effluenti di allevamento a favore della Mestbank [una divisione interna della VLM], a carico di qualsiasi produttore nella cui impresa la produzione di effluenti di allevamento MPp abbia superato nell’anno civile precedente 300 kg di anidride fosforica. L’importo di tale dazio di base BH1 è calcolato secondo la seguente formula: BH1 = (MPp x Xdmp) + (MPBn x Xdmn) in cui:
Ai fini dell’applicazione di dette disposizioni, per produzione lorda di effluenti di allevamento MPBn, espressa in kg di N, si deve intendere: il prodotto del bestiame medio nell’allevamento e/o nell’azienda agricola durante l’anno civile precedente e le corrispondenti quantità lorde di escrezione per animale, espresse in kg di N. Il bestiame medio per ciascuna delle specie considerate è determinato dividendo per dodici la somma delle quote di animali mensilmente registrati. Le quantità lorde di escrezione per animale, espresse in kg di N, sono fissate su base forfettaria o reale, in applicazione del risultato di escrezione di cui all’articolo 20 bis, conformemente all’articolo 5. Le aliquote d’imposta summenzionate sono determinate nel seguente modo:
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L’articolo 21 del decreto sui concimi, al paragrafo 5, applicabile all’importazione nella Regione fiamminga di eccedenze di effluenti di allevamento, così prevedeva: «Un dazio di base è riscosso a favore della Mestbank, a carico di ogni importatore di eccedenze di effluenti di allevamento. L’importo di tale dazio di base è fissato in EUR 2,4789 per tonnellata di eccedenze di concimi importata nella Regione fiamminga nell’anno di calendario precedente». |
La giurisprudenza della Corte costituzionale belga
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La Corte costituzionale, al punto B.6. della sentenza n. 123/2010, del 28 ottobre 2010 (Belgisch Staatsblad, 23 dicembre 2010, pag. 81723), concernente la compatibilità dell’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi con i principi dell’unione economica e monetaria belga, ha considerato quanto segue: «(...) è sufficiente constatare che [il prelievo previsto in detto articolo], connesso al superamento del confine fissato tra le regioni in forza della Costituzione, ha un effetto identico a quello di un dazio doganale, nella misura in cui colpisce più gravemente i concimi importati nella Regione fiamminga che quelli prodotti in tale Regione». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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L’Orgacom è un’impresa avente sede in Belgio, nella Regione fiamminga, specializzata nella produzione di concimi organici. Nell’ambito della sua attività, l’Orgacom importa letame proveniente dalla Regione vallona e dai Paesi Bassi, che essa trasforma in ammendanti e in concimi organici, i quali sono poi esportati verso altri Stati membri dell’Unione europea. |
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L’Orgacom è stata assoggettata, sul fondamento dell’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi, ad un prelievo di EUR 28 071,16 per l’esercizio fiscale 2002 (anno di produzione 2001) e ad un prelievo di EUR 7 999,41 per l’esercizio fiscale 2004 (anno di produzione 2003). |
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Con lettere del 20 dicembre 2005 e del 18 agosto 2005, l’Orgacom ha presentato reclami alla VLM contro, rispettivamente, il prelievo relativo all’esercizio fiscale 2002 e il prelievo attinente all’esercizio fiscale 2004. La VLM ha dichiarato infondati questi due reclami con decisioni adottate, rispettivamente, il 27 novembre 2006 e l’11 agosto 2006. |
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Successivamente, l’Orgacom ha proposto dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles) un ricorso contro le decisioni di rigetto dei suoi reclami, anch’esso respinto in quanto infondato con sentenza del 17 ottobre 2008. |
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L’Orgacom ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno dell’appello, la ricorrente nel procedimento principale fa valere che i prelievi impostile costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali, contrarie all’articolo 30 TFUE o, perlomeno, imposizioni interne discriminatorie, vietate dall’articolo 110 TFUE. |
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Alla luce di quanto sopra, lo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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La Commissione europea nutre dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, considerando che il contesto di fatto e di diritto sulla cui base sono stati formulati gli addebiti non è stato esposto in modo sufficientemente chiaro dal giudice del rinvio. Secondo la Commissione, quest’ultimo non spiega nemmeno chiaramente i motivi precisi per i quali vengono poste nel procedimento principale questioni sull’interpretazione degli articoli 30 TFUE e 110 TFUE. |
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Occorre ricordare in proposito che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenza Donau Chemie e a., C‑536/11, EU:C:2013:366, punto 15). |
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Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è infatti possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Donau Chemie e a., EU:C:2013:366, punto 16). |
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Orbene, si deve osservare che il giudice del rinvio, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ha sufficientemente esposto, sebbene succintamente, sia il contesto di fatto sia il contenuto delle disposizioni nazionali applicabili, nonché la rilevanza delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione ai fini della risoluzione della controversia. In particolare, al riguardo, risulta da tale domanda che, in caso di risposta affermativa della Corte alle questioni poste, gli atti impositivi di cui trattasi nel procedimento principale dovranno essere annullati. |
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Alla luce di detti elementi, si deve concludere che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. |
Sulle questioni pregiudiziali
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Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 30 TFUE o l’articolo 110 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un dazio, come quello di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi, che è applicabile soltanto alle importazioni nella Regione fiamminga di eccedenze di effluenti di allevamento e di altri concimi, che è dovuto dall’importatore, quando invece la tassa sulle eccedenze di concimi prodotti all’interno del territorio fiammingo è dovuta dal produttore, e che è calcolato secondo un’aliquota uniforme, per tonnellata e indipendentemente dal processo produttivo, mentre il dazio di base cui sono soggetti gli effluenti d’allevamento prodotti nel territorio fiammingo è calcolato in base ad un’aliquota che varia in funzione del processo produttivo, il cui valore più basso è di EUR 0 in caso di produzione lorda di anidride fosforica non superiore ai 300 chilogrammi nell’anno civile precedente. |
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In tale contesto, detto giudice chiede altresì se il fatto che lo Stato membro di origine dei prodotti importati considerati preveda una riduzione dell’imposizione in caso di esportazione verso altri Stati membri possa incidere sull’interpretazione da dare agli articoli 30 TFUE e 110 TFUE. |
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In via preliminare, si deve ricordare che le disposizioni del Trattato FUE relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, la stessa misura non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (sentenza Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, C‑221/06, EU:C:2007:657, punto 26). |
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Pertanto, occorre esaminare, in primo luogo, se il prelievo di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi possa essere qualificato come tassa di effetto equivalente a dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 30 TFUE. Qualora così non fosse, si dovrà verificare, in secondo luogo, se detto prelievo costituisca un’imposizione interna discriminatoria vietata dall’articolo 110 TFUE. |
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Per quanto riguarda la qualificazione del dazio controverso come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, occorre ricordare innanzitutto che, come la Corte ha più volte rilevato, la giustificazione del divieto dei dazi doganali e di qualunque tassa di effetto equivalente va ricercata nell’ostacolo che gli oneri pecuniari, sia pure minimi, riscossi in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci, resa meno agevole dalle conseguenti formalità amministrative (sentenza Commissione/Germania, C‑389/00, EU:C:2003:111, punto 22). |
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In proposito, è pacifico in giurisprudenza che qualsiasi onere pecuniario, ancorché minimo, imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d’effetto equivalente ai sensi degli articoli 28 TFUE e 30 TFUE (v., in tal senso, sentenza Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, EU:C:2007:657, punto 27). |
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Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una tassa imposta all’atto del superamento di un confine all’interno di uno Stato membro costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale (v. sentenza Carbonati Apuani, C‑72/03, EU:C:2004:506, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
25 |
Nel procedimento principale, dagli elementi a disposizione della Corte risulta che il dazio di cui trattasi concerne gli importatori di eccedenze di effluenti di allevamento per importazione. Inoltre, l’importo del prelievo è «fissato in EUR 2,478 per tonnellata di eccedenze di concimi importate nella Regione fiamminga nell’anno civile precedente». Di conseguenza, si deve constatare che il dazio previsto all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi colpisce i concimi che non hanno origine fiamminga in ragione della loro importazione nella Regione fiamminga, cosicché il prelievo controverso è riscosso su tali concimi a causa del passaggio della frontiera di detta Regione e tale passaggio dev’essere considerato come il fatto generatore del dazio in esame. |
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Ciò considerato, è giocoforza concludere che il dazio di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dall’articolo 30 TFUE. |
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La qualificazione come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale del dazio previsto da detta disposizione del decreto sui concimi non può essere rimessa in discussione dall’argomento del Regno del Belgio secondo cui tale dazio, in ragione dell’esistenza di un prelievo simile riscosso sui concimi prodotti nella Regione fiamminga, farebbe parte integrante di un regime generale di imposizioni interne che comprende sistematicamente, secondo gli stessi criteri, i prodotti nazionali e i prodotti importati ed esportati, e dovrebbe essere valutato, di conseguenza, alla luce dell’articolo 110 TFUE. |
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Va rilevato, in proposito, da un lato, che la caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente, che la distingue da un’imposizione interna generale, sta nel fatto che la prima colpisce esclusivamente il prodotto che varca la frontiera in quanto tale, mentre la seconda colpisce al contempo prodotti importati, esportati e nazionali (v., in tal senso, sentenza Michaïlidis, C‑441/98 e C‑442/98, EU:C:2000:479, punto 22). |
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Dall’altro lato, si deve ricordare che, per far parte di un sistema generale di imposizioni interne, l’onere fiscale considerato deve colpire il prodotto nazionale e l’identico prodotto esportato con la stessa imposta allo stesso stadio commerciale e che il fatto generatore dell’imposta deve anch’esso essere identico per entrambi i prodotti (v., in tal senso, sentenza Michaïlidis, EU:C:2000:479, punto 23). |
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Riguardo al procedimento principale, si deve anzitutto constatare che, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, il dazio previsto all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi colpisce i prodotti, in quanto tali, che varcano la frontiera della Regione fiamminga. |
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Non si contesta, poi, che tale dazio sia applicato agli importatori, mentre l’onere simile di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di detto decreto è applicato ai produttori. Pertanto, i due dazi non sono dovuti nella stessa fase della commercializzazione. |
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Infine, i due dazi sono calcolati secondo metodi differenti, il che può comportare, come rilevato dalla Corte costituzionale belga nella sua sentenza n. 123/2010, del 28 ottobre 2010, e almeno nei casi in cui l’importo del dazio sulla produzione ammonti a EUR 0, un’imposizione più onerosa per il prodotto importato che per quello fabbricato nella Regione fiamminga. |
33 |
Di conseguenza, l’argomento del Regno del Belgio non può essere accolto. |
34 |
Inoltre, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, qualora lo Stato membro di origine dei concimi applichi una riduzione delle tasse in caso di esportazione verso altri Stati membri, un dazio come quello all’importazione di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe sfuggire alla qualificazione come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, come sostiene la VLM, in ragione della necessità di mantenere il controllo delle scorte fiamminghe di concime e di tutelare la produzione interna contro misure esterne atte a falsare la concorrenza e a pregiudicare ulteriormente l’ambiente nelle Fiandre. |
35 |
In proposito, la Corte ha già precisato che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo per il quale sono stati istituiti, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivano (v., in tal senso, sentenze Brachfeld e Chougol Diamond, 2/69 e 3/69, EU:C:1969:30, punto 19, nonché Carbonati Apuani, EU:C:2004:506, punto 31). |
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Inoltre, va rilevato che l’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi impone un prelievo che colpisce, senza distinzioni, tutti gli effluenti importati, senza che la sua applicazione sia limitata alle ipotesi in cui lo Stato membro di origine preveda una riduzione di tasse in caso di esportazione di tali prodotti, come avviene nel presente caso per il Regno dei Paesi Bassi. |
37 |
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 30 TFUE osta a un dazio, come quello di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto sui concimi, che è applicabile soltanto alle importazioni nella Regione fiamminga di eccedenze di effluenti di allevamento e di altri concimi, che è dovuto dall’importatore, mentre la tassa sulle eccedenze di concimi prodotti all’interno del territorio fiammingo è dovuta dal produttore, e che è calcolato secondo modalità diverse da quelle che disciplinano il calcolo di quest’ultima tassa. Al riguardo, è irrilevante che lo Stato membro dal quale le eccedenze di effluenti sono importate nella Regione fiamminga applichi una riduzione della tassazione in caso di esportazione di tali eccedenze verso altri Stati membri. |
Sulle spese
38 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
L’articolo 30 TFUE osta a un dazio, come quello di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto della Regione fiamminga del 23 gennaio 1991, sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento provocato dai concimi, come modificato dal decreto del 28 marzo 2003, che è applicabile soltanto alle importazioni nella Regione fiamminga di eccedenze di effluenti di allevamento e di altri concimi, che è dovuto dall’importatore, mentre la tassa sulle eccedenze di concimi prodotti all’interno del territorio fiammingo è dovuta dal produttore, e che è calcolato secondo modalità diverse da quelle che disciplinano il calcolo di quest’ultima tassa. Al riguardo, è irrilevante che lo Stato membro dal quale le eccedenze di effluenti sono importate nella Regione fiamminga applichi una riduzione della tassazione in caso di esportazione di tali eccedenze verso altri Stati membri. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.