Causa C‑197/13 P

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

    [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

  2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa controversa

    (Regolamento del Consiglio n. 1164/94, allegato II, art. H, § 2, come modificato dai regolamenti n. 1264/1999 e n. 1265/1999)

  3. Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Sospensione o riduzione di un contributo finanziario a seguito di irregolarità – Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione – Dies a quo

    (Regolamento del Consiglio n. 1164/94, allegato II, art. H, § 2, come modificato dai regolamenti n. 1264/1999 e n. 1265/1999; regolamento della Commissione n. 1386/2002, art. 18, § 3; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, art. 145, § 6)

  4. Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione – Reciprocità

    (Art. 4, § 3, TUE)

  5. Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Regolamento n. 1083/2006 – Rettifiche finanziarie – Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione – Impossibilità di adozione dopo la scadenza del termine

    (Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

  6. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza di un termine impartito dal legislatore dell’Unione – Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 42‑45)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 55)

  3.  Dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento n. 1164/94, che si riferisce espressamente all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94, che istituisce un Fondo di coesione, modificato dai regolamenti n. 1264/1999 e 1265/1999, discende che la Commissione dispone, ai sensi di tale articolo H, paragrafo 2, di un termine di tre mesi per adottare una decisione di rettifica finanziaria, termine che comincia a decorrere dalla data dell’audizione formale dello Stato membro. Anche se il regolamento applicabile al periodo dal 1994 al 1999 non stabiliva termini a tal proposito, tuttavia, a partire dal 2000, la Commissione è tenuta a rispettare un termine legale per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria, termine le cui modalità variano secondo la normativa pertinente.

    Inoltre, trattandosi di decisioni di notevole impatto finanziario, è nell’interesse sia dello Stato membro sia della Commissione che il termine della procedura di rettifica finanziaria sia prevedibile, il che presuppone la fissazione di una scadenza prestabilita per l’adozione della decisione finale. Il superamento del termine previsto per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria non è compatibile con il principio generale di buona amministrazione.

    (v. punti 62, 75, 82, 88, 94‑97)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 87)

  5.  La circostanza che l’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento n. 1260/1999, che stabilisce un termine di sei mesi per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria, non preveda espressamente che, nel caso di inosservanza di tale termine, la Commissione non possa più adottare una decisione siffatta è irrilevante, poiché l’indicazione di un termine entro il quale una decisione di tale natura dev’essere adottata è di per sé sufficiente.

    (v. punto 102)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 103)