Causa C‑200/13 P

Consiglio dell’Unione europea

contro

Bank Saderat Iran

«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Congelamento dei fondi di una banca iraniana — Obbligo di motivazione — Procedura di adozione dell’atto — Errore manifesto di valutazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 aprile 2016

  1. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente – Organizzazione governativa che invoca le protezioni e le garanzie connesse ai diritti fondamentali – Questione riguardante non la ricevibilità del motivo di ricorso bensì la sua fondatezza

    (Artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE)

  2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti – Insussistenza

    (Art. 296 TFUE)

  3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi

    (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2010/644/PESC e 2011/783/PESC; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 668/2010, n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012)

  4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali – Procedimento di adozione – Obblighi del Consiglio – Verifica degli elementi forniti dagli Stati membri o dall’Alto rappresentante per giustificare l’iscrizione negli elenchi – Insussistenza

    (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamenti del Consiglio n. 423/2007 e n. 668/2010)

  5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Portata del sindacato giurisdizionale

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2010/644/PESC e 2011/783/PESC; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 668/2010, n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012)

  6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

  7. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Conclusioni intese ad ottenere una diversa motivazione – Irricevibilità

    (Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1)

  8. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Inizio degli effetti dell’annullamento del regolamento a far data dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima

    (Artt. 263, comma 4, TFUE, 275, comma 2, TFUE, 280 TFUE e 288 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 51, comma 2, e allegato IX)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46‑49)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 70, 71)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 72)

  4.  In materia di politica estera e di sicurezza comune, qualora non sia stata accertata dinanzi al giudice dell’Unione nessuna delle cause di annullamento contemplate dall’articolo 263 TFUE, detto giudice commette un errore di diritto laddove statuisca che, in sede di adozione di un primo atto che dispone misure restrittive nei confronti delle entità asseritamente coinvolte nella proliferazione nucleare, il Consiglio è tenuto a esaminare la pertinenza e la fondatezza degli elementi di informazione e di prova che gli vengono presentati da uno Stato membro o dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

    (v. punto 84)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 98‑100)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 102)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 114, 115)

  8.  Risulta dall’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione non ha effetto sospensivo. Tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale può essere proposta un’impugnazione ovvero, se un’impugnazione è stata proposta entro questo termine, a far data dal rigetto della stessa.

    Così, i regolamenti che impongono il congelamento dei beni di persone e di entità designate presentano, per un verso, le caratteristiche di atti di portata generale, là dove essi vietano ad una categoria di destinatari determinati in via generale e astratta, in particolare, di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità i cui nomi figurano negli elenchi contenuti negli allegati dei regolamenti stessi, e, per altro verso, le caratteristiche di un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed entità.

    Conformemente al disposto degli articoli 275, secondo comma, TFUE e 263, quarto comma, TFUE, la natura individuale di tali atti consente alle persone fisiche e giuridiche di adire il giudice dell’Unione.

    Tuttavia, il fatto che le persone e le entità costituenti l’oggetto delle misure restrittive imposte dal regolamento controverso siano nominativamente designate, di modo che esse appaiono come direttamente e individualmente riguardate da quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non implica che l’atto in parola non abbia una portata generale ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE e che esso non possa essere qualificato come regolamento.

    Orbene, il regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, ivi compreso il suo allegato IX, ha natura di regolamento, in quanto il suo articolo 51, secondo comma, prevede che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ciò che corrisponde agli effetti di un regolamento quali previsti dall’articolo 288 TFUE.

    (v. punti 118‑121)