Cause riunite da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13

API – Anonima Petroli Italiana SpA e altri

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

«Rinvio pregiudiziale — Trasporto su strada — Importo dei costi minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati — Associazione d’imprese — Restrizione di concorrenza — Obiettivo d’interesse generale — Sicurezza stradale — Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Concorrenza – Regole dell’Unione – Obblighi degli Stati membri – Divieto di adottare o mantenere in vigore provvedimenti che pregiudicano l’effetto utile di tali regole

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 101 TFUE)

  2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Obblighi degli Stati membri – Normativa nazionale che obbliga i trasportatori di merci a rispettare le tariffe che non possono essere inferiori ai costi minimi d’esercizio – Fissazione delle tariffe da parte di un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati – Inammissibilità

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 101 TFUE)

  3. Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione di associazione d’impresa – Comitato rappresentativo degli operatori nel mercato del trasporto di merci su strada incaricato di fissare tariffe – Assenza di criteri precisi d’interesse pubblico, di controllo e di potere decisionale da parte dello Stato – Inclusione

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  4. Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri – Intesa che comprenda l’intero territorio di uno Stato membro

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  5. Intese – Lesione della concorrenza – Normativa nazionale che obbliga i trasportatori di merci a rispettare le tariffe che non possono essere inferiori ai costi minimi d’esercizio – Fissazione delle tariffe da parte di un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati – Giustificazione – Insussistenza

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 101, § 1, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28, 29)

  2.  L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.

    Infatti, si ha violazione dell’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di tali accordi, oppure revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.

    Ciò detto, da un lato, la determinazione di costi minimi d’esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale, impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte. Dall’altro, un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato FUE.

    (v. punti 28, 29, 43, 44, 58 e dispositivo)

  3.  Un comitato composto principalmente da rappresentanti di associazioni di categoria di vettori e di committenti è da considerarsi un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE quando adotta decisioni che determinano i costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, poiché la normativa nazionale che istituisce tale comitato e rende obbligatorie dette decisioni non prevede né criteri d’interesse pubblico sufficientemente precisi da garantire che detti rappresentanti operino effettivamente nel rispetto dell’interesse pubblico generale che la suddetta normativa intende perseguire, né un effettivo controllo e di potere decisionale in ultima istanza da parte dello Stato.

    Ciò vale a maggior ragione quando la normativa nazionale di cui trattasi lascia ai membri di tale comitato un amplissimo margine di discrezionalità e di autonomia nella determinazione dei costi minimi d’esercizio nell’interesse delle organizzazioni di categoria che li hanno designati e non contiene né regole procedurali né prescrizioni sostanziali idonee a garantire che detto comitato si comporti, in sede di elaborazione dei costi minimi d’esercizio, come un’articolazione del pubblico potere che agisce per obiettivi d’interesse pubblico.

    (v. punti 32, 33, 37, 38, 41)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 42‑45)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46‑57)