Causa C‑166/13

Sophie Mukarubega

contro

Préfet de police

e

Préfet de la Seine-Saint-Denis

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal tribunal administratif de Melun)

«Rinvio pregiudiziale — Visti, asilo, immigrazione e altre politiche legate alla libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Procedimento di adozione di una decisione di rimpatrio — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto di un cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione che può ledere i suoi interessi — Diniego dell’amministrazione, accompagnato dall’obbligo di lasciare il territorio, di rilasciare a un tale cittadino un permesso di soggiorno per motivi di asilo — Diritto di essere ascoltati prima che sia emessa la decisione di rimpatrio»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 novembre 2014

  1. Diritti fondamentali — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto a una buona amministrazione — Diritto al contraddittorio — Diritto inopponibile agli Stati membri

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Cittadino sottoposto a una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115 — Decisione di rimpatrio conseguente al diniego di rilasciare a detto cittadino un permesso di soggiorno per motivi di asilo — Cittadino che è stato ascoltato nell’ambito della sua domanda d’asilo — Diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio — Insussistenza — Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 6)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 43, 44)

  2.  Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, quale si applica nell’ambito della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, dell’articolo 6 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale non ascolti il cittadino di un paese terzo specificamente in merito a una decisione di rimpatrio allorché, dopo aver constatato l’irregolarità del suo soggiorno nel territorio nazionale in esito a una procedura che ha pienamente rispettato il suo diritto di essere ascoltato, intenda adottare nei suoi confronti una decisione di tale tipo, a prescindere dal fatto che tale decisione di rimpatrio sia successiva o no a un diniego del permesso di soggiorno.

    Infatti, dato che la decisione di rimpatrio è strettamente legata, in forza della direttiva 2008/115, all’accertamento dell’irregolarità del soggiorno, il diritto al contraddittorio non può essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente intende adottare contestualmente una decisione che accerta un soggiorno irregolare e una decisione di rimpatrio, tale autorità debba necessariamente ascoltare l’interessato in modo da consentirgli di esprimere il suo punto di vista specificamente su quest’ultima decisione, dal momento che costui ha avuto la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista in merito all’irregolarità del suo soggiorno e ai motivi in grado di giustificare, in forza del diritto nazionale, che detta autorità si astenga dall’adottare una decisione di rimpatrio.

    Ciononostante, dall’obbligo di adottare nei confronti dei cittadini di pesi terzi il cui soggiorno nel territorio è irregolare, una decisione di rimpatrio, prescritta dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo una procedura equa e trasparente, deriva che gli Stati membri, nell’ambito dell’autonomia processuale di cui dispongono, devono, da un lato, prevedere espressamente nel loro diritto nazionale l’obbligo di lasciare il territorio in caso di soggiorno irregolare e, dall’altro, fare sì che l’interessato sia validamente ascoltato nell’ambito della procedura relativa alla sua domanda di soggiorno o, eventualmente, in relazione all’irregolarità del suo soggiorno. Al riguardo, il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio non può essere strumentalizzato per riaprire indefinitamente la procedura amministrativa e ciò al fine di preservare l’equilibrio tra il diritto fondamentale dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione che gli arreca pregiudizio e l’obbligo degli Stati membri di lottare contro l’immigrazione clandestina.

    (v. punti 60‑62, 71, 82 e dispositivo)