Causa C-168/13 PPU

Jeremy F.

contro

Premier ministre

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil constitutionnel)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/JAI — Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Regola della specialità — Domanda di estensione del mandato d’arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro — Decisione di assenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione — Ricorso sospensivo — Ammissibilità»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti – Persona in stato di detenzione e soluzione della controversia dotata di impatto non trascurabile sulla durata della detenzione (Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 107)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Oggetto – Sostituire il sistema di estradizione tra Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 5 e 7, artt. 1, §§ 1 e 2)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Principio del mutuo riconoscimento – Portata

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 2)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Eventuale azione penale per altre infrazioni – Consegna successiva – Domanda di estensione del mandato di arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro – Decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che accorda l’assenso nel termine di trenta giorni a decorrere dalla ricezione della domanda – Possibilità di prevedere nella normativa nazionale un ricorso sospensivo avverso tale decisione – Ammissibilità – Presupposti

    [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 12, e artt. 17, 27, § 4, e 28, § 3, c)]

  1.  È fondata la domanda formulata da un giudice del rinvio di applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, qualora il ricorrente nel procedimento principale sia sottoposto ad una misura privativa della libertà e la soluzione della controversia principale sia idonea ad avere un impatto non trascurabile sulla durata di tale privazione.

    (v. punti 30-32)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 34, 35, 57, 58)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36, 49, 50)

  4.  Gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro stessa.

    Infatti, indipendentemente dalle garanzie espressamente previste dalla decisione quadro 2002/584, l’assenza in quest’ultima di una disciplina dell’eventuale diritto di ricorso sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d’arresto europeo non impedisce agli Stati membri di prevedere tale diritto né impone loro di istituirlo. Al riguardo, poiché non può essere negata l’applicazione di detta decisione quadro, quest’ultima non impedisce a uno Stato membro, come rilevato dal secondo comma del suo considerando 12, di applicare le sue norme costituzionali relative, segnatamente, al rispetto del diritto ad un equo processo.

    Tuttavia, occorre imporre taluni limiti al margine di manovra di cui gli Stati membri dispongono a tale scopo.

    Riguardo, in primo luogo, alla decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che richiedono che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo intervenga, in linea di principio, o nei dieci giorni successivi all’assenso alla consegna della persona ricercata, o, negli altri casi, nei sessanta giorni a decorrere dall’arresto di quest’ultima. Tali termini possono essere prorogati di trenta giorni supplementari soltanto in casi specifici e i termini previsti a detto articolo 17 possono non essere osservati da uno Stato membro soltanto in circostanze eccezionali. Di conseguenza, l’eventuale ricorso sospensivo previsto dalla normativa nazionale di uno Stato membro nei confronti della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo non può, comunque, e a meno che il giudice competente non decida di adire la Corte sottoponendole una questione pregiudiziale, essere introdotto in violazione di detti termini.

    Riguardo, in secondo luogo, alla decisione di concedere l’assenso ai fini dell’estensione del mandato o di una consegna successiva, gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati dichiarando che impongono che le decisioni dell’autorità giudiziaria intervengano, in linea di principio, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla ricezione della domanda.

    (v. punti 38, 51, 53, 55, 56, 60, 64-66, 71, 75 e dispositivo)


Causa C-168/13 PPU

Jeremy F.

contro

Premier ministre

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil constitutionnel)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/JAI — Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Regola della specialità — Domanda di estensione del mandato d’arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro — Decisione di assenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione — Ricorso sospensivo — Ammissibilità»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Presupposti — Persona in stato di detenzione e soluzione della controversia dotata di impatto non trascurabile sulla durata della detenzione (Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 107)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Oggetto — Sostituire il sistema di estradizione tra Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 5 e 7, artt. 1, §§ 1 e 2)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Principio del mutuo riconoscimento — Portata

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 2)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Eventuale azione penale per altre infrazioni — Consegna successiva — Domanda di estensione del mandato di arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro — Decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che accorda l’assenso nel termine di trenta giorni a decorrere dalla ricezione della domanda — Possibilità di prevedere nella normativa nazionale un ricorso sospensivo avverso tale decisione — Ammissibilità — Presupposti

    [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 12, e artt. 17, 27, § 4, e 28, § 3, c)]

  1.  È fondata la domanda formulata da un giudice del rinvio di applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, qualora il ricorrente nel procedimento principale sia sottoposto ad una misura privativa della libertà e la soluzione della controversia principale sia idonea ad avere un impatto non trascurabile sulla durata di tale privazione.

    (v. punti 30-32)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 34, 35, 57, 58)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36, 49, 50)

  4.  Gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro stessa.

    Infatti, indipendentemente dalle garanzie espressamente previste dalla decisione quadro 2002/584, l’assenza in quest’ultima di una disciplina dell’eventuale diritto di ricorso sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d’arresto europeo non impedisce agli Stati membri di prevedere tale diritto né impone loro di istituirlo. Al riguardo, poiché non può essere negata l’applicazione di detta decisione quadro, quest’ultima non impedisce a uno Stato membro, come rilevato dal secondo comma del suo considerando 12, di applicare le sue norme costituzionali relative, segnatamente, al rispetto del diritto ad un equo processo.

    Tuttavia, occorre imporre taluni limiti al margine di manovra di cui gli Stati membri dispongono a tale scopo.

    Riguardo, in primo luogo, alla decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che richiedono che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo intervenga, in linea di principio, o nei dieci giorni successivi all’assenso alla consegna della persona ricercata, o, negli altri casi, nei sessanta giorni a decorrere dall’arresto di quest’ultima. Tali termini possono essere prorogati di trenta giorni supplementari soltanto in casi specifici e i termini previsti a detto articolo 17 possono non essere osservati da uno Stato membro soltanto in circostanze eccezionali. Di conseguenza, l’eventuale ricorso sospensivo previsto dalla normativa nazionale di uno Stato membro nei confronti della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo non può, comunque, e a meno che il giudice competente non decida di adire la Corte sottoponendole una questione pregiudiziale, essere introdotto in violazione di detti termini.

    Riguardo, in secondo luogo, alla decisione di concedere l’assenso ai fini dell’estensione del mandato o di una consegna successiva, gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati dichiarando che impongono che le decisioni dell’autorità giudiziaria intervengano, in linea di principio, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla ricezione della domanda.

    (v. punti 38, 51, 53, 55, 56, 60, 64-66, 71, 75 e dispositivo)