Causa C‑171/13

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

contro

M. S. Demirci e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep)

«Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Revoca delle clausole di residenza — Indennità integrative concesse in base alla legislazione nazionale — Requisito della residenza — Applicazione agli ex lavoratori turchi — Cittadini turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2015

Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Decisione n. 3/80 del consiglio di associazione – Revoca delle clausole di residenza – Indennità integrative concesse a titolo della normativa nazionale – Normativa nazionale che sopprime tali indennità per i beneficiari che non risiedono più nel territorio nazionale – Applicazione agli ex lavoratori turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante – Trattamento di detti lavoratori esclusivamente come cittadini di tale Stato – Ammissibilità

[Decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE‑Turchia, art. 6; regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71, come modificato dai regolamenti n. 118/97 e n. 647/2005, art. 4, § 2 bis]

Le disposizioni della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE‑Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, considerate anche alla luce dell’articolo 59 del protocollo addizionale all’accordo di associazione, devono essere interpretate nel senso che i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualità di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere l’articolo 6 della decisione n. 3/80 per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005.

Infatti, non vi è motivo perché tali cittadini, il cui regime giuridico è necessariamente mutato con l’acquisizione della cittadinanza dello Stato membro ospitante, non debbano essere trattati dal suddetto Stato, ai fini del versamento di una tale indennità, esclusivamente come cittadini di tale Stato. Una tale constatazione è tanto più necessaria in quanto l’esenzione dal requisito della residenza ai fini del versamento dell’indennità integrativa, ai sensi della decisione n. 3/80, dei cittadini di uno Stato membro che ne hanno acquisito la cittadinanza dopo esservi stati accolti come lavoratori turchi, mantenendo allo stesso tempo la cittadinanza turca, comporterebbe una duplice ingiustificata differenza di trattamento. Tali cittadini, infatti, da un lato sarebbero trattati in maniera più favorevole dei lavoratori turchi che non godono della cittadinanza dello Stato membro ospitante e che, dal momento che non sono più inseriti nel regolare mercato del lavoro di tale ultimo Stato, non beneficiano più del diritto di soggiornarvi. Dall’altro lato, le stesse persone sarebbero favorite anche rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, o di un altro Stato membro, che beneficiano sì di un regime favorevole sotto il profilo del soggiorno e della libera circolazione all’interno dell’Unione, ma rimangono tuttavia soggetti al requisito della residenza nel territorio dello Stato membro ospitante ai fini del versamento dell’indennità integrativa.

(v. punti 57‑59, 73 e dispositivo)


Causa C‑171/13

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

contro

M. S. Demirci e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep)

«Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Revoca delle clausole di residenza — Indennità integrative concesse in base alla legislazione nazionale — Requisito della residenza — Applicazione agli ex lavoratori turchi — Cittadini turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2015

Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Decisione n. 3/80 del consiglio di associazione — Revoca delle clausole di residenza — Indennità integrative concesse a titolo della normativa nazionale — Normativa nazionale che sopprime tali indennità per i beneficiari che non risiedono più nel territorio nazionale — Applicazione agli ex lavoratori turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante — Trattamento di detti lavoratori esclusivamente come cittadini di tale Stato — Ammissibilità

[Decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE‑Turchia, art. 6; regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71, come modificato dai regolamenti n. 118/97 e n. 647/2005, art. 4, § 2 bis]

Le disposizioni della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE‑Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, considerate anche alla luce dell’articolo 59 del protocollo addizionale all’accordo di associazione, devono essere interpretate nel senso che i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualità di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere l’articolo 6 della decisione n. 3/80 per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005.

Infatti, non vi è motivo perché tali cittadini, il cui regime giuridico è necessariamente mutato con l’acquisizione della cittadinanza dello Stato membro ospitante, non debbano essere trattati dal suddetto Stato, ai fini del versamento di una tale indennità, esclusivamente come cittadini di tale Stato. Una tale constatazione è tanto più necessaria in quanto l’esenzione dal requisito della residenza ai fini del versamento dell’indennità integrativa, ai sensi della decisione n. 3/80, dei cittadini di uno Stato membro che ne hanno acquisito la cittadinanza dopo esservi stati accolti come lavoratori turchi, mantenendo allo stesso tempo la cittadinanza turca, comporterebbe una duplice ingiustificata differenza di trattamento. Tali cittadini, infatti, da un lato sarebbero trattati in maniera più favorevole dei lavoratori turchi che non godono della cittadinanza dello Stato membro ospitante e che, dal momento che non sono più inseriti nel regolare mercato del lavoro di tale ultimo Stato, non beneficiano più del diritto di soggiornarvi. Dall’altro lato, le stesse persone sarebbero favorite anche rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, o di un altro Stato membro, che beneficiano sì di un regime favorevole sotto il profilo del soggiorno e della libera circolazione all’interno dell’Unione, ma rimangono tuttavia soggetti al requisito della residenza nel territorio dello Stato membro ospitante ai fini del versamento dell’indennità integrativa.

(v. punti 57‑59, 73 e dispositivo)